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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 151/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 151/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5877/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 5820/2021
R.G., datata 10/12/2024, pubblicata in data 10/12/2024, avente ad oggetto
“Divorzio – Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gilda Patrizia Bassano per Parte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, avente studio in Battipaglia (SA) alla via IV Novembre n.
3 e alla via Carmine Turco n. 4;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Dora Mazzeo, per Controparte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo
1 studio del predetto difensore in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 3;
APPELLATO
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 12/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/1/2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 5877/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
5820/2021 R.G., datata 10/12/2024, pubblicata in data 10/12/2024, nei confronti di . Con tale atto ha chiesto, Controparte_1 Parte_1 in particolare, quanto segue: «CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del Ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5877/2024, indicata in epigrafe e, specificamente : -In via principale e nel merito, accogliere il proposto
Appello, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5877/2024 Tribunale di Salerno, pubblicata in data 10.12.2024, presidente estensore dr.ssa I. Bianchi, nel procedimento rubricato al n. R.G.
5820/2021 Tribunale di Salerno, e notificata a mezzo pec dal procuratore costituito del signor , -accogliere tutte le conclusioni Controparte_1 avanzate nel giudizio di primo grado che quivi si riportano:
1- accertare e dichiarare il diritto della all'assegno divorzile e, per l'effetto, Parte_1 disporre a carico del signor un assegno divorzile Controparte_1 dell'importo di € 700,00 mensili a favore della signora o in Parte_1 quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad € 500,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale ISTAT, ricorrendone tutti i presupposti di legge, come ampiamente illustrato in narrativa;
2- accertare e dichiarare il diritto a favore
2 della alla percezione della quota relativa al Trattamento di Fine Parte_1
Rapporto, ai sensi dell'art.12 bis della Ln.898/70 3 ssmm, che verrà percepito dal all'atto della cessazione del rapporto di lavoro presso la CP_1
Arpac compartimento di Salerno, pari al 40% dello stesso TFR/TFS riferibile agli anni di matrimonio coincisi con il rapporto di lavoro del , e CP_1 quindi, dalla data di assunzione dell'ex coniuge (1986) alla data della emananda sentenza di divorzio, come per legge;
-e , per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato innanzi al Tribunale e alla Corte di Appello per i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, con formula di antistatarietà a favore del sottoscritto difensore;
In Via Istruttoria, sin d'ora si impugna e contesta tutta la documentazione prodotta e le istanze istruttorie eventualmente dedotte ex adverso, Ci si riporta a tutti i documenti allegati e depositati agli atti , nonché, ai verbali di causa in ordine alle dichiarazioni di parte e all'interrogatorio formale della parte appellante ,essendo le circostanze di causa provate documentalmente».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUSIONI 1) in via preliminare rigettare l'appello proposto dalla sig.
in quanto inammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt.342 e Parte_1
345 c.p.c. e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 5877/2024 resa il
10.12.2024 dal Tribunale di Salerno nel giudizio n. 5820/2021 R.G., 2) in via principale accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti di cui all'art.12 bis
Legge 898/1970 e per l'effetto rigettare la richiesta di corresponsione della quota di TFR così come formulata dalla signora , 3) in via Parte_1 principale e nel merito rigettare la richiesta di assegno di mantenimento pari ad € 700,00 formulata dalla signora in quanto non dovuta per le Parte_1 ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
4) in via istruttoria, si impugna e contesta la documentazione ex adverso prodotta e ci si riporta alla documentazione esibita ai sensi dell'art. 473 – bis. 31 c.p.c. Con vittoria di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 12/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in
3 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
Il
Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1)
Rigetta la domanda di assegno divorzile e di TFR;
2) Compensa tra le parti le spese di lite».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado, più sopra indicata. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: vi è stata erronea dichiarazione di insussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile;
la mancata previsione e predisposizione di un assegno divorzile a favore della parte ricorrente e odierna appellante non ha tenuto conto né considerato gli elementi di giudizio espressamente previsti dall'art. 5, c. 6, della L. 898/1970; la parte appellata, , non ha ottemperato alla previsione Controparte_1 ex lege circa il deposito della documentazione reddituale;
il ha CP_1 provveduto solamente ad allegare in propria produzione n. 3/4 documenti nominati quali “dichiarazione dei redditi”, ma tali non sono;
