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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2024, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 361/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” dell'11.07.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Ferola, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE
E
C.F. e P.IVA e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,
[...] P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione av- Parte_1
verso il decreto ingiuntivo n. 1241/2020 - emesso dal Tribunale di Avellino in data 17.11.2020 e depositato il successivo 19.11.2020 - con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di €
8.152,75, oltre interessi e spese, in favore di in qualità di procuratore speciale di Controparte_2
via preliminare, l'opponente ha dedotto che il preteso credito deriverebbe dal Controparte_3
contratto di finanziamento n. 54649110251535850 - asseritamente stipulato con la società Agos in data 13.12.2000 - e ne ha eccepito la prescrizione atteso che, in 10 anni dalla esigibilità, non Pt_1 avrebbe avuto contezza di alcun atto interruttivo del termine prescrizionale. L'opponente ha altresì rappresentato che la firma apposta sul contratto di finanziamento prodotto in atti fosse apocrifa e l'ha disconosciuta espressamente ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
Nel merito, inoltre, egli ha sollevato le seguenti eccezioni: i) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o inesistenza ex artt. 1341 e ss c.c. e 1418 c.c. del contratto di finanziamento per mancanza del requisito della doppia sottoscrizione;
ii) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inesistenza ex artt.
1355 c.c., 117 T.U.B. e 1418 c.c. del contratto di carta di credito n. 54649110251535850 per man- canza del requisito della forma scritta;
iii) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inesistenza del predetto contratto per esser stato lo stesso stipulato in assenza di intermediario finanziario a ciò abi- litato in spregio a quanto prescritto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999; iv) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inesistenza del ridetto negozio per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt.
1336 e 1418 c.c.; v) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inesistenza del tasso di interesse appli- cato al caso di specie. Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo decreto.
La società convenuta ha versato in atti il contratto di finanziamento, precisando che le condizioni generali di contratto prevedevano anche la possibilità di attivare una carta di credito collegata al fido.
La pretesa creditoria della finanziaria si fondava, pertanto, sull'attivazione e sull'utilizzo della carta di credito revolving ad opera dell'opponente, come da relativi estratti conto a lui asseritamente inviati.
Alla prima udienza del 23.06.2021, il precedente Giudicante ha rilevato che non fosse stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ed ha attribuito alla creditrice opposta - in qualità di attrice in senso sostanziale - l'onere di avviare la mediazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento alle parti processuali. Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 28.10.2021, la società opposta ha prodotto in atti il verbale negativo della mediazione avviata presso l'organismo avente sede in Pisa. Concessi i termini ex art. CP_4
183, comma 6, c.p.c., le parti hanno formulato le relative istanze istruttorie e il giudizio è stato rinviato all'udienza del 10.11.2022, ad esito della quale l'allora Giudicante ha nominato C.T.U. grafologo perché accertasse l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento ed espressa- mente disconosciute dall'odierno opponente.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclu- sioni all'udienza cartolare dell'11.07.2024 e successivamente è stata trattenuta in decisione con asse- gnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con gli scritti conclusionali, l'opponente ha ribadito la già formulata eccezione di improce- dibilità della domanda per mancata e/o non corretta attivazione della procedura di mediazione. Nello specifico, parte opponente ha segnalato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione formale di avvio della procedura (anche per il tramite del procuratore costituito), rilevando altresì che il verbale di mediazione fosse nullo per insussistenza del requisito della contestualità delle sottoscrizioni. Insi- stendo per l'accoglimento della ridetta eccezione, l'opponente ha infine rimarcato l'incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione adito con sede in Pisa alla via Fio- Controparte_5
rentina n. 214/C, evidenziando che le disposizioni del D. Lgs. n. 28/2010 impongono che l'istanza di mediazione debba essere depositata presso un organismo avente sede nella circoscrizione del Giudice territorialmente competente per la controversia.
È fondata e va accolta, per quanto di ragione, l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'improcedibilità dell'azione, risultando il tentativo obbligatorio di mediazione esperito presso un organismo territorialmente incompetente, avendo lo stesso sede in luogo differente da quello del Giu- dice individuato quale competente. Si rammenta all'uopo che, per costante giurisprudenza, anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4, comma 1, D. L.gs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d'accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organi- smo che non ha competenza territoriale non produce effetti (cfr. Tribunale Milano sez. IX,
29/10/2013; Tribunale Piacenza 30.01.2023, n. 28).
La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha compe- tenza territoriale non produce, dunque, alcun effetto (cfr. Tribunale Piacenza 30.01.2023, n. 28, Tri- bunale Torino sez. I, 10/06 /2022, n.2577; Tribunale Foggia 19/07/2021 n. 1831). Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (cfr. Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14 marzo 2016; Trib. Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26 febbraio 2016; Trib. Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. Civ.
n. 17480/2015). La previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde a finalità di deflazione;
in tale prospettiva, l'organismo di mediazione adito deve aver sede nel luogo del giudice competente per la controversia, riportandosi quindi ai princìpi che determinano la com- petenza, al fine di consentire al convenuto (in senso sostanziale nel caso di specie) di partecipare senza oneri eccessivi.
