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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 62/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO Parte_1 P.IVA_1
GIROLAMO CARLO
appellante e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CANNATA' MASSIMO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in totale riforma dell'appellata sentenza, voglia Codesta Ecc.ma
Corte rigettare, perché inammissibile e, comunque, infondata ogni domanda spiegata dalla IG.ra , con l'atto di citazione notificato il 21/12/2016, Controparte_1
con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio;
gradatamente e ferma ogni più rispettosa riserva di gravame, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, voglia rigettare ogni pretesa risarcitoria, in quanto non provata, frutto della condotta negligente dell'assunta danneggiata e comunque determinata in misura sproporzionata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado del giudizio. per parte appellata: · rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
· confermare la sentenza di primo grado;
· con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21/12/2016, ha Controparte_1
convenuto in giudizio, davanti il Tribunale di Palmi, , chiedendo: Parte_1
“Accertare, ritenere e dichiarare che, pur a fronte delle previsioni contrattuali e dell'avveramento della condizione apposta al contratto, la banca convenuta si è resa colpevolmente inadempiente all'obbligazione di erogazione della somma mutuata con il contratto rep. 51190 – racc. n. 11251, del 20/6/07; per l'effetto, dichiarare risolto, per fatto e colpa della banca , il contratto per cui è causa, Parte_1 condannandola al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, così quantificati: €
94.500,00 per danno emergente e/o nella diversa misura che si riterrà più congrua a seguito di quanto emergerà in corso di causa, oltre ancora agli interessi moratori dovuti per legge;
€ 79.200,00 per lucro cessante e/o nella diversa misura che si riterrà più congrua a seguito di quanto emergerà in corso di causa, oltre ancora agli interessi moratori dovuti per legge;
con riserva di articolare mezzi istruttori;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
L'attrice ha affermato di aver sottoscritto in data 20/6/2007 per atto del Notaio un Per_1
contratto di compravendita di un immobile urbano ubicato in Gioia Tauro ed identificato al fg. 34, part. 1678 sub 1 e 2 ed un contratto di mutuo con Parte_1 per l'importo della somma di € 242.420,00. In particolare, il contratto di mutuo era
[...]
destinato per € 160.000,00 al pagamento del prezzo residuo dell'immobile e per la restante somma per lavori di ultimazione, da erogarsi in una o più soluzioni, in seguito al rilascio della relazione notarile, attestante che “l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo non è preceduta da formalità pregiudizievoli”. L'attrice lamentava che, nonostante l'attestazione fosse stata rilasciata in data 6/7/2007, l'istituto di credito mutuante non provvedeva all'erogazione delle somme, e che per questo motivo i venditori agivano per pag. 2/6 ottenere la risoluzione del contratto di compravendita. Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 164/2014, pronunciava la risoluzione del contratto di vendita e condannava l' alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni, quantificati in € CP_1
65.000,00.
Si è costituita in giudizio , che ha eccepito la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva, per avere conferito il ramo di azienda al Banco di Napoli SpA, e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
L'attrice ha quindi chiamato in giudizio il Banco di Napoli spa, che si è costituito contestando la domanda della ed affermando che il primo giorno lavorativo CP_1 dopo la certificazione notarile del 6/07/2007, veniva pubblicata la notizia dell'arresto di uno dei mutuatari ( e del sequestro del patrimonio suo e dei Persona_2
congiunti, cui seguiva in data 10/9/2010, la confisca del bene oggetto di garanzia ipotecaria unitamente agli altri beni immobili della CP_1
A seguito della fusione per incorporazione di Banco di Napoli spa in Parte_1
il procedimento proseguiva nei confronti della sola e con
[...] Controparte_2
sentenza n. 17/2020 il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda dell'attrice e condannava l'istituto di credito al pagamento della somma di €111.800,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento al contratto di mutuo.
