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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1197/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CAMMALLERI GIUSEPPE presso lo studio del quale in Gela via Rossini 63 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (c.f. CP_1
) C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
1 *****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6.03.2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.7.2015, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. CP_1
615, comma 2 c.p.c., all'esecuzione, iscritta sub n. 302/15 R.G. Es. mob., intrapresa dalla ex coniuge, al fine di ottenere il pagamento del contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio della ex coppia di coniugi, , per la Persona_1
somma pari ad euro 350,00 mensile, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi mensilmente, giusta decreto del 31.5.2008 del Tribunale di Gela.
Deduceva a fondamento del ricorso in opposizione l'asserita mancanza di legittimazione attiva in capo alla a far data dal 6.2.2011, vale a dire dal Pt_1
raggiungimento della maggiore età del figlio , la presunta Persona_1
incertezza delle somme precettate per asserita mancata specifica delle variazioni Istat e, nel merito, l'asserita insussistenza del diritto vantato per presunto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio e per presunto “accordo” con il padre.
Chiedeva, la sospensione dell'esecuzione proposta perché asseritamente infondata.
Con Ordinanza del 5.2.2016, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Caltagirone, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e, per l'effetto, assegnava le somme pignorate alla SI.ra . Pt_1
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c. dell'11.3.2016, notificata il 15.3.2016, introduceva il conseguente giudizio di CP_1
merito, fondato, in buona sostanza, sulle medesime eccezioni e deduzioni già poste a fondamento del ricorso di opposizione a precetto rigettato dal Giudice dell'esecuzione.
L'opponente deduceva: a) il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
atteso che il provvedimento licenziato dal Tribunale di Gela autorizzerebbe la stessa ad agire in nome e per conto del figlio fino al raggiungimento della maggiore età del medesimo;
b) l'incertezza delle somme precettate per mancata specificazione della
2 variazione Istat per gli anni 2013, 2014 e 2015; c) l'insussistenza del diritto vantato per raggiungimento, da parte del figlio , dell'autosufficienza economica e Persona_1
in virtù di un “accordo” intercorrente tra questi ed il padre .
Si costituiva SI.ra con comparsa di risposta del 23.9.2016 in Parte_1
atti, contestando tutto quanto dedotto da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza 175/2023 depositata il 31.03.2023 il Tribunale di Caltagirone in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvedeva: “ In via preliminare dichiara la legittimazione attiva di a chiedere iure proprio gli importi stabiliti dal Parte_1
Tribunale di Gela a titolo di contributo per il mantenimento del figlio . - Persona_1
Dichiara non dovuta la somma precettata limitatamente all'importo di € 9.056,97 stante
l'intervenuta rinuncia di a richiederla. - Dichiara non dovuto Parte_1
l'importo di € 263,00 chiesto nel precetto per le ragioni in cui parte motiva. - Spese processuali compensate
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23/09/2023 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza suddetta per i motivi di cui appresso si dirà-
non si costituiva. CP_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 6.3.2025, con rinuncia dell'appellante ai termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e CP_1
non costituito
Con il primo mezzo lamenta che il Tribunale di Caltagirone ha Parte_1 errato ad accogliere in parte l'opposizione laddove ha dichiarato non dovuto l'importo di
€ 9.056,97, attesa l'intervenuta rinuncia dell'opposta alla riscossione della somma citata.
L'appello è fondato atteso che la dedotta rinuncia non risulta agli atti di causa, né il primo decidente ha inteso chiarire ove mai la avrebbe espresso tale pretesa Pt_1
abdicazione alla sua pretesa.
3 Parimenti per violazione della regola di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato va accolto il secondo motivo d'appello laddove si contesta il passaggio decisionale con cui si afferma non dovuto l'importo precettato di € 263,00 chiesto a titolo di studio della fase introduttiva del procedimento esecutivo. Ed invero, anche nel caso che ci occupa, si tratta di un'affermazione giammai sollecitata con apposita eccezione. Al riguardo va invero evidenziato che tutt'altre sono state le eccezioni opposte da CP_1
con l'opposizione (eccezioni di cui si è dato atto in sede di svolgimento del processo).
Fondato è altresì l'appello nella parte in cui si chiede, in riforma della sentenza, il pagamento delle spese processuali di primo grado, attesa la totale soccombenza dell'opponente.
Le spese del grado seguono e si liquidano (unitamente a quelle di primo grado), in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, come segue:
per il primo grado in;
fase di studio della controversia, valore minimo: --------- € 460,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo: ------------ € 389,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: --------- € 840,00
fase decisionale, valore minimo: ---------------------------- € 851,00
e quindi complessivamente € 2.540,00 oltre iva cpa e spese gen.:
che liquida per il presente grado in:
fase di studio della controversia, valore minimo: --------- € 567,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo: ------------ € 461,00
fase decisionale, valore minimo: ---------------------------- € 956,00
e quindi complessivamente - € 1.984,00, oltre iva cpa e spese gen.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
4 contro avverso la sentenza n175/2023 del Parte_1 CP_1
giudice unico del Tribunale di _Caltagirone, in riforma parziale della sentenza appalellata rigetta in toto l'opposizione avanzata in primo grado da . CP_1
condanna al pagamento delle spese processuali di primo e secondo CP_1
grado come sopra liquidate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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