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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/12/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 3791/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 3791/2025, introdotta con ricorso depositato in data 22/07/2025,
da
C.F. 1 ), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MATTEO BALASSO
ricorrente contro
Controparte_1 C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. LA
CA LO
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
Decisa come da conclusioni precisate all'udienza del 02.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, la sig.ra Parte_1
[...] ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la separazione personale dal sig. Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio in data 22.12.2012 nel Comune di Borso del
GR (TV). Dall'unione sono nati i figli _1 (il 27.04.2013),
Per_3 (il 26.10.2020). (il 19.11.2017) ePer_2
La ricorrente ha chiesto:
-l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di sé e, conseguentemente, l'assegnazione della casa
coniugale;
-la regolamentazione dei turni di responsabilità genitoriali secondo il calendario indicato in ricorso;
- la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 1.200 complessivi al mese, oltre il 70% delle spese straordinarie;
- l'attribuzione di un assegno di mantenimento in suo favore di €
500 mensili.
Costituitosi in giudizio, il sig. Controparte_1 ha aderito alla
domanda di affidamento condiviso, chiedendo tuttavia un ampliamento dei turni di responsabilità paterni. Il resistente ha proposto, per il mantenimento dei figli, un contributo di € 900,00 complessivi al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è opposto all'assegnazione della casa coniugale alla moglie e al riconoscimento in favore della medesima di un assegno di mantenimento.
All'udienza del 02/12/2025 le parti, comparse personalmente, hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice e hanno precisato le conclusioni conformemente all'accordo così raggiunto.
Osserva che la domanda di separazione Nel merito il Collegio
personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti del giudizio e nelle dichiarazioni rese dalle parti in udienza.
Inoltre, le condizioni concordate tra i coniugi sono rispondenti all'interesse della prole minorenne e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3791/2025: dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
[...] C.F. 1 ), n. a Bassano del GR (VI) il
04/10/1982, e Controparte_1 C.F._2 ), n. a Borgo San LO (FI) il 06/05/1978, che hanno contratto matrimonio il
22/12/2012 a BORSO DEL GRAPPA (TV), atto trascritto al n. 12, parte
II, Serie A, anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, alle seguenti condizioni:
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
assegna la casa familiare alla ricorrente affinché vi abiti con i figli;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con il seguente calendario: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera per il primo anno- poi dal venerdì dopo la scuola;
ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino alla mattina dopo, quando li accompagna a scuola;
nelle settimane in cui il week end sono con la madre, il padre li terrà dal mercoledì fino al venerdì mattina quando li accompagna a scuola;
dall'estate 2026 i figli saranno col padre per tre settimane non consecutive;
dal Natale 2026 i
genitori si alterneranno nelle due settimane di vacanza scolastica
(nel 2026 la settimana di Natale staranno col padre e quella successiva con la madre); altre festività ripartite in parti uguali;
nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento;
Controparte_1 un contributo al pone a carico del sig.
mantenimento dei figli pari a euro 900,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra rivalutabile annualmente secondo gli indiciParte_1
ISTAT; le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, vengono ripartite nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
stabilisce che gli obblighi economici di cui al punto precedente decorrono dalla data della presente sentenza;
- l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
il sig. Controparte_1 dovrà lasciare la casa familiare entro il 31/1/2026; le parti concordano che il resistente possa portare con sé nella nuova abitazione, dove si impegna a trasferirsi entro fine gennaio 2026, i beni mobili che si trovano nel seminterrato
dove attualmente vive;
dà atto dell'accordo tra le parti secondo cui la sig.ra [...]
corrisponderà la somma di euro 100,00 mensili аParte_1
titolo di contributo al pagamento del finanziamento CP_2 in
essere relativo ai lavori di ultimazione della casa familiare;
spese di lite compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BORSO DEL GRAPPA
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 02/12/2025.
Il presidente rel. ed est.
Dott.ssa Susanna Menegazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 3791/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 3791/2025, introdotta con ricorso depositato in data 22/07/2025,
da
C.F. 1 ), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MATTEO BALASSO
ricorrente contro
Controparte_1 C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. LA
CA LO
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
Decisa come da conclusioni precisate all'udienza del 02.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, la sig.ra Parte_1
[...] ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la separazione personale dal sig. Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio in data 22.12.2012 nel Comune di Borso del
GR (TV). Dall'unione sono nati i figli _1 (il 27.04.2013),
Per_3 (il 26.10.2020). (il 19.11.2017) ePer_2
La ricorrente ha chiesto:
-l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di sé e, conseguentemente, l'assegnazione della casa
coniugale;
-la regolamentazione dei turni di responsabilità genitoriali secondo il calendario indicato in ricorso;
- la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 1.200 complessivi al mese, oltre il 70% delle spese straordinarie;
- l'attribuzione di un assegno di mantenimento in suo favore di €
500 mensili.
Costituitosi in giudizio, il sig. Controparte_1 ha aderito alla
domanda di affidamento condiviso, chiedendo tuttavia un ampliamento dei turni di responsabilità paterni. Il resistente ha proposto, per il mantenimento dei figli, un contributo di € 900,00 complessivi al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è opposto all'assegnazione della casa coniugale alla moglie e al riconoscimento in favore della medesima di un assegno di mantenimento.
All'udienza del 02/12/2025 le parti, comparse personalmente, hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice e hanno precisato le conclusioni conformemente all'accordo così raggiunto.
Osserva che la domanda di separazione Nel merito il Collegio
personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti del giudizio e nelle dichiarazioni rese dalle parti in udienza.
Inoltre, le condizioni concordate tra i coniugi sono rispondenti all'interesse della prole minorenne e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3791/2025: dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
[...] C.F. 1 ), n. a Bassano del GR (VI) il
04/10/1982, e Controparte_1 C.F._2 ), n. a Borgo San LO (FI) il 06/05/1978, che hanno contratto matrimonio il
22/12/2012 a BORSO DEL GRAPPA (TV), atto trascritto al n. 12, parte
II, Serie A, anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, alle seguenti condizioni:
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
assegna la casa familiare alla ricorrente affinché vi abiti con i figli;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con il seguente calendario: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera per il primo anno- poi dal venerdì dopo la scuola;
ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino alla mattina dopo, quando li accompagna a scuola;
nelle settimane in cui il week end sono con la madre, il padre li terrà dal mercoledì fino al venerdì mattina quando li accompagna a scuola;
dall'estate 2026 i figli saranno col padre per tre settimane non consecutive;
dal Natale 2026 i
genitori si alterneranno nelle due settimane di vacanza scolastica
(nel 2026 la settimana di Natale staranno col padre e quella successiva con la madre); altre festività ripartite in parti uguali;
nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento;
Controparte_1 un contributo al pone a carico del sig.
mantenimento dei figli pari a euro 900,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra rivalutabile annualmente secondo gli indiciParte_1
ISTAT; le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, vengono ripartite nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
stabilisce che gli obblighi economici di cui al punto precedente decorrono dalla data della presente sentenza;
- l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
il sig. Controparte_1 dovrà lasciare la casa familiare entro il 31/1/2026; le parti concordano che il resistente possa portare con sé nella nuova abitazione, dove si impegna a trasferirsi entro fine gennaio 2026, i beni mobili che si trovano nel seminterrato
dove attualmente vive;
dà atto dell'accordo tra le parti secondo cui la sig.ra [...]
corrisponderà la somma di euro 100,00 mensili аParte_1
titolo di contributo al pagamento del finanziamento CP_2 in
essere relativo ai lavori di ultimazione della casa familiare;
spese di lite compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BORSO DEL GRAPPA
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 02/12/2025.
Il presidente rel. ed est.
Dott.ssa Susanna Menegazzi