Con atto di citazione notificato il 24/01/2020, ha impugnato la Parte_1
decisione predetta, affermando:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., il travisamento dei fatti e l'omessa considerazione di circostanza decisiva, e cioè della impossibilità di procedere alla quietanza, e quindi alla consegna del denaro, ed alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori per lo stato di detenzione di uno dei mutuatari;
2. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2967 e 1227 c.c., in quanto il mancato acquisto dell'immobile era dovuto al provvedimento di sequestro e confisca dei beni dei mutuatari, emesso nell'ambito del procedimento penale che aveva portato all'arresto del e che il danno liquidato dal giudice di prime cure non teneva conto del Per_2
comportamento colposo del danneggiato, tale da escludere o ridurre notevolmente il danno.
pag. 3/6 Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata, affermando che la detenzione cautelare
(conclusasi con assoluzione nel 2014) non avrebbe impedito al marito di sottoscrivere la quietanza, che avrebbe potuto essere firmata anche dalla sola e che il sequestro CP_1
dei beni e dei conti correnti familiari non aveva consentito, in difetto di erogazione del mutuo, il pagamento del prezzo dell'immobile, per cui il comportamento inadempiente della avrebbe provocato il danno legittimamente riconosciuto nella sentenza Pt_2
impugnata.
Con ordinanza del 27./4/2020 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza di primo grado ha, infatti, ritenuto che la mancata erogazione del mutuo costituisse inadempimento da parte di reputando che si fosse Parte_1
avverata la condizioni sospensiva costituita dalla attestazione notarile pervenuta in data
6/07/2007.
Come correttamente osservato nel primo motivo di appello, il Tribunale di Palmi non ha tenuto conto del fatto che l'immobile oggetto di garanzia ipotecaria era stato oggetto di sequestro penale preventivo prima e di confisca in seguito. È chiaro che, prima ancora che si potesse procedere alla erogazione del mutuo, la garanzia costituita dall'ipoteca sul bene acquistato era stata minata, visto che nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo
Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata (in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10532 del 07/05/2013, Rv. 626570 - 01).
pag. 4/6 Già detta circostanza sarebbe stata sufficiente a far ritenere legittimo il rifiuto di erogazione delle somme da parte dell'istituto di credito, come evidenziato sin dalla prima difesa da . Parte_1
Inoltre, l'art. 2 del contratto di mutuo prevedeva che l'erogazione della somma mutuata sarebbe avvenuta in una o più soluzioni all'atto della quietanza, in quanto il contratto di mutuo prevedeva una duplice destinazione della somma, parte diretta al pagamento del residuo del prezzo, parte diretta al pagamento dei lavori di completamento dell'immobile in base all'avanzamento dei lavori. L'appellata non ha dimostrato di aver richiesto l'erogazione della somma necessaria per il pagamento dell'immobile né di aver rispettato le altre condizioni previste dall'art. 2 del contratto di mutuo (e d'altra parte ha apertamente ammesso che non aveva alcuna disponibilità economica in ragione del lungo periodo di sequestro del patrimonio familiare).
La richiesta di erogazione del mutuo ben poteva essere rifiutata, in buona fede, dall'istituto di credito, visto che rispetto al momento in cui erano divenute efficaci le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, le condizioni economiche e le garanzie offerte dal mutuatario era completamente mutate in pejus. Il rifiuto di adempiere all'obbligazione di corrispondere la somma ai venditori, cui sarebbe seguita la nascita del mutuo e dell'obbligazione restitutoria, sarebbe pertanto stata giustificabile ed avrebbe anzi comportato la possibilità di utilizzare la clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente proprio per detta eventualità.
Nel caso di specie, tuttavia, detta richiesta non è mai stata avanzata, avendo l' CP_1 direttamente agito per ottenere il risarcimento del danno lamentando l'illegittimo inadempimento dell'istituto di credito.
L'istituto di credito, sin dalla prima costituzione in giudizio, ha contestato la mancata richiesta di erogazione della prima tranche di pagamento con quietanza per atto pubblico, prevista contrattualmente, ed eccepito che in ogni caso la situazione economica dei mutuatari avrebbe giustificato la mancata erogazione del mutuo.
