Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2023, proposto da
L.L. Giochi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Casellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Jesolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Speranzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Veneto, Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- in parte qua , della deliberazione del consiglio comunale di Jesolo n. 30 del 23 marzo 2023, pubblicata sull’albo pretorio online dal 6 aprile al 21 aprile 2023 e recante per oggetto «Adeguamento e modifica regolamento comunale in materia di giochi» ;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente o conseguente, ivi compresi: il “ Regolamento comunale in materia di giochi ” approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 20 aprile 2018; il verbale della I Commissione consiliare del Comune di Jesolo nella seduta del 14 marzo 2023, avente ad oggetto «Adeguamento e modifica regolamento comunale in materia di giochi» ; la relazione del Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale del 13 marzo 2023 (Prot. 2023/18522), recante per oggetto «Richiesta dati in vista del rinnovo del Regolamento comunale in materia di giochi» , inclusi i relativi allegati; la deliberazione della giunta regionale Veneto n. 2006 del 30 dicembre 2019, pubblicata sul B.U.R. Veneto, n. 5 del 10 gennaio 2020 e recante per oggetto «Adozione provvedimento di cui all’art. 8 “Limitazioni all’esercizio del Gioco” della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Deliberazione della Giunta Regionale n. 120/CR del 5 novembre 2019» ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. AN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, operante nel settore della raccolta del gioco legale, è titolare di uno specifico ambiente dedicato al gioco – ex art. 9, comma 1, lett. f), del decreto del direttore generale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) in data 22 gennaio 2010 – ubicato nel Comune di Jesolo.
Essa, pertanto, è destinataria dei precetti e delle sanzioni di cui alla legge regionale 38/2019 ed al regolamento approvato dal Comune di Jesolo con deliberazione consiliare 20 aprile 2018, n. 40, successivamente modificato (in adeguamento alla deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 2006) con la deliberazione del consiglio comunale 23 marzo 2023, n. 30.
Tale disciplina ha avuto quale conseguenza diretta – ai fini dello svolgimento dell’attività avviata dalla società ricorrente a far data dal 10 maggio 2021, per effetto di regolare contratto di cessione d’azienda intercorso con il precedente gestore – la limitazione determinata dalla chiusura in ampie fasce orarie (23.00-11.00; 13.00-15.00; 18.00-20.00), che si è tradotta nell’interdizione giornaliera al gioco per complessive sedici ore, a fronte delle sei previste in modo omogeneo su tutto il territorio della Regione dalla normativa regionale.
Lo svolgimento dell’attività in fasce orarie diverse da quelle consentite ha inoltre esposto la società ricorrente all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 14 della stessa legge regionale, a prescindere dal fatto che la contestazione potesse ricadere nella fascia di interruzione oraria prevista dalla deliberazione di giunta regionale ovvero da quella stabilita dal regolamento comunale.
In tale contesto, si è avuto il primo “ verbale di accertamento e contestazione per violazione dell’art. 13, comma 2 del Regolamento comunale in materia di giochi ”, notificato in data 13 giugno 2023.
2. Sulla base di tali premesse, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale 23 marzo 2023, n. 30, e i relativi atti presupposti - tra i quali, in particolare, la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 2006 - affidando la propria domanda di annullamento ai seguenti motivi di ricorso:
(i) Illegittimità della deliberazione del consiglio comunale di Jesolo n. 30 del 23/03/2023 per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l.r. Veneto n. 38/2019, come attuato dalla deliberazione di giunta regionale n. 2006/2019 .
La deliberazione consiliare, da un lato, non descriverebbe un contesto locale di «eccezionale emergenza» tale da giustificare l’adozione di una disciplina particolarmente restrittiva; dall’altro, violerebbe palesemente l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, il cui contenuto ha conosciuto un’espressa « legificazione » in virtù del rinvio recettizio stabilito dal citato art. 8 l.r. 38/2019;
(ii) Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
L’aggiunta di ulteriori fasce orarie di interdizione da parte del Comune, in sede di recepimento della deliberazione di giunta regionale n. 2006/2019, doveva avvenire « anche in relazione alla situazione locale »;
(iii) Eccesso di potere per travisamento delle emergenze istruttorie risultanti dalla relazione del dipartimento per le dipendenze dell’azienda ULSS4 Veneto orientale del 13/03/2023 (prot. n. 2023/18522); eccesso di potere per carenza di motivazione .