La mediazione telematica, se da un lato è in grado di eliminare tutte le difficoltà pratiche legate allo spostamento delle parti, dall'altro non comporta un mutamento della competenza territoriale stabilita dalle norme richiamate, risolvendosi in una mera modalità alternativa di svolgimento della procedura. L'istanza di mediazione, quindi, deve essere presentata presso un organismo territorialmente compe- tente, anche se si opta per gli incontri di mediazione a distanza con mezzi telematici. Nel caso in esame, per contro, risulta che parte opposta - espressamente onerata all'udienza del 23.06.2021 di dare avvio al procedimento di mediazione – abbia avviato la procedura e l'abbia svolta in modalità telematica e in un'unica seduta presso l'organismo con segreteria generale in Pisa alla CP_4
Via Fiorentina, 214/C ovvero in un luogo non compreso nel circondario dell'intestato Tribunale e, pertanto, territorialmente incompetente.
Su tale versante rileva anche la circolare del Ministero della Giustizia del 27.11.2013, secondo la quale l'art. 4 del D. Lgs. 28/2010 è una norma decisiva ai fini della individuazione dell'organismo competente a ricevere l'istanza di mediazione;
in dettaglio, è ivi stabilito in ordine al “luogo di depo- sito dell'istanza” che “l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013, convertito dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, prevede che la domanda di mediazione relativa alle
contro
- versie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
Le domande di causa devono, dunque, essere dichiarate improcedibili. Ogni ulteriore questione di rito e di merito sollevata dalle parti processuali è integralmente assorbita. Le spese seguono la soc- combenza dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo (III scaglione di riferimento, parametri minimi, con la riduzione del 50% ex art. 4, co. 9, D.M. 55/2014 per la pronuncia in rito).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile la domanda dell'opposta e per essa, quale procu- Controparte_1
ratore, della e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1241/2020; Controparte_2
2. condanna l'opposta e per essa, quale procuratore, la a Controparte_1 Controparte_2
pagare all'opponente le spese del presente giudizio di op- Parte_1 posizione, liquidate in € 1.270,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi professionali, con distra- zione in favore dell'avv. Antonio Ferola;
3. pone le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico dell'opposta.
Avellino, 20 novembre 2024
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 361/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” dell'11.07.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Ferola, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE
E
C.F. e P.IVA e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,
[...] P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione av- Parte_1
verso il decreto ingiuntivo n. 1241/2020 - emesso dal Tribunale di Avellino in data 17.11.2020 e depositato il successivo 19.11.2020 - con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di €
8.152,75, oltre interessi e spese, in favore di in qualità di procuratore speciale di Controparte_2
via preliminare, l'opponente ha dedotto che il preteso credito deriverebbe dal Controparte_3
contratto di finanziamento n. 54649110251535850 - asseritamente stipulato con la società Agos in data 13.12.2000 - e ne ha eccepito la prescrizione atteso che, in 10 anni dalla esigibilità, non Pt_1 avrebbe avuto contezza di alcun atto interruttivo del termine prescrizionale. L'opponente ha altresì rappresentato che la firma apposta sul contratto di finanziamento prodotto in atti fosse apocrifa e l'ha disconosciuta espressamente ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
Nel merito, inoltre, egli ha sollevato le seguenti eccezioni: i) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o inesistenza ex artt. 1341 e ss c.c. e 1418 c.c. del contratto di finanziamento per mancanza del requisito della doppia sottoscrizione;
ii) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inesistenza ex artt.
1355 c.c., 117 T.U.B. e 1418 c.c. del contratto di carta di credito n. 54649110251535850 per man- canza del requisito della forma scritta;
iii) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inesistenza del predetto contratto per esser stato lo stesso stipulato in assenza di intermediario finanziario a ciò abi- litato in spregio a quanto prescritto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999; iv) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inesistenza del ridetto negozio per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt.
1336 e 1418 c.c.; v) nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inesistenza del tasso di interesse appli- cato al caso di specie. Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo decreto.
La società convenuta ha versato in atti il contratto di finanziamento, precisando che le condizioni generali di contratto prevedevano anche la possibilità di attivare una carta di credito collegata al fido.
La pretesa creditoria della finanziaria si fondava, pertanto, sull'attivazione e sull'utilizzo della carta di credito revolving ad opera dell'opponente, come da relativi estratti conto a lui asseritamente inviati.
