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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1370/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2905/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3608/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013R0001082020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013R0001082020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013R0001082020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 3608/04/22 pronunciata dalla locale Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: il primo Giudice ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso l' Avviso di accertamento n. TY7013R00010 per IRPEF anno 2015 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La presente controversia è scaturita da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza ai fini delle
II.DD. ed IVA (2015, 2016 e 2017 - fino al 12/12/2017).
I Militari hanno accertato che la società “Società_1” – del quale il contribuente è titolare di una quota del 45 percento - in data 11/12/2015, si era trasformata da sas in srl pur confermando la medesima compagine sociale (cfr. pvc in atti).
In conseguenza della trasformazione (considerato il diverso regime di tassazione delle due tipologie sociali) l'esercizio veniva ripartito in due distinti periodi fiscali: dal 01/01/2015 al 17/12/2015 e dal
18/12/2015 al 31/12/2015 (cfr. documentazione in atti).
Per ciascun periodo veniva elaborato un distinto bilancio d'esercizio e veniva presentata la relativa dichiarazione dei redditi (cfr. documentazione in atti).
Nel corso della verifica veniva, inoltre, accertato che la Società, nel 2015, aveva dedotto costi per
€ 45.107,79 (meglio indicati in atti): pertanto, l'Agenzia emetteva un Avviso nei confronti della Società e distinti Avvisi nei confronti dei sociì
Tra questi ultimi anche l'odierno appellato Resistente_1 (Avviso n. TY7013R00010/2020) con il quale accertava un reddito d'impresa di € 98.666,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 53.558,00 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente impugnava il citato provvedimento deducendone l'illegittimità.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Giudice – come detto - ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma.
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Eventuali vizi di notifica dell'Avviso di accertamento sono stati “sanati” dalla relativa impugnazione (art. 156 cpc).
L'accertamento societario, ritualmente notificato, non è stato impugnato con conseguente cristallizzazione del relativo debito (cfr. provvedimento in atti).
Il provvedimento qui in contestazione riguarda il periodo precedente alla trasformazione societaria (come meglio prima descritta): le relative obbligazioni si estendono in maniera solidale ed illimitata ai soci accomandatari e (nei limiti delle rispettive quote) anche ai soci.
Soltanto per i debiti sociali IVA ed IRAP i soci possono invocare il beneficio della preventiva escussione della società.
2.- Nell'Avviso di accertamento impugnato sono stati indicati (art. 42 DPR 600/73) le motivazioni sottostanti il controllo, i relativi presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, gli elementi, il procedimento ed i calcoli utilizzati, gli imponibili, le norme i riferimento (cfr. Avviso di accertamento in atti).
Pertanto, deve ritenersi che il provvedimento qui in esame è adeguatamente motivato: il contribuente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della pretesa e di potere esercitare la propria difesa.
3.- L'Agenzia ha versato in atti il provvedimento di conferimento della delega, da parte del Direttore dell'Ufficio, al Funzionario che ha sottoscritto l'atto (cfr. documentazione fascicolo processuale).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il provvedimento di delega non deve essere necessariamente allegato all'Avviso di accertamento (Cassazione civile, n. 28036/2009).
4.- Il contraddittorio endoprocedimentale (preventivo) non costituisce un adempimento generalizzato: è circoscritto alle sole ipotesi previste dal legislatore (Cassazione, sentenza n. 24823 del 09/12/2015) tra le quali non rientra la fattispecie qui in esame.
Il Giudice di vertice (Cassazione, n. 26316/2010) ha ritenuto che non è possibile ritenere esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale.
5.- Il terzo comma dell'art. 3 L. 241/90 prevede la c.d. motivazione per relationem: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile … anche l'atto cui essa si richiama.”: in tal senso si richiama l'art. 7, c. 1 legge n. 212 del 2000 a mente del quale base “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
Gli arresti di legittimità hanno ritenuto legittima la motivazione per relationem (Cassazione, 10 agosto 2010,
n. 18548): nella fattispecie l'atto "richiamato" era stato posto a conoscenza del Contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese di questo grado anche in assenza di costituzione della parte appellata (principio di “causalità” -
Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente appellato alle spese di questo grado che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellante.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2905/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3608/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013R0001082020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013R0001082020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013R0001082020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 3608/04/22 pronunciata dalla locale Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: il primo Giudice ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso l' Avviso di accertamento n. TY7013R00010 per IRPEF anno 2015 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La presente controversia è scaturita da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza ai fini delle
II.DD. ed IVA (2015, 2016 e 2017 - fino al 12/12/2017).