l'esponente ha provveduto al deposito delle dichiarazione dei redditi;
non è la ricorrente a non aver provato la propria posizione reddituale essendo vero il contrario;
è la parte resistente/appellata a non aver deposito alcuna documentazione reddituale;
non può il Giudicante aver comparato i redditi in quanto manca agli atti la documentazione reddituale del , coniuge obbligato;
la CP_1 previsione di un assegno divorzile è compito composito e complesso in quanto deve tener conto di una serie di parametri stabiliti per legge;
nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche assume rilievo, altresì, la stabile convivenza con altro partner laddove si tratti di un rapporto di coppia stabile, regolare e continuo;
in siffatte situazioni, per quanto attiene la posizione del coniuge obbligato, si esclude che gli oneri derivanti da tale circostanza ( convivenza more uxorio o matrimonio) possano incidere sull'an dell'assegno, in quanto anche laddove il coniuge obbligato
4 contragga nuove nozze si dovrà profilare l'esigenza di contemperare gli interessi contrapposti senza alcuna esclusione del diritto all'assegno divorzile;
nel caso di specie il , a seguito della sentenza CP_1 dichiarativa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, dopo un periodo di convivenza more uxorio stabile, ha contratto matrimonio con altra persona;
l'attuale moglie del svolge l'attività lavorativa di aiuto CP_1 nelle faccende domestiche/colf e percepisce il proprio reddito col quale è in grado di poter mantenere le proprie figlie senza ulteriormente gravare sulle finanze del compagno contribuendo anche alle spese del menage familiare;
erra il giudice di prime cure non attribuendo alcun rilievo a detta circostanza che contribuisce al miglioramento delle condizioni economiche dell'obbligato; ad ogni buon conto, emerge in maniera evidente la grande sperequazione reddituale esistente tra le parti;
scorporando dalla dichiarazione dei redditi della gli importi pervenuti a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento, la stessa si trova in una situazione pressoché di indigenza totale;
se il Giudice avesse correttamente applicato la legge ex art. 5 L. 898/1970 in ordine alla effettiva comparazione reddituale delle parti, avrebbe verificato l'effettiva sperequazione reddituale tra i coniugi e, di conseguenza, la sentenza avrebbe avuto un contenuto diverso in ordine all'an debeatur e, per l'effetto, anche in ordine al quantum e in ordine alla quota del
TFR richiesta dalla parte ricorrente;
va portata all'attenzione della Corte
d'Appello la sopravvenuta circostanza, nefasta per la , la quale a Parte_1 causa dei postumi derivati dalla pregressa malattia non è più nelle condizioni di poter svolgere alcun tipo di lavoro;
pertanto, malvolentieri è stata costretta a dimettersi dal posto di lavoro che, comunque, le garantiva un minimo di entrata economica;
pertanto, al momento, l'appellante non percepisce alcuna forma di reddito né da lavoro- essendo stata costretta alle dimissioni per motivi di salute- né dall'assegno di mantenimento -in quanto la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di corresponsione di assegno divorzile;
di non poco conto è la circostanza che la non è più nelle condizioni Parte_1 di trovare uno stabile lavoro sia per le precarie condizioni di lavoro, sia in ragione della propria età anagrafica, sia in ragione dello stato di recessione economica che attraversano i nostri territori;
ad ogni buon conto, se anche la avesse mantenuto il posto di lavoro, avrebbe percepito un importo Parte_1
5 annuo totale di € 3.600,00 a fronte di € 23.800,00 netti annui percepiti dall'ex coniuge;
dal confronto reddituale delle parti emerge uno squilibrio sostanziale e rilevante ai fini della predisposizione di un assegno divorzile a favore dell'appellante; vi è stata erronea valutazione della adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi e del contributo fornito alla realizzazione e formazione del patrimonio comune della famiglia;
si impugna la sentenza di primo grado in ordine alla circostanza della mancata valutazione dei “mezzi adeguati”; in sede di interrogatorio formale della parte ricorrente/appellante, in data 22 novembre 2023, la ebbe a Parte_1 confermare che il marito aveva sempre scoraggiato l'ingresso nel mondo del lavoro della allora moglie;
la riferisce che aveva intrapreso un Parte_1 percorso lavorativo presso un Istituto clinico in Battipaglia, nonché, presso una casa di cura in Acerno;
tuttavia, aveva dovuto desistere a seguito delle rimostranze del marito il quale assumeva di prendersi lui cura delle esigenze economiche della famiglia imponendo alla di «“…accudire i figli Parte_1
e prendermi cura della famiglia”»; le dichiarazioni rese dalla non Parte_1 sono mai state contestate dalla parte avversa;
dette dichiarazioni non sono state tenute in alcun conto da parte del giudicante di prime cure;
il Giudicante avrebbe dovuto tenere conto sia delle dichiarazioni della , sia delle Parte_1 presunzioni previste ex lege;
il contributo personale rileva anche sotto il profilo delle cure e del tempo dedicate alla persona dell'altro coniuge, alla casa, alla prole e al lavoro domestico e assume rilievo anche nella misura in cui valga a sottrarre l'altro coniuge dalle incombenze familiari, consentendogli di dedicarsi solo alle attività produttive di reddito (Cass.
85/2390); l'accordo sull'organizzazione dei ruoli reciproci dei coniugi nell'organizzazione della vita familiare non viene di regola espresso in forma scritta essendo sufficiente anche il ricorso alle presunzioni;
il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 35434/2023); l'assegno di divorzio ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa;
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi,
6 in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà; erra il giudice di prime cure laddove non tiene conto dell'evidente squilibrio economico esistente tra le parti, non tiene in considerazione il contributo apportato alla famiglia da parte della
Ricorrente/appellante anche avvalendosi di presunzioni, non tiene conto della difficoltà della appellante a procurarsi adeguati mezzi di sostentamento, non tiene conto della impossibilità di procurarsi detti mezzi di sostentamento per ragioni oggettive;
al momento la appellante vive solamente grazie al buon cuore della propria sorella che la ospita presso la propria Persona_1 abitazione;
vi è erronea dichiarazione in ordine alla casa coniugale;
non corrisponde al vero, né risulta provato che la abbia ricevuto la Parte_1 somma di € 60.000,00 a seguito della vendita della casa coniugale in comproprietà con l'ex marito;
il Tribunale non ha tenuto conto che detta circostanza non è mai stata provata dalla parte resistente/appellata; pertanto, erra il Giudice di prime cure anche in questa enunciazione;
vi è erronea dichiarazione relativa alla coabitazione della parte appellante;
la Parte_1 dichiara di contribuire alle spese relative alla gestione familiare della casa della sorella dalla quale la stessa appellante è ospitata in quanto totalmente impossibilitata a locare altra adeguata soluzione abitativa;
erra il Giudice di prime cure in quanto non tiene nel debito conto le dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio formale, dichiarazioni, peraltro, mai Parte_1 contestate dalla controparte;
vi è erronea dichiarazione di rigetto della domanda relativa alla quota di TFR;
erra il Giudicante di prime cure in quanto, se avesse dato il giusto rilievo al dato fattuale e normativo, avrebbe dovuto concludere per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile la quale avrebbe comportato, altresì, l'accoglimento della domanda in ordine alla quota di TFR richiesta dalla parte ricorrente/appellante; il diritto alla quota di indennità di fine rapporto di lavoro sorge anche se questa maturi prima della sentenza di divorzio, a condizione che la maturazione avvenga in un momento in cui la sentenza può produrre i suoi effetti, ovvero, al più presto, al momento della proposizione della domanda di divorzio (Cass.
n.14129/2014; n.4867/2006; n.19046/2005; n.5553/1999; Corte Cost.
7 19.11.2002 n.463); l'assunto è giustificato dall'applicazione analogica dell'art. 4, c. 13, Legge divorzio, a norma del quale gli effetti patrimoniali del divorzio possono retroagire al momento della domanda;
pertanto, la quota del
TFR/TFS è dovuta anche se l'indennità è stata percepita prima della sentenza di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo, come nel caso di specie;
la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere maggiormente motivata con normativa e giurisprudenza abbondante e obiettiva.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata.
I punti da esaminare sono i seguenti: aa) la domanda della di previsione di un assegno divorzile in suo favore;
bb) la Parte_1 domanda della di riconoscere il diritto della stessa a percepire la Parte_1 quota di TFR del ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898 del CP_1
1970.
La domanda di previsione di un assegno divorzile di mantenimento a carico del in favore della e la domanda di CP_1 Parte_1 corresponsione alla di una quota del T.F.R. del . Parte_1 CP_1
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di previsione di un assegno divorzile di mantenimento a carico del in favore della CP_1
sulla base della seguente motivazione: «… Orbene, nel caso di Parte_1 specie, non è contestato che le parti hanno venduto in data 14.2.18 la casa coniugale in comunione legale, ricevendo la ricorrente la somma di €
60.000,00 quale parte del prezzo, essendo stata l'altra parte destinata per un verso al pagamento dei mutui così da estinguerli e l'altro per € 50.000,00 al resistente. Risulta altresì che la ricorrente coabita con la sorella, non sostenendo pertanto le spese di alloggio (si vedano dichiarazioni dalla stessa rese). Ella ha avuto problemi di salute nel 2016, per un tumore alla mammella, come da certificazione prodotta, non risultando in atti altra documentazione aggiornata che documenti una grave situazione di salute incompatibile con il lavoro. Per stessa ammissione della (si veda Parte_1 interrogatorio formale) e documentalmente provato (si veda contratto prodotto), ella lavora come cassiera, con contratto a tempo indeterminato part time (per 8 ore lavorative), stipulato in data 2022, non risultando dal contratto
8 la retribuzione mensile percepita, né essendo state prodotte le relative buste paga. Dalla dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2022 risulta un reddito da lavoro di € 3975,00, oltre € 6000,00 per assegno di mantenimento, laddove per l'anno precedente il reddito da lavoro era di € 1473,00 oltre €
6000,00 di reddito per assegno di mantenimento (si vedano dichiarazioni dei redditi). Il resistente è invece pensionato, con una rateo pensionistico netto mensile di € 1800,00 circa;
ha ricevuto la somma di € 50.000,00 dalla vendita della casa coniugale ed titolare di un contratto di locazione quale conduttore per la somma mensile di € 650,00 (si veda documentazione prodotta). È padre di una figlia minore (2017) nata da una successiva relazione, ancora in corso.
Soffre di problemi di salute con ricovero recente del 15.5.23. Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale ritiene il Tribunale che, comparando i redditi e le spese da sostenersi, non avendo la ricorrente comprovato la sua attuale situazione reddituale, non vi siano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile né sotto il profilo assistenziale (la ricorrente ha dimostrato di potersi inserire nel mondo del lavoro, non risultando pregiudizi dalla sua condizione di salute, e non ha spese di alloggio), né per la componente perequativa-compensativa. Sul punto, si rileva che non è stato allegato, prima ancora che provato, il contributo prestato dalla resistente alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti
9 sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I -
20/04/2023, n. 10614 compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra
l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente
l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>).
In definitiva, in virtù dei principi enunciati, delle risultanze istruttorie documentali e delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata, unitamente a quella della quota di TFR».
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata va condivisa, con le precisazioni di seguito esposte.
La cassazione, con riguardo all'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, ha affermato, in particolare, i seguenti principi [cfr. Cass. civ., sez. U-, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018]: la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del
10 principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, quali emergono dagli atti, va affermato che non sussistono i presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della
. Parte_1
Va osservato che (nata in data [...]) ha Parte_1 svolto attività lavorativa (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato con prestazioni part – time datato 1/8/2022, allegato agli atti), dimostrando capacità reddituale e lavorativa. La ha, peraltro, dichiarato di Parte_1 essere stata costretta alle dimissioni per motivi di salute;
non emergono, tuttavia, elementi idonei per ritenere che le dimissioni siano state effettivamente frutto di necessità, dovendosi, in mancanza di una idonea prova sul punto, ritenere che le dimissioni siano state frutto di una scelta volontaria della . La appellante, poi, ha dichiarato di vivere con la Parte_1 sorella e di non avere esborsi per canoni di locazione (cfr. verbale di comparizione personale dei coniugi del 7/6/2022) e ha ribadito, nel ricorso
11 introduttivo dell'appello, di essere ospite della sorella. Nel ricorso introduttivo dell'appello, poi, la deduce quanto segue: «… non
Parte_1 corrisponde al vero» né «risulta provato che la abbia ricevuto la
Parte_1 somma di € 60.000,00 a seguito della vendita della casa coniugale in comproprietà con l'ex marito. Il Tribunale non ha tenuto conto che detta circostanza non è mai stata provata dalla parte resistente/appellata. Pertanto, erra il Giudice di prime cure anche in questa enunciazione». La ,
Parte_1 tuttavia, non ha contestato la circostanza della vendita della casa coniugale e non ha contestato che dalla vendita è stato ricavato l'importo di € 186.000,00; detratti gli importi destinati alla estinzione dei mutui, è residuata una somma che il assume essere stata in parte trattenuta da lui e in parte CP_1 dalla;
quest'ultima, peraltro, deduce che non è stato provato che
Parte_1 abbia ricevuto parte della somma residuata dopo la estinzione dei mutui, ma non deduce quale destinazione abbia avuto questa somma;
la sua contestazione, quindi, appare non solo generica, ma anche scarsamente attendibile, atteso che la non indica quale sorte abbia avuto la
Parte_1 predetta somma residua. Appare, invece, credibile che una parte della somma residua sia stata dalla stessa trattenute;
la stessa , peraltro, ammette
Parte_1 che almeno una parte della somma, per € 10.000,00, è stata da lei trattenuta
«a compensazione con crediti vantati dalla stessa per mancato mantenimento
(cfr. ricorso in appello). Il , da parte sua, percepisce un reddito da
CP_1 pensione di circa € 1.800,00 mensili;
egli ha prodotto un contatto di locazione dal quale emerge che gli corrisponde la somma di € 650,00 mensili a titolo di canone (nella comparsa di costituzione in appello il deduce che
CP_1 il canone ora è di € 700,00 mensili, e sul punto non emergono idonee contestazioni); il , poi, ha dedotto, nella comparsa di costituzione
CP_1 in appello, che egli «ha creato un nuovo nucleo familiare nei confronti del quale ha dei doveri di contribuzione materiale ed economica, in ragione della presenza di una figlia minore»; quanto alla sua nuova situazione familiare, poi, il ha dedotto che egli provvede «altresì al sostentamento
CP_1 proprio e a quello della figlia minore unitamente alla sua attuale Per_2 moglie», e che, «In merito a quest'ultima si precisa che alcun obbligo grava in capo alla stessa di mantenimento nei confronti della Sig.ra (!), Parte_1 in quanto l'attuale signora provvede al proprio mantenimento e a
CP_1
12 quello delle di lei figlie con la sua attività lavorativa, seppure a fronte di un obbligo quanto meno di pari mantenimento della figlia minore nata dalla relazione con il signor » (cfr. comparsa di costituzione in appello CP_1 del . CP_1
In definitiva, le rispettive situazioni patrimoniali della e Parte_1 del , quali allo stato emergono dagli atti e dalle complessive CP_1 deduzioni delle parti, non consentono di affermare che sussiste fra i due ex coniugi uno squilibrio patrimoniale tale da giustificare la previsione di un assegno divorzile di mantenimento in favore della sotto il profilo Parte_1 assistenziale.
Sotto il profilo compensativo – perequativo, poi, il Tribunale ha, fra l'altro, così motivato il diniego dell'assegno divorzile: «… Sul punto, si rileva che non è stato allegato, prima ancora che provato, il contributo prestato dalla resistente alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 …)».
La cassazione ha, peraltro, affermato che, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità [cfr. Cass. civ., sez.
1 -, ordinanza n. 32354 del 13/12/2024].
La cassazione ha anche precisato che l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa -compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi
13 solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 26520 dell'11/10/2024.
La cassazione ha, inoltre, puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 29920 del 13/10/2022; nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge].
Tenuto conto della giurisprudenza di legittimità appena ricordata, va senz'altro condivisa la motivazione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla circostanza che la appellante non ha adeguatamente Parte_1 allegato e provato il contributo prestato dalla resistente alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito (circostanza, d'altra parte, di per sé se non sufficiente, in assenza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale). Anche sotto il profilo perequativo – compensativo, quindi, non sussistono i presupposti per il
14 riconoscimento di alcun assegno divorzile di mantenimento in favore della appellante . La motivazione esposta, sul punto, dal tribunale risulta Parte_1 senz'altro corretta. Correttamente, quindi, è stata esclusa anche la componente compensativa perequativa dell'assegno divorzile.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata risultano corrette e vanno integralmente confermate.
Da quanto sinora osservato consegue che correttamente il primo giudice ha rigettato anche la domanda di corresponsione alla di Parte_1 una quota del T.F.R. del . L'art. 12 bis della legge n. 898 del CP_1
1970, infatti, dispone quanto segue: «1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio». E' evidente che una percentuale dell'indennità di fine rapporto spetta all'ex coniuge soltanto qualora quest'ultimo sia titolare di assegno divorzile di mantenimento. Non avendo la diritto a percepire un assegno Parte_1 divorzile, ella non ha neppure diritto a percepire una quota della indennità di fine rapporto dell'ex marito . CP_1
La sentenza impugnata va, quindi, confermata anche nella parte in cui ha rigettato la domanda della tesa ad ottenere una quota del Parte_1
T.F.R. del . CP_1
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere
15 istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente disposto la integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia. Questa statuizione merita, quindi, conferma.
Le spese del secondo grado vanno, invece, poste a carico della parte appellante interamente soccombente in grado di appello;
tali spese vano liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate. Quanto al valore della causa, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, con riduzione al minimo per l'assenza di questioni di particolare rilievo;
lo scaglione viene individuato in ragione della misura dell'assegno di mantenimento richiesto dalla
, non emergendo sufficienti elementi per quantificare Parte_1 specificamente in maniera diversa l'importo della domanda di parte appellante.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 5877/2024, emessa dal
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 5820/2021 R.G., datata 10/12/2024, pubblicata in data 10/12/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese e competenze del secondo grado di giudizio e
[...]
16 liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi ed
€ 2.904,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30/5/2002.
Salerno, 25/6/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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