CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7546/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001029762000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001029762000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001029762000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150199222456000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248609765000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180112739576000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 7546/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259001029762000 relativo alle cartelle di pagamento di seguito indicate, per un totale di € 4.120,52 comprese sanzioni ed interessi: cartella di pagamento n. 09720150199222456000 relativa ad IRPEF anno
2012; cartella di pagamento n. 09720170248609765000 relativa ad IRPEF anno 2014; cartella di pagamento n. 09720180112739576000 relativa ad IRPEF anno 2015.
La parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, affermandone l'illegittimità e deducendo le seguenti censure: mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata e conseguente prescrizione dei crediti tributari relativi alle annualità 2012, 2014 e 2015; Ricorrente_1 svolge attività di fisioterapista quale libero professionista e negli anni indicati risulta a credito irpef, che sfrutta per compensare le quote annuali di previdenza obbligatoria;
omessa notifica di avvisi bonari.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima delle censure sopra indicate, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente prescrizione dei crediti tributari.
La censura è infondata e va respinta in quanto l'Agenzia resistente ha controdedotto e documentato che le cartelle di pagamento in questione sono state tempestivamente notificate, interrompendo i termini prescrizionali.
Al riguardo, infatti, la parte resistente ha osservato quanto segue (depositando la documentazione di riferimento):
- cartella di pagamento n. 09720150199222456000 emessa sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Roma - Ufficio Territoriale Roma 6 - a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2013 relativo all'anno di imposta 2012 per mancato versamento dell'addizionale regionale e comunale irpef, oltre sanzioni ed interessi: atto notificato ex art. 139
c.p.c., in data 8 marzo 2016; successivamente l'Agente della riscossione ha notificato atti interruttivi
(depositati in giudizio) consistenti nel preavviso di fermo n. 0978020160013296500 sulla base della cartella n. 09720150199222456000 in data 23 novembre 2016 ex art. 138 c.p.c.; intimazione di pagamento n.
09720189027947632000 sulla base della cartella n. 09720150199222456000 e di un'altra cartella non oggetto del presente ricorso in data 21 giugno 2018 ex art. 139 c.p.c.; intimazione di pagamento n.
09720199026875178000 sulla base della cartella n. 09720150199222456000 e altre due cartelle, di cui solamente una (la n. 09720170248609765000) inerente al presente giudizio in data 17 settembre 2019 ex art. 139 c.p.c.; intimazione di pagamento n. 09720199077527127000 sulla base della cartella n.
09720150199222456000 e altre due cartelle, di cui la n. 09720170248609765000 riguarda il presente giudizio in data 8 ottobre 2019 tramite pec all'indirizzo Email_4;
- cartella di pagamento n. 09720170248609765000 emessa sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Roma - Ufficio Territoriale Roma 6 - a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2015 relativo all'anno di imposta 2014 per mancato versamento dell'irpef e dell'addizionale regionale e comunale, oltre sanzioni ed interessi;
tale cartella risulta positivamente notificata, ex art. 140 c.p.c., in data 17 maggio 2018; successivamente, l'Agente della riscossione ha notificato atti interruttivi quali l'intimazione di pagamento n. 09720199026875178000 sulla base della cartella n. 09720170248609765000 e altre due cartelle, di cui solamente una (la n.
09720150199222456000) attinente al presente giudizio in data 17 settembre 2019 ex art. 139 c.p.c.; intimazione di pagamento n. 09720199077527127000 sulla base della cartella n. 09720170248609765000
e altre due cartelle, di cui solo la n. 09720150199222456000 riguardante il presente giudizio in data 8 ottobre
2019 tramite pec all'indirizzo Email_4;
- cartella di pagamento n. 09720180112739576000 emessa sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Roma - Ufficio Territoriale Roma 6 - a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2016 relativo all'anno di imposta 2015 per mancato versamento dell'addizionale comunale irpef, oltre sanzioni ed interessi relativi quest'ultimi anche all'addizionale regionale irpef;
tale atto è statio notificato, ex art. 140 c.p.c., in data 24 ottobre 2019; successivamente, è stata notificata la contestata intimazione di pagamento.
La tempestiva notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato e dei successivi atti interruttivi indicati, in mancanza di tempestiva impugnazione da parte dell'interessato, rendono incontestabili i crediti tributari e inammissibili, oltre che infondate, infondate le censure avanzare dal ricorrente.
Ciò vale anche per quanto concerne l'asserita compensazione dei debiti tributari con crediti irpef, posto che – alla luce delle considerazioni che precedono – la censura di parte ricorrente risulta inammissibile in quanto avrebbe dovuto, eventualmente, essere proposta impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento ed il preavviso di fermo indicati.
Risulta, infine, inammissibile e infondata e va respinta la censura con la quale il ricorrente ha contestato l'omessa notifica di avvisi bonari, poiché, da una parte, avrebbe dovuto essere proposta impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento in questione e, dall'altra, l'invio della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 non risulta doverosa in relazione a debiti tributari dichiarati dallo stesso contribuente e non versati, come nel caso di specie, trattandosi di crediti tributari emergenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente e dagli esiti di controlli automatizzati ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 (cfr.
