TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3761/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] ne' Parte_1 C.F._1
Monti (RE) il 15 ottobre 1964; rappresentato e difeso dall'avv. Simona Ferrari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Vittorio Emanuele II n. 4
- attore - contro
C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(Moldavia) il 21 gennaio 1973; rappresentata e difesa dall'avv. Valter Pompeo Azzolini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- convenuta - con l'intervento del
1 di 19 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- PRONUNCIARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio contratto in
Villa Minozzo (RE) in data 23.09.2006 tra il signor e la Parte_1 SI e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di CP_1
Stato Civile del Comune di Villa Minozzo (RE) di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
- DISPORRE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza anagrafica presso la casa della madre;
- DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore
nei seguenti modi: una/due volte la settimana in base agli Per_1 impegni della minore e weekend alternati dal sabato, uscita di Per_1 scuola, fino alla domenica sera;
- DISPORRE che possa trascorrere con il padre una settimana Per_1 nel periodo delle Festività Natalizie e tre giorni durante le festività pasquali. I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dalla figlia minore alternativamente con il padre e la madre;
- DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Per_1 due settimane nel periodo estivo (anche non consecutive e da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
- DISPORRE che il signor corrisponda alla SI Parte_1 [...]
a titolo di contributo mensile al mantenimento di , la CP_1 Per_1 somma mensile di € 350,00, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre
2 di 19 al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Reggio Emilia;
- Per i motivi esposti in atti, a modifica della condizione di cui al punto 7 del verbale di separazione omologato, REVOCARE l'obbligo posto a carico del signor del versamento a favore della Parte_1 SI del contributo al mantenimento della stessa di € CP_1
400,00 e DICHIARARE che nulla sia dovuto da parte del signor Pt_1
alla SI a titolo di assegno divorzile.
[...] CP_1
- RIGETTARE la domanda della SI relativa CP_1 all'assegno divorzile per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre al rimborso forfettario 15%, al CPA e all'IVA).
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) In difetto di produzione spontanea, ordinare alla SI
[...]
o agli Istituti di credito l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i CP_1 movimenti degli ultimi tre anni relativi al circuito PayPal, nonché degli estratti conto di tutti i rapporti bancari e finanziari della SI
[...]
. CP_1
b) Si chiede il Giudice voglia disporre indagine patrimoniale sui redditi
e sul patrimonio della SI , avvalendosi – se del caso CP_1
– anche della Polizia Tributaria ai sensi di legge.
c) In conseguenza delle contestazioni formulate dalla resistente, si chiede ammettere prova per testi della SI , Testimone_1 residente in [...], sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che il signor Le versa mensilmente la somma Parte_1 di € 500,00 a titolo di contributo per il pagamento delle utenze e vitto
e alloggio sull'immobile dallo stesso occupato in Casalgrande, Via
Selciata n. 12?”
Per PARTE CONVENUTA:
1) In via principale:
3 di 19 RIGETTARE tutte le richieste formulate da controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi in atto esposti;
PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra
e in data 23.06.2006 e CP_1 Parte_1 conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Villa Minozzo (RE) di procedere all'annotazione della sentenza;
DISPORRE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, con mantenimento della residenza anagrafica presso la madre;
DISPORRE che il padre possa tenere con sé e vedere la minore, con