Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7260/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Sammarco
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli Antonio e Battiato Rita
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data
19.10.2021, la ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito (r.g.n.7743/2020), nella parte in cui non venivano riconosciuti sussistenti i requisiti di carattere sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Deduceva infatti di aver presentato ricorso per ATP, in cui veniva riconosciuta solo invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa, in misura del 100%, ma
In ragione di ciò, in data 22.9.2021 veniva presentato dissenso alle conclusioni formulate dal CTU nella perizia depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L'CP 1, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo carenti i requisiti per la concessione del beneficio richiesto.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata decisa, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
L'opposizione è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Deve rilevarsi preliminarmente che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma
3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio
2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20
APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Parimenti, anche la dichiarazione di dissenso, depositata in data 22 settembre 2021,
risulta tempestiva.
Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare
17 MARZO 2014 N° 6084 e daquanto rilevato da Controparte_2 די Parte_2
[...] 2019 N° 9876.
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Inoltre, deve ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di "opposizione", postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato "allo stato", mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda Parte 2 26 NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
**** Quanto al merito, va osservato che la consulenza del CTU dott. Persona_1
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nominato a seguito di rinnovo dell'incarico peritale, ha accertato la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti di carattere sanitario, richiesti dalla legge, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l.n. 18/1980.
Il consulente ha infatti rilevato e confermato che la ricorrente risulta affetta da
"cardiopatia ipertensiva, IIa classe NYHA (cod. 6442) - epatopatia HCV correlata (cod.
6424) - deficit deambulatorio in obesa poliartrosica (cod. 7105) - diabete mellito 2° tipo (cod. 9309) B.P.C.O in O.S.A.S. (cod. 6407)". Trattasi, come specifica, “di
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infermità coesistenti ed in parte concorrenti, a notevole rilevanza clinica e funzionale ed a carattere permanente".
Di conseguenza, alla luce della documentazione prodotta, ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari previsti dalla Legge 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o incapacità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita) a far data dal mese di agosto 2024, mese in cui fu sottoposta ad intervento chirurgico per frattura mediale di femore con successivo trattamento riabilitativo.
E tanto, però, solo «... in relazione al documento acquisito agli atti in data odierna, mancante all'epoca della perizia definitiva....» (con riferimento, cioè, alla relazione clinica del 30 marzo 2023, prodotte non in sede di ATP ma solo in allegato al ricorso qui in esame).
Sul punto, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 421 cpc., nel rito del lavoro la acquisizione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, anche su sollecitazione di parte, se essi risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. CASS. LAV. 17 DICEMBRE 2019 N° 33393 e CASS. LAV. 10
DICEMBRE 2019 N° 32265).
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vanno senz'altro condivise, anche relativamente alla decorrenza, in quanto fondate su accurati esami clinici e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio
2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Pertanto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex l.n. 18/1980.
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Quanto alle spese, appare equo disporne la compensazione integrale, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Occorre invero fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. Cass. civ. n., 18 MARZO 2014 N° 6259)
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell'CP_1, che deve farne anticipazione
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento, con decorrenza a far data da agosto 2024;
2. dichiara compensate le spese;
3. pone definitivamente a carico dell'CP_1 le spese di C.T.U. liquidate con separato provvedimento
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 4 giugno 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)