Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del
18.2.25, la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 511/2024 r. g. sez. lav., vertente tra
rappresentata/o e difesa/o, giusta mandato in atti, dall'avv. CARLO PONTICIELLO;
Parte_1
APPELLANTE E
, rappresentata/o e difesa/o come in atti dall'avv. PIERPAOLO NORELLI e dall'Avv. Controparte_1
GIUSEPPE TAMBURRO;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte, l'odierna parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD n°5071/23 con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il precetto notificato il 12.1.2023 per € 501,01 sulla scorta di verbale di diffida accertativa crediti patrimoniali n. CE00000/2022-593 asseritamente notificato il 27.9.2022, quindi esecutivo ex art.12 Dlgs
124/04, in relazione al rapporto di lavoro presso struttura pediatrica in Gricignano D'Aversa. L'opponente aveva eccepito la nullità della notifica della diffida, ricevuta dal portiere senza che fosse specificata la precedente ricerca degli altri legittimati e che, dunque, non le era stato possibile opporsi alla diffida. Il primo giudice ha ritenuto valida la notifica della diffida che era da ritenersi definitiva;
che la parte si era opposta al precetto tardivamente. In ogni caso ha rilevato che nel merito dei crediti vantati alcuna obbiezione aveva formulato l'opponente. Ha proposto gravame la limitando il gravame all'opposizione ex. art. 615/618 bis cpc. Ha dedotto Parte_1 l'erroneità della sentenza in ordine alla regolarità della notifica della diffida che era da ritenersi nulla perchè eseguita presso il portiere senza la dicitura di salvezza “stante la precaria assenza di altri legittimati” come imposto dall'art.7 L.890/82, irrilevante che sia indicata la C.A.N. che non sostituisce l'onere tassativo di consegna al portiere solo come ultimo possibile legittimato a ricevere dopo il destinatario o i familiari o domestici. Ha ribadito che l'opposizione a precetto era intervenuta nei 20 gg dalla notifica ed era dunque tempestiva. Ha concluso chiedendo che “in riforma della sentenza di primo grado, accoglimento della domanda ex artt.615/618 bis come proposta, declaratoria di inefficacia del precetto e di diffida accertativa titolo non esecutivo stante la sua invalida notifica, inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione da parte di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
.”.
[...] Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame. All'odierna udienza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la corte ha deciso la controversia come segue. L'appello non può trovare accoglimento.
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez.
5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019). Orbene l'appellante non contesta in questa sede il merito della debenza delle somme (284,67 euro, come da verbale dell'ispettorato in atti, oltre spese di precetto) e degli accertamenti effettuati dall'ispettorato, bensì solo e soltanto che la notifica della diffida al portiere sarebbe nulla perché eseguita a mezzo posta e ricevuta dal portiere senza che sia tentata la notifica alle persone legittimate di cui all'art. 139 cpc. Non vi è contestazione in ordine alla spedizione di raccomandata informativa. Orbene non possono sussistere dubbi circa il fatto che in sede di opposizione a precetto la datrice di lavoro, a prescindere dalla notifica del verbale e della diffida, potesse discutere il merito della debenza delle somme richieste. La diffida, anche se non opposta, “… è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del D.Lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma
2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato…”.
E la sede per far valere ogni censura sull'esistenza del diritto riportato nella diffida è proprio quella in cui si verte in questo caso, ovvero l'opposizione a precetto. (vedi sul punto Cassazione civile sez. lav., 29/07/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 29/07/2022), n.23744). Dell'art. 12 del dlgs 124/2004 occorre, invero, dare un'interpretazione costituzionalmente orientata, in linea con l'art. 24 C, dovendosi escludere che un titolo di natura extragiudiziale quale quello di cui trattasi assuma efficacia di giudicato e ritenendo dunque che esso sia censurabile innanzi al giudice anche nella sede esecutiva, ex art. 615 cpc, consentendosi al datore di lavoro, destinatario di un atto di precetto fondato su una diffida accertativa, di proporre opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa.
Ciò precisato, sotto altro profilo, deve anche essere escluso in questa sede che qualsivoglia irregolarità dell'atto di diffida notificato possa ripercuotersi sulla legittimità del precetto, come sembra presupporre l'appellante.
Nella specie non si tratta di atto tributario, ove la sequenza procedimentale è essenziale, bensì di atto amministrativo, ancorché esecutivo, la cui censurabilità in giudizio è pienamente ammissibile nella forma e nel merito, come appena detto.
Ciò chiarito è evidente che la mancanza totale di motivi di merito, non può che comportare il rigetto del gravame, non avendo la appellante evidentemente fatto valere il suo diritto. Né è pertinente la giurisprudenza richiamata dalla appellante e la sua affermazione secondo cui “E' possibile con il rimedio del 615 cpc recuperare il momento di garanzia ed entrare nel merito, ma non è obbligatorio. Così per giurisprudenza di Legittimità granitica, ex multis Cass.18256 del 02.09.2020 (all.1). Il giudice di primo grado esprime la propria “preferenza” per un percorso di merito sostanziale e non di titolo esecutivo, ma il “desiderata” non può tradursi in decisione di un contenzioso al posto del diritto scritto positivo…”. La sentenza allegata non solo si riferisce alla riscossione tramite ruolo (il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dalD.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999) che, come noto, è sottoposta a diversa regolamentazione normativa, ma esprime principi, invero consolidati, di segno diametralmente opposto a quello dedotto dall'appellante. In applicazione della richiamata giurisprudenza in questa sede l'appellante, che ha dedotto la nullità della notifica della diffida, avrebbe dovuto proprio agire in funzione recuperatoria, facendo valere i vizi formali ed il merito della pretesa.
Cosa che non ha fatto. Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione;
3) contributo unificato come in motivazione. Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 18.2.25
Il Consigliere estensore Il Presidente