Cass. n. 5981/2024; CGT I grado Roma n. 16059/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e va respinto.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
TO IE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7546/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001029762000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001029762000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001029762000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150199222456000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248609765000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180112739576000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 7546/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259001029762000 relativo alle cartelle di pagamento di seguito indicate, per un totale di € 4.120,52 comprese sanzioni ed interessi: cartella di pagamento n. 09720150199222456000 relativa ad IRPEF anno
2012; cartella di pagamento n. 09720170248609765000 relativa ad IRPEF anno 2014; cartella di pagamento n. 09720180112739576000 relativa ad IRPEF anno 2015.
La parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, affermandone l'illegittimità e deducendo le seguenti censure: mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata e conseguente prescrizione dei crediti tributari relativi alle annualità 2012, 2014 e 2015; Ricorrente_1 svolge attività di fisioterapista quale libero professionista e negli anni indicati risulta a credito irpef, che sfrutta per compensare le quote annuali di previdenza obbligatoria;
omessa notifica di avvisi bonari.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima delle censure sopra indicate, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente prescrizione dei crediti tributari.
La censura è infondata e va respinta in quanto l'Agenzia resistente ha controdedotto e documentato che le cartelle di pagamento in questione sono state tempestivamente notificate, interrompendo i termini prescrizionali.
Al riguardo, infatti, la parte resistente ha osservato quanto segue (depositando la documentazione di riferimento):
- cartella di pagamento n. 09720150199222456000 emessa sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Roma - Ufficio Territoriale Roma 6 - a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2013 relativo all'anno di imposta 2012 per mancato versamento dell'addizionale regionale e comunale irpef, oltre sanzioni ed interessi: atto notificato ex art. 139
c.p.c., in data 8 marzo 2016; successivamente l'Agente della riscossione ha notificato atti interruttivi
(depositati in giudizio) consistenti nel preavviso di fermo n. 0978020160013296500 sulla base della cartella n. 09720150199222456000 in data 23 novembre 2016 ex art. 138 c.p.c.; intimazione di pagamento n.
09720189027947632000 sulla base della cartella n. 09720150199222456000 e di un'altra cartella non oggetto del presente ricorso in data 21 giugno 2018 ex art. 139 c.p.c.; intimazione di pagamento n.
09720199026875178000 sulla base della cartella n. 09720150199222456000 e altre due cartelle, di cui solamente una (la n. 09720170248609765000) inerente al presente giudizio in data 17 settembre 2019 ex art. 139 c.p.c.; intimazione di pagamento n. 09720199077527127000 sulla base della cartella n.
09720150199222456000 e altre due cartelle, di cui la n. 09720170248609765000 riguarda il presente giudizio in data 8 ottobre 2019 tramite pec all'indirizzo Email_4;
- cartella di pagamento n. 09720170248609765000 emessa sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Roma - Ufficio Territoriale Roma 6 - a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2015 relativo all'anno di imposta 2014 per mancato versamento dell'irpef e dell'addizionale regionale e comunale, oltre sanzioni ed interessi;
tale cartella risulta positivamente notificata, ex art. 140 c.p.c., in data 17 maggio 2018; successivamente, l'Agente della riscossione ha notificato atti interruttivi quali l'intimazione di pagamento n. 09720199026875178000 sulla base della cartella n. 09720170248609765000 e altre due cartelle, di cui solamente una (la n.
09720150199222456000) attinente al presente giudizio in data 17 settembre 2019 ex art. 139 c.p.c.; intimazione di pagamento n. 09720199077527127000 sulla base della cartella n. 09720170248609765000
e altre due cartelle, di cui solo la n. 09720150199222456000 riguardante il presente giudizio in data 8 ottobre
2019 tramite pec all'indirizzo Email_4;
- cartella di pagamento n. 09720180112739576000 emessa sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Roma - Ufficio Territoriale Roma 6 - a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2016 relativo all'anno di imposta 2015 per mancato versamento dell'addizionale comunale irpef, oltre sanzioni ed interessi relativi quest'ultimi anche all'addizionale regionale irpef;
tale atto è statio notificato, ex art. 140 c.p.c., in data 24 ottobre 2019; successivamente, è stata notificata la contestata intimazione di pagamento.
La tempestiva notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato e dei successivi atti interruttivi indicati, in mancanza di tempestiva impugnazione da parte dell'interessato, rendono incontestabili i crediti tributari e inammissibili, oltre che infondate, infondate le censure avanzare dal ricorrente.
Ciò vale anche per quanto concerne l'asserita compensazione dei debiti tributari con crediti irpef, posto che – alla luce delle considerazioni che precedono – la censura di parte ricorrente risulta inammissibile in quanto avrebbe dovuto, eventualmente, essere proposta impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento ed il preavviso di fermo indicati.
Risulta, infine, inammissibile e infondata e va respinta la censura con la quale il ricorrente ha contestato l'omessa notifica di avvisi bonari, poiché, da una parte, avrebbe dovuto essere proposta impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento in questione e, dall'altra, l'invio della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 non risulta doverosa in relazione a debiti tributari dichiarati dallo stesso contribuente e non versati, come nel caso di specie, trattandosi di crediti tributari emergenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente e dagli esiti di controlli automatizzati ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 (cfr.
Cass. n. 5981/2024; CGT I grado Roma n. 16059/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e va respinto.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
TO IE