Si deve, pertanto escludere che sia stato dimostrato l'inadempimento imputabile ad
, con conseguente accoglimento dell'appello sul punto. Parte_1
La non imputabilità dell'inadempimento all'istituto mutuante esclude ogni responsabilità di rispetto alla risoluzione del contratto di Parte_1
pag. 5/6 compravendita e conduce al rigetto della domanda risarcitoria, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado
(€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale), ed € 7.160,00 il presente grado (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 17/2020, così Parte_1
provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.165,50 per spese ed € 14.212,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 62/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO Parte_1 P.IVA_1
GIROLAMO CARLO
appellante e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CANNATA' MASSIMO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in totale riforma dell'appellata sentenza, voglia Codesta Ecc.ma
Corte rigettare, perché inammissibile e, comunque, infondata ogni domanda spiegata dalla IG.ra , con l'atto di citazione notificato il 21/12/2016, Controparte_1
con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio;
gradatamente e ferma ogni più rispettosa riserva di gravame, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, voglia rigettare ogni pretesa risarcitoria, in quanto non provata, frutto della condotta negligente dell'assunta danneggiata e comunque determinata in misura sproporzionata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado del giudizio. per parte appellata: · rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
· confermare la sentenza di primo grado;
· con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21/12/2016, ha Controparte_1
convenuto in giudizio, davanti il Tribunale di Palmi, , chiedendo: Parte_1
“Accertare, ritenere e dichiarare che, pur a fronte delle previsioni contrattuali e dell'avveramento della condizione apposta al contratto, la banca convenuta si è resa colpevolmente inadempiente all'obbligazione di erogazione della somma mutuata con il contratto rep. 51190 – racc. n. 11251, del 20/6/07; per l'effetto, dichiarare risolto, per fatto e colpa della banca , il contratto per cui è causa, Parte_1 condannandola al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, così quantificati: €
94.500,00 per danno emergente e/o nella diversa misura che si riterrà più congrua a seguito di quanto emergerà in corso di causa, oltre ancora agli interessi moratori dovuti per legge;
€ 79.200,00 per lucro cessante e/o nella diversa misura che si riterrà più congrua a seguito di quanto emergerà in corso di causa, oltre ancora agli interessi moratori dovuti per legge;
con riserva di articolare mezzi istruttori;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
L'attrice ha affermato di aver sottoscritto in data 20/6/2007 per atto del Notaio un Per_1
contratto di compravendita di un immobile urbano ubicato in Gioia Tauro ed identificato al fg. 34, part. 1678 sub 1 e 2 ed un contratto di mutuo con Parte_1 per l'importo della somma di € 242.420,00. In particolare, il contratto di mutuo era
[...]
destinato per € 160.000,00 al pagamento del prezzo residuo dell'immobile e per la restante somma per lavori di ultimazione, da erogarsi in una o più soluzioni, in seguito al rilascio della relazione notarile, attestante che “l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo non è preceduta da formalità pregiudizievoli”. L'attrice lamentava che, nonostante l'attestazione fosse stata rilasciata in data 6/7/2007, l'istituto di credito mutuante non provvedeva all'erogazione delle somme, e che per questo motivo i venditori agivano per pag. 2/6 ottenere la risoluzione del contratto di compravendita. Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 164/2014, pronunciava la risoluzione del contratto di vendita e condannava l' alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni, quantificati in € CP_1
65.000,00.
Si è costituita in giudizio , che ha eccepito la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva, per avere conferito il ramo di azienda al Banco di Napoli SpA, e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
L'attrice ha quindi chiamato in giudizio il Banco di Napoli spa, che si è costituito contestando la domanda della ed affermando che il primo giorno lavorativo CP_1 dopo la certificazione notarile del 6/07/2007, veniva pubblicata la notizia dell'arresto di uno dei mutuatari ( e del sequestro del patrimonio suo e dei Persona_2
congiunti, cui seguiva in data 10/9/2010, la confisca del bene oggetto di garanzia ipotecaria unitamente agli altri beni immobili della CP_1
A seguito della fusione per incorporazione di Banco di Napoli spa in Parte_1
il procedimento proseguiva nei confronti della sola e con
[...] Controparte_2
sentenza n. 17/2020 il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda dell'attrice e condannava l'istituto di credito al pagamento della somma di €111.800,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento al contratto di mutuo.
Con atto di citazione notificato il 24/01/2020, ha impugnato la Parte_1
decisione predetta, affermando:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., il travisamento dei fatti e l'omessa considerazione di circostanza decisiva, e cioè della impossibilità di procedere alla quietanza, e quindi alla consegna del denaro, ed alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori per lo stato di detenzione di uno dei mutuatari;
2. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2967 e 1227 c.c., in quanto il mancato acquisto dell'immobile era dovuto al provvedimento di sequestro e confisca dei beni dei mutuatari, emesso nell'ambito del procedimento penale che aveva portato all'arresto del e che il danno liquidato dal giudice di prime cure non teneva conto del Per_2
comportamento colposo del danneggiato, tale da escludere o ridurre notevolmente il danno.
pag. 3/6 Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata, affermando che la detenzione cautelare
(conclusasi con assoluzione nel 2014) non avrebbe impedito al marito di sottoscrivere la quietanza, che avrebbe potuto essere firmata anche dalla sola e che il sequestro CP_1
dei beni e dei conti correnti familiari non aveva consentito, in difetto di erogazione del mutuo, il pagamento del prezzo dell'immobile, per cui il comportamento inadempiente della avrebbe provocato il danno legittimamente riconosciuto nella sentenza Pt_2
impugnata.
Con ordinanza del 27./4/2020 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza di primo grado ha, infatti, ritenuto che la mancata erogazione del mutuo costituisse inadempimento da parte di reputando che si fosse Parte_1
avverata la condizioni sospensiva costituita dalla attestazione notarile pervenuta in data
6/07/2007.
Come correttamente osservato nel primo motivo di appello, il Tribunale di Palmi non ha tenuto conto del fatto che l'immobile oggetto di garanzia ipotecaria era stato oggetto di sequestro penale preventivo prima e di confisca in seguito. È chiaro che, prima ancora che si potesse procedere alla erogazione del mutuo, la garanzia costituita dall'ipoteca sul bene acquistato era stata minata, visto che nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo
Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata (in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10532 del 07/05/2013, Rv. 626570 - 01).
pag. 4/6 Già detta circostanza sarebbe stata sufficiente a far ritenere legittimo il rifiuto di erogazione delle somme da parte dell'istituto di credito, come evidenziato sin dalla prima difesa da . Parte_1
Inoltre, l'art. 2 del contratto di mutuo prevedeva che l'erogazione della somma mutuata sarebbe avvenuta in una o più soluzioni all'atto della quietanza, in quanto il contratto di mutuo prevedeva una duplice destinazione della somma, parte diretta al pagamento del residuo del prezzo, parte diretta al pagamento dei lavori di completamento dell'immobile in base all'avanzamento dei lavori. L'appellata non ha dimostrato di aver richiesto l'erogazione della somma necessaria per il pagamento dell'immobile né di aver rispettato le altre condizioni previste dall'art. 2 del contratto di mutuo (e d'altra parte ha apertamente ammesso che non aveva alcuna disponibilità economica in ragione del lungo periodo di sequestro del patrimonio familiare).
La richiesta di erogazione del mutuo ben poteva essere rifiutata, in buona fede, dall'istituto di credito, visto che rispetto al momento in cui erano divenute efficaci le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, le condizioni economiche e le garanzie offerte dal mutuatario era completamente mutate in pejus. Il rifiuto di adempiere all'obbligazione di corrispondere la somma ai venditori, cui sarebbe seguita la nascita del mutuo e dell'obbligazione restitutoria, sarebbe pertanto stata giustificabile ed avrebbe anzi comportato la possibilità di utilizzare la clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente proprio per detta eventualità.
Nel caso di specie, tuttavia, detta richiesta non è mai stata avanzata, avendo l' CP_1 direttamente agito per ottenere il risarcimento del danno lamentando l'illegittimo inadempimento dell'istituto di credito.
L'istituto di credito, sin dalla prima costituzione in giudizio, ha contestato la mancata richiesta di erogazione della prima tranche di pagamento con quietanza per atto pubblico, prevista contrattualmente, ed eccepito che in ogni caso la situazione economica dei mutuatari avrebbe giustificato la mancata erogazione del mutuo.
Si deve, pertanto escludere che sia stato dimostrato l'inadempimento imputabile ad
, con conseguente accoglimento dell'appello sul punto. Parte_1
La non imputabilità dell'inadempimento all'istituto mutuante esclude ogni responsabilità di rispetto alla risoluzione del contratto di Parte_1
pag. 5/6 compravendita e conduce al rigetto della domanda risarcitoria, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado
(€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale), ed € 7.160,00 il presente grado (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 17/2020, così Parte_1
provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.165,50 per spese ed € 14.212,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6