Alla prima udienza del 23.06.2021, il precedente Giudicante ha rilevato che non fosse stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ed ha attribuito alla creditrice opposta - in qualità di attrice in senso sostanziale - l'onere di avviare la mediazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento alle parti processuali. Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 28.10.2021, la società opposta ha prodotto in atti il verbale negativo della mediazione avviata presso l'organismo avente sede in Pisa. Concessi i termini ex art. CP_4
183, comma 6, c.p.c., le parti hanno formulato le relative istanze istruttorie e il giudizio è stato rinviato all'udienza del 10.11.2022, ad esito della quale l'allora Giudicante ha nominato C.T.U. grafologo perché accertasse l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento ed espressa- mente disconosciute dall'odierno opponente.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclu- sioni all'udienza cartolare dell'11.07.2024 e successivamente è stata trattenuta in decisione con asse- gnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con gli scritti conclusionali, l'opponente ha ribadito la già formulata eccezione di improce- dibilità della domanda per mancata e/o non corretta attivazione della procedura di mediazione. Nello specifico, parte opponente ha segnalato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione formale di avvio della procedura (anche per il tramite del procuratore costituito), rilevando altresì che il verbale di mediazione fosse nullo per insussistenza del requisito della contestualità delle sottoscrizioni. Insi- stendo per l'accoglimento della ridetta eccezione, l'opponente ha infine rimarcato l'incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione adito con sede in Pisa alla via Fio- Controparte_5
rentina n. 214/C, evidenziando che le disposizioni del D. Lgs. n. 28/2010 impongono che l'istanza di mediazione debba essere depositata presso un organismo avente sede nella circoscrizione del Giudice territorialmente competente per la controversia.
È fondata e va accolta, per quanto di ragione, l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'improcedibilità dell'azione, risultando il tentativo obbligatorio di mediazione esperito presso un organismo territorialmente incompetente, avendo lo stesso sede in luogo differente da quello del Giu- dice individuato quale competente. Si rammenta all'uopo che, per costante giurisprudenza, anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4, comma 1, D. L.gs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d'accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organi- smo che non ha competenza territoriale non produce effetti (cfr. Tribunale Milano sez. IX,
29/10/2013; Tribunale Piacenza 30.01.2023, n. 28).
La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha compe- tenza territoriale non produce, dunque, alcun effetto (cfr. Tribunale Piacenza 30.01.2023, n. 28, Tri- bunale Torino sez. I, 10/06 /2022, n.2577; Tribunale Foggia 19/07/2021 n. 1831). Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (cfr. Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14 marzo 2016; Trib. Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26 febbraio 2016; Trib. Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. Civ.
n. 17480/2015). La previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde a finalità di deflazione;
in tale prospettiva, l'organismo di mediazione adito deve aver sede nel luogo del giudice competente per la controversia, riportandosi quindi ai princìpi che determinano la com- petenza, al fine di consentire al convenuto (in senso sostanziale nel caso di specie) di partecipare senza oneri eccessivi.
La mediazione telematica, se da un lato è in grado di eliminare tutte le difficoltà pratiche legate allo spostamento delle parti, dall'altro non comporta un mutamento della competenza territoriale stabilita dalle norme richiamate, risolvendosi in una mera modalità alternativa di svolgimento della procedura. L'istanza di mediazione, quindi, deve essere presentata presso un organismo territorialmente compe- tente, anche se si opta per gli incontri di mediazione a distanza con mezzi telematici. Nel caso in esame, per contro, risulta che parte opposta - espressamente onerata all'udienza del 23.06.2021 di dare avvio al procedimento di mediazione – abbia avviato la procedura e l'abbia svolta in modalità telematica e in un'unica seduta presso l'organismo con segreteria generale in Pisa alla CP_4
Via Fiorentina, 214/C ovvero in un luogo non compreso nel circondario dell'intestato Tribunale e, pertanto, territorialmente incompetente.
Su tale versante rileva anche la circolare del Ministero della Giustizia del 27.11.2013, secondo la quale l'art. 4 del D. Lgs. 28/2010 è una norma decisiva ai fini della individuazione dell'organismo competente a ricevere l'istanza di mediazione;
in dettaglio, è ivi stabilito in ordine al “luogo di depo- sito dell'istanza” che “l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013, convertito dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, prevede che la domanda di mediazione relativa alle
contro
- versie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
Le domande di causa devono, dunque, essere dichiarate improcedibili. Ogni ulteriore questione di rito e di merito sollevata dalle parti processuali è integralmente assorbita. Le spese seguono la soc- combenza dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo (III scaglione di riferimento, parametri minimi, con la riduzione del 50% ex art. 4, co. 9, D.M. 55/2014 per la pronuncia in rito).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile la domanda dell'opposta e per essa, quale procu- Controparte_1
ratore, della e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1241/2020; Controparte_2
2. condanna l'opposta e per essa, quale procuratore, la a Controparte_1 Controparte_2
pagare all'opponente le spese del presente giudizio di op- Parte_1 posizione, liquidate in € 1.270,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi professionali, con distra- zione in favore dell'avv. Antonio Ferola;
3. pone le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico dell'opposta.
Avellino, 20 novembre 2024
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia