Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto cautelare 27 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Agilent Technologies Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Ada Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Conferenza permanente sui rapporti tra Stato, Regioni e Province), il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Abruzzo, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Regione Veneto, la Regione Emilia Romagna, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Fruli-Venezia-Giulia, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Lombardia, la Regione Molise, la Regione Piemonte, la Regione Puglia, la Regione Sardegna, la Regione Siciliana, la Regione Toscana, la Regione Umbria, la Regione Valle D'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
nei confronti
della società Stryker Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo
- del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, e dei relativi Allegati A, B, C e D;
- del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter , d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard ;
- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche avente ad oggetto “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 .”;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali (Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona; ASUR; INRCA; Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Marche Nord) con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti
- degli atti di cui sopra;
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14 marzo 2025, recante “ Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e relativo Allegato A, pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale del 28 aprile 2025;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni statali e della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. IZ GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, introitato presso questo Tribunale a seguito di trasposizione dell’originario ricorso straordinario, parte ricorrente ha impugnato gli atti della Regione Marche recanti l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti a ripiano per gli anni 2015-2018 ex art. 9- ter , c. 9- bis , d.l. n. 78/2015 e la presupposta disciplina nazionale (in particolare, i DD.MM. del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022), contestandone la legittimità sulla scorta di plurime doglianze con le quali ha, altresì, prospettato possibili profili di incostituzionalità della disciplina primaria.
2. Si sono costituite le amministrazioni statali a mezzo della difesa erariale, con atto di mera forma.
3. Si è, altresì, costituita la Regione Marche, che – svolte plurime eccezioni di inammissibilità – ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con successiva memoria la difesa erariale ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
5. Con ordinanza presidenziale n. 4233 del 26.6.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
6. Parte ricorrente ha adempiuto al superiore ordine istruttorio e ha altresì istato per ottenere tutela cautelare, anche monocratica.
7. Con decreto n. 4589 del 27.7.2023 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche di parte ricorrente.
8. Con successive memorie la Regione Marche e la difesa erariale hanno insistito per il rigetto del ricorso.
9. Con ordinanza n. 5374 del 5.9.2023 l’istanza cautelare è stata accolta.
10. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il nuovo atto con il quale la Regione Marche ha formulato le richieste economiche nei confronti dei propri fornitori di dispositivi medici.
11. Con successiva memoria la difesa erariale ha svolto talune eccezioni preliminari.
12. In prossimità dell’udienza parte ricorrente e la Regione Marche hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuto pagamento da parte della ricorrente del 25% dell’importo originariamente dovuto, in applicazione della normativa medio tempore sopravvenuta.
13. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va anzitutto dichiarata la competenza territoriale di questo Tribunale, messa in dubbio dalla resistente Regione Marche, tenuto conto dell’impugnazione in questa sede anche degli atti statali presupposti a quelli della resistente Regione in questa sede contestati (cfr. art. 13, c. 3 e 4- bis , c.p.a.).
2. Ciò posto, in ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Per consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 9 maggio 2025, n. 3956 e la giurisprudenza ivi richiamata):
(i) la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato;
(ii) per addivenire a una simile pronuncia è necessario che la situazione sopravvenuta, a seguito dell'intervento dell'amministrazione, soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato;
(iii) di contro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.
4. Nel caso di specie, l’interesse della ricorrente alla decisione è venuto meno in ragione dell’intervenuto pagamento, da parte della stessa, di una somma a titolo di payback per gli anni in questione, seppur ridotta in ragione della sopravvenuta – e più favorevole – normativa.
5. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, senza restituzione alla ricorrente del contributo unificato, che sarebbe stato semmai dovuto laddove le controparti fossero risultate soccombenti nel presente giudizio (art. 13, c. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002); circostanza – quest’ultima – da escludersi nel caso di specie, posta la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in materia di payback dei dispositivi medici (cfr., ex plurimis , TAR Lazio, sentt. nn. 8735/20025, 11550/2025, 23728/2025 e 471/2026), rispetto alla quale – come del resto eccepito dalla difesa erariale – risulta quantomeno dubbia l’ammissibilità dell’impugnazione degli atti della Regione Marche contestati con il ricorso introduttivo.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
LE AS, Presidente
Rita Luce, Consigliere
IZ GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ GI | LE AS |
IL SEGRETARIO