La relazione del Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS n. 4 non metterebbe in collegamento il reale numero di utenti patologici in cura al Servizio Territoriale per le Dipendenze (SerD) con il disturbo legato al gioco con una certa tipologia di apparecchi elettronici (AWP « amusement with prizes » ovvero VLT « video lottery terminal »).
In ogni caso, i dati ivi riportati sarebbero stati travisati in quanto il Comune di Jesolo è una località a forte vocazione turistica, che registra un elevato numero di presenze giornaliere.
Da ultimo, la relazione prospetta, a titolo esemplificativo, la previsione della chiusura, in orario notturno, dalle ore 1:00 alle ore 6:00 mentre il regolamento comunale, senza indicarne le ragioni, dispone la chiusura con riguardo a una fascia più ampia, ossia dalle ore 23:00 alle ore 11:00;
(iv) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 l.r. Veneto n. 38/2019 nonché dell’art. 7-bis d.lgs. 267/2000.
Le sanzioni pecuniarie stabilite dall’art. 14, comma 2, lett. b), l.r. 38/2019 non potrebbero trovare applicazione anche alle violazioni dei precetti comunali riferiti alle fasce di interdizione aggiuntive in conseguenza delle modifiche apportate all’art. 14 del regolamento comunale.
Tali violazioni, infatti, dovrebbero essere sanzionate solo secondo le previsioni di cui all’art. 7- bis , comma 1, d.lgs. 267/2000;
(v) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell’atto amministrativo e comunque violazione del principio di affidamento in relazione all’uniformità ed omogeneità della disciplina regionale in materia di orari. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.
Le restrizioni orarie inserite nella deliberazione consiliare svilirebbero la ratio della legge regionale, che ha disciplinato la materia con il precipuo obiettivo di assicurare uniformità ed omogeneità delle regole sul territorio dell’intera Regione, al fine di evitare il fenomeno della migrazione del giocatore patologico e di salvaguardare così la salute pubblica;
(vi) Eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 l. 241/1990.
Il provvedimento impugnato non darebbe conto delle ragioni per le quali, da un lato, sono state aggiunte ulteriori restrizioni orarie agli esercizi commerciali, dall’altro, gli orari prescelti sono stati ritenuti più efficaci ed idonei allo scopo rispetto ad altri che, in astratto, sarebbe stato possibile adottare.
La carenza di motivazione troverebbe conferma anche nella previsione di sanzioni amministrative pecuniarie estremamente afflittive conseguenti alle violazioni dei precetti regolamentari;
(vii) Eccesso di potere per manifesta sproporzionalità ed ingiustizia dell’atto amministrativo impugnato .
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per la sua manifesta sproporzionalità e ingiustizia.
Sussisterebbe, infatti, contraddizione tra il dato sanitario genericamente collegato al territorio comunale e l’aumento delle fasce di interdizione del gioco; nel caso di specie, nonostante la libertà di iniziativa economica possa recedere dinanzi all’esigenza di tutela della salute pubblica, non sarebbe stato operato il giusto bilanciamento degli interessi contrapposti, aventi tutti pari dignità costituzionale.
3. Il Comune si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 7 settembre 2023 ove ha contraddetto le singole doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.
Successivamente, in vista della trattazione del merito, ha depositato un’ulteriore memoria, in data 6 ottobre 2025, insistendo sul rigetto del ricorso per le ragioni esposte in precedenza che ha meglio precisato.
4. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025, prima della quale la ricorrente ha depositato la propria replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato la legittimità della deliberazione del consiglio comunale 23 marzo 2023, n. 30, per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l.r. 38/2019, così come attuato dalla deliberazione della giunta regionale n. 2006/2019.
La deliberazione consiliare, da un lato, non descriverebbe un contesto locale di « eccezionale emergenza » tale da giustificare l’adozione di una disciplina particolarmente restrittiva; dall’altro, violerebbe palesemente anche l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, il cui contenuto ha conosciuto un’espressa « legificazione » in virtù del rinvio recettizio stabilito dal citato art. 8 l.r. 38/2019.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si è sottolineato che la citata Intesa riconosceva « agli Enti Locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco » (da zero a sei ore massimo), comunque « garantendo l’apertura minima di 12 ore, la cui distribuzione è lasciata alla competenza dell’ente locale ».
1.2. Il primo motivo è infondato.
La deliberazione della giunta regionale n. 2006/2019, dopo avere richiamato il proprio presupposto normativo, costituito dall’art. 8 l.r. 38/2019, sulla scorta delle risultanze di un tavolo tecnico appositamente convocato, ha fissato « tre fasce orarie diurne uniformi, per tutto il territorio regionale, di limitazione temporale all’esercizio del gioco, quali azioni finalizzate a disincentivare l’accesso » al medesimo (dalle ore 7:00 alle ore 9:00; dalle ore 13:00 alle ore 15:00; dalle ore 18:00 alle ore 20:00).
Nella prospettiva della giunta, l’uniformità dell’orario di interruzione avrebbe dovuto precludere a taluni soggetti (prevalentemente minori e anziani) la possibilità di giocare in un Comune limitrofo privo di una disciplina di carattere regolatorio.
Il divieto dell’utilizzo delle apparecchiature di cui all’art. 110, comma 6, r.d. 773/1931, nelle fasce così predeterminate, è stato associato alla facoltà riconosciuta ai Comuni di aggiungere ulteriori fasce orarie di chiusura a quelle di interruzione previste a livello regionale in modo uniforme, in conseguenza di una valutazione della situazione locale e a prescindere dal carattere di « eccezionale emergenza » della stessa di cui non si fa cenno alcuno.
Nella fattispecie, l’azione amministrativa del Comune, dunque, non ha esorbitato i limiti posti dalla citata deliberazione della giunta regionale, avendo operato le proprie scelte sulla scorta di una situazione locale oggetto di un’approfondita analisi compendiata in una proposta del dirigente competente allegata alla deliberazione del consiglio comunale che è stata approvata senza alcun voto contrario.
Sul punto, deve evidenziarsi che la suddetta proposta dirigenziale menziona la relazione del Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale e sviluppa un articolato ragionamento ancorato alla necessità di « mantenere e rafforzare » le « azioni finalizzate a disincentivare l’accesso al gioco » che elenca in modo accurato (« zonizzazione urbana »; « visibilità dall’area pubblica dei locali e delle aree destinate al gioco »; « imposizione di un orario ristretto oltre a fasce di “interruzione del gioco” uniformi su tutto il territorio regionale »).
Sotto l’altro profilo, quello dell’asserita violazione dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, richiamata dall’art. 8, comma 1, l.r. 38/2019, mette conto osservare che questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare il carattere non cogente della predetta Intesa, in linea con la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato: « Per essere prevista quale atto prodromico all’esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle Regioni, all’Intesa non può riconoscersi ex se , e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente » (in questi termini, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6331; T.A.R. Veneto, sez. III, 23 agosto 2021, n. 1016).
Al riguardo, sempre sulla base del medesimo orientamento pretorio, non può sostenersi la tesi « secondo cui la legge regionale n. 38 del 2019, all’art. 8, avrebbe “legificato” il contenuto dell’Intesa del 7 settembre 2017, imponendo, in tutto il territorio della Regione Veneto, il limite massimo di interruzione del gioco in sei ore al giorno, secondo le fasce da individuare con delibera di Giunta e senza che i Comuni potessero individuare fasce ulteriori di interruzione dal gioco » (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 1016/2021 cit.).
Infatti, « nell’attuale quadro normativo nazionale ed europeo in materia, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2014, restano ferme le competenze degli Enti locali e dunque la facoltà degli stessi di porre in essere gli interventi necessari a garantire il corretto equilibrio tra la libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione e la tutela della sicurezza, della salute, della libertà e dignità umana in ragione delle specifiche problematiche di ciascun territorio. La limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco può, quindi, essere sempre disposta dal Comune per la tutela della salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ai sensi dell’art. 50, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP) … . Anzi, la giurisprudenza si è espressa nel senso che, in capo ai Comuni, sussiste non solo il potere, ma anche un vero e proprio obbligo di adottare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, dettato da esigenze di tutela della salute pubblica (cfr. Cons. Stato, sent. n. 4509 del 2019 cit. …)» (in questi termini, T.A.R. Veneto, sez. III, n. 1016/2021 cit.).
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto l’aggiunta di ulteriori fasce orarie di interdizione da parte del Comune, in sede di recepimento della deliberazione della giunta regionale n. 2006/2019, sarebbe avvenuta senza un esame accurato della situazione locale.
In particolare, nel territorio comunale non vi era alcuna « situazione emergenziale » tale da giustificare la stringente regolamentazione prevista dall’atto impugnato in punto di orari di apertura delle sale giochi e di messa in esercizio degli apparecchi automatici e, soprattutto, la stessa non poteva evincersi dalle premesse della deliberazione comunale contenente un rinvio a un’indagine sanitaria ritenuta estremamente generica in quanto riferita alla raccolta del gioco lecito in generale.
2.1. Il secondo motivo è infondato.
Con riferimento al primo aspetto si rinvia a quanto già detto in occasione dello scrutinio della prima censura.
In ordine al richiamo espresso all’indagine sanitaria condotta dall’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, di cui alla relazione del 13 marzo 2023, i dati oggettivi ivi riportati tratteggiano la situazione del Comune di Jesolo che è stata valutata secondo un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, non sindacabile dal giudice amministrativo, che ha condotto la stessa a stabilire ulteriori fasce di chiusura degli esercizi dedicati al gioco reputate necessarie per contenere il fenomeno della ludopatia a tutela delle persone maggiormente esposte.
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere sia per travisamento delle emergenze istruttorie sia per carenza di motivazione.
La relazione del Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS n. 4 non metterebbe in collegamento il reale numero di utenti patologici in cura al Servizio Territoriale per le Dipendenze (SerD) con il disturbo legato al gioco con una certa tipologia di apparecchi elettronici (AWP « amusement with prizes » ovvero VLT « video lottery terminal »).
In ogni caso, i dati ivi riportati sarebbero stati travisati in quanto il Comune di Jesolo è una località a forte vocazione turistica che registra un elevato numero di presenze giornaliere.
Da ultimo, la relazione prospetta, a titolo esemplificativo, la previsione della chiusura, in orario notturno, dalle ore 1:00 alle ore 6:00 mentre il regolamento comunale, senza indicarne le ragioni, dispone la chiusura con riguardo a una fascia più ampia, ossia dalle ore 23:00 alle ore 11:00.
3.1. Il terzo motivo è infondato.
Fermo restando quanto già detto in ordine all’apprezzamento discrezionale compiuto dall’amministrazione comunale e alla sua insindacabilità in sede giurisdizionale, deve osservarsi che la relazione dell’azienda sanitaria, che sarebbe stata oggetto di travisamento, è un elemento che va a rafforzare « la pressante necessità di intervenire » dinanzi al « diffondersi del gioco d’azzardo lecito » nel territorio veneziano di cui la delibera gravata si limita a « dare atto » senza che lo stesso assurga ad aspetto unico e dirimente.
Il fatto che tale relazione non si soffermi su una certa tipologia di apparecchi elettronici distinguendoli gli uni dagli altri ovvero non prenda in considerazione la presenza turistica ovvero ventili una possibile soluzione circa l’integrazione delle fasce orarie di chiusura, poi disattesa – proprio per il tipo di contributo offerto dal documento contenente un’indagine di contesto di ampio respiro – non rileva in alcun modo.
4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 l.r. 38/2019 nonché dell’art. 7- bis d.lgs. 267/2000.
Le sanzioni pecuniarie stabilite dall’art. 14, comma 2, lett. b), l.r. 38/2019 (da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per ogni apparecchio di cui all’art. 110, comma 6, t.u.l.p.s.) non potrebbero trovare applicazione anche alle violazioni dei precetti comunali riferiti alle fasce di interdizione aggiuntive in conseguenza delle modifiche apportate all’art. 14 del regolamento comunale.
Tali violazioni, infatti, dovrebbero essere sanzionate solo secondo le previsioni di cui all’art. 7- bis , comma 1, d.lgs. 267/2000 (“ Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ”).
4.1. Il quarto motivo è infondato.
L’art. 14, comma 2, lett. b), l.r. 38/2019 stabilisce che “ il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 ”.
Tale norma sanzionatoria, per quanto attiene alla condotta materiale, rinvia all’art. 8 della stessa legge la quale individua nella giunta regionale l’organo deputato all’adozione del provvedimento necessario a rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.
L’incombente è stato assolto con la deliberazione 30 dicembre 2019, n. 2006, che, come visto, ha lasciato ampi margini decisionali (previo vaglio delle situazioni locali) alle amministrazioni comunali, alle quali, è bene rimarcarlo, la stessa legge regionale, all’art. 8, comma 1, ha attribuito anche “ le funzioni di vigilanza e […] di accertamento ed irrogazione delle sanzioni ” in relazione ai territori di competenza.
In altri termini, nella fattispecie concreta, la norma di legge prevede che sia punita amministrativamente una condotta il cui contenuto è specificato da una norma regolamentare di tipo integrativo.
Ciò è possibile in quanto la disposizione di rango primario contiene già tutti gli elementi essenziali dell’illecito (soggetto attivo, soggetto passivo, bene giuridico, sanzione e struttura della condotta) mentre la norma regolamentare (ossia l’art. 14 del regolamento comunale) definisce solo alcuni aspetti tecnici di natura temporale, ossia la maggiore ampiezza delle fasce orarie in cui è vietato l’esercizio dell’attività che la Regione ha ritenuto opportuno indicare.
5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell’atto amministrativo, la violazione del principio di affidamento in relazione all’uniformità ed omogeneità della disciplina regionale in materia di orari nonché la violazione degli artt. 41 e 97 Cost.
Le restrizioni orarie inserite nella deliberazione consiliare svilirebbero il perseguimento della ratio sottesa alla legge regionale che ha disciplinato la materia con il precipuo obiettivo di assicurare uniformità ed omogeneità delle regole sul territorio dell’intera Regione, al fine di evitare il fenomeno della migrazione del giocatore patologico e di salvaguardare così la salute pubblica.
Il Comune, con la propria delibera, da un lato, non avrebbe reso le fasce di interruzione del gioco omogenee sul territorio, prescindendo dalla reale situazione locale, dall’altro, non avrebbe garantito agli operatori del settore l’apertura minima di dodici ore, fissando un divieto superiore al limite delle sei ore giornaliere complessive previsto dalla menzionata Intesa.
Il provvedimento avrebbe quindi leso l’affidamento che gli operatori avevano riposto nella delibera della giunta regionale n. 2006/2019, la quale avrebbe dovuto evitare sperequazioni ovvero effetti distorsivi a danno della libertà di iniziativa economica, con conseguente violazione degli artt. 41 e 97 Cost.
5.1. Il quinto motivo è infondato.
La disciplina regionale, considerata nel suo complesso attraverso una lettura sistematica delle disposizioni legislative e di quelle attuative, persegue l’obiettivo di rendere uniformi ed omogenee le regole sul territorio della Regione, salvaguardando le diversità delle realtà locali che sono meglio conosciute dai Comuni che concretamente le amministrano.
In tale ottica, non può esservi alcuna violazione del principio dell’affidamento, né tantomeno la violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), valori questi ultimi preservati e contemperati con il pari valore della tutela della salute pubblica minacciato da un incontrollato diffondersi del gioco d’azzardo lecito.
6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito l’eccesso di potere per carenza di motivazione nonché la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 sul rilievo che il provvedimento impugnato non darebbe conto delle ragioni per le quali, da un lato, sono state aggiunte ulteriori restrizioni orarie agli esercizi commerciali, dall’altro, gli orari prescelti sono stati ritenuti più efficaci ed idonei allo scopo rispetto ad altri che, in astratto, era possibile adottare.
La carenza di motivazione troverebbe conferma anche nella previsione di sanzioni amministrative pecuniarie estremamente afflittive conseguenti alle violazioni dei precetti regolamentari.
6.1. Il sesto motivo è infondato.
La doglianza ripropone, sotto diversa angolatura, questioni già esaminate in occasione della prima e della quarta censura ove è stato dato conto del fatto che il provvedimento è sorretto da solide motivazioni che hanno portato l’amministrazione alle proprie scelte discrezionali per quanto attiene all’estensione delle fasce di chiusura.
7. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito l’eccesso di potere per manifesta sproporzionalità ed ingiustizia dell’atto amministrativo impugnato in quanto sussisterebbe contraddizione tra il dato sanitario genericamente collegato al territorio comunale e l’aumento delle fasce di interdizione del gioco.
7.1. Anche il settimo e ultimo motivo è infondato.
Fermo restando che il tema della rilevanza della relazione dell’azienda sanitaria e dei dati ivi esposti è già stato esaminato in occasione della seconda censura, deve osservarsi che non è predicabile alcuna violazione del principio di proporzionalità in quanto le misure adottate, congruamente motivate, risultano idonee, necessarie e adeguate rispetto al perseguimento del fine ultimo dell’ente, ossia il contrasto della ludopatia nel proprio territorio tenuto conto delle sue peculiarità.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto.
9. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR PO, Presidente
AN De Col, Primo Referendario
AN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZZ | AR PO |
IL SEGRETARIO