I Militari hanno accertato che la società “Società_1” – del quale il contribuente è titolare di una quota del 45 percento - in data 11/12/2015, si era trasformata da sas in srl pur confermando la medesima compagine sociale (cfr. pvc in atti).
In conseguenza della trasformazione (considerato il diverso regime di tassazione delle due tipologie sociali) l'esercizio veniva ripartito in due distinti periodi fiscali: dal 01/01/2015 al 17/12/2015 e dal
18/12/2015 al 31/12/2015 (cfr. documentazione in atti).
Per ciascun periodo veniva elaborato un distinto bilancio d'esercizio e veniva presentata la relativa dichiarazione dei redditi (cfr. documentazione in atti).
Nel corso della verifica veniva, inoltre, accertato che la Società, nel 2015, aveva dedotto costi per
€ 45.107,79 (meglio indicati in atti): pertanto, l'Agenzia emetteva un Avviso nei confronti della Società e distinti Avvisi nei confronti dei sociì
Tra questi ultimi anche l'odierno appellato Resistente_1 (Avviso n. TY7013R00010/2020) con il quale accertava un reddito d'impresa di € 98.666,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 53.558,00 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente impugnava il citato provvedimento deducendone l'illegittimità.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Giudice – come detto - ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma.
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Eventuali vizi di notifica dell'Avviso di accertamento sono stati “sanati” dalla relativa impugnazione (art. 156 cpc).
L'accertamento societario, ritualmente notificato, non è stato impugnato con conseguente cristallizzazione del relativo debito (cfr. provvedimento in atti).
Il provvedimento qui in contestazione riguarda il periodo precedente alla trasformazione societaria (come meglio prima descritta): le relative obbligazioni si estendono in maniera solidale ed illimitata ai soci accomandatari e (nei limiti delle rispettive quote) anche ai soci.
Soltanto per i debiti sociali IVA ed IRAP i soci possono invocare il beneficio della preventiva escussione della società.
2.- Nell'Avviso di accertamento impugnato sono stati indicati (art. 42 DPR 600/73) le motivazioni sottostanti il controllo, i relativi presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, gli elementi, il procedimento ed i calcoli utilizzati, gli imponibili, le norme i riferimento (cfr. Avviso di accertamento in atti).
Pertanto, deve ritenersi che il provvedimento qui in esame è adeguatamente motivato: il contribuente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della pretesa e di potere esercitare la propria difesa.
3.- L'Agenzia ha versato in atti il provvedimento di conferimento della delega, da parte del Direttore dell'Ufficio, al Funzionario che ha sottoscritto l'atto (cfr. documentazione fascicolo processuale).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il provvedimento di delega non deve essere necessariamente allegato all'Avviso di accertamento (Cassazione civile, n. 28036/2009).
4.- Il contraddittorio endoprocedimentale (preventivo) non costituisce un adempimento generalizzato: è circoscritto alle sole ipotesi previste dal legislatore (Cassazione, sentenza n. 24823 del 09/12/2015) tra le quali non rientra la fattispecie qui in esame.
Il Giudice di vertice (Cassazione, n. 26316/2010) ha ritenuto che non è possibile ritenere esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale.
5.- Il terzo comma dell'art. 3 L. 241/90 prevede la c.d. motivazione per relationem: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile … anche l'atto cui essa si richiama.”: in tal senso si richiama l'art. 7, c. 1 legge n. 212 del 2000 a mente del quale base “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
Gli arresti di legittimità hanno ritenuto legittima la motivazione per relationem (Cassazione, 10 agosto 2010,
n. 18548): nella fattispecie l'atto "richiamato" era stato posto a conoscenza del Contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese di questo grado anche in assenza di costituzione della parte appellata (principio di “causalità” -
Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente appellato alle spese di questo grado che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellante.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE