TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 2425
TAR
Sentenza 17 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l.r. Veneto n. 38/2019, come attuato dalla deliberazione di giunta regionale n. 2006/2019

    La deliberazione della giunta regionale ha fissato fasce orarie uniformi ma ha riconosciuto ai Comuni la facoltà di aggiungere ulteriori fasce orarie di chiusura sulla base della situazione locale. L'Intesa della Conferenza Unificata non è cogente e i Comuni hanno il potere/obbligo di adottare interventi limitativi per la tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria

    I dati oggettivi riportati nella relazione dell'Azienda ULSS n. 4 sono stati valutati discrezionalmente dall'amministrazione comunale, che ha ritenuto necessarie ulteriori fasce di chiusura per contenere la ludopatia.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento delle emergenze istruttorie e carenza di motivazione

    La relazione sanitaria rafforza la necessità di intervenire contro la diffusione del gioco d'azzardo. Il fatto che la relazione non si soffermi su specifiche tipologie di apparecchi, non consideri la presenza turistica o ventili una soluzione poi disattesa non rileva, trattandosi di un'indagine di contesto di ampio respiro.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 l.r. Veneto n. 38/2019 e art. 7-bis d.lgs. 267/2000

    La legge regionale prevede che il mancato rispetto delle limitazioni all'orario sia soggetto a sanzione. La legge regionale attribuisce ai Comuni le funzioni di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni. La norma di rango primario contiene gli elementi essenziali dell'illecito, mentre la norma regolamentare definisce aspetti tecnici temporali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell’atto amministrativo e violazione del principio di affidamento

    La disciplina regionale persegue l'obiettivo di uniformità salvaguardando le diversità locali. Non vi è violazione del principio di affidamento, della libertà di iniziativa economica o del buon andamento della pubblica amministrazione, valori contemperati con la tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell’art. 3 l. 241/1990

    La doglianza ripropone questioni già esaminate; il provvedimento è sorretto da solide motivazioni che hanno portato l'amministrazione alle proprie scelte discrezionali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta sproporzionalità ed ingiustizia dell’atto amministrativo impugnato

    Non è predicabile alcuna violazione del principio di proporzionalità in quanto le misure adottate, motivate, risultano idonee, necessarie e adeguate al contrasto della ludopatia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 2425
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 2425
    Data del deposito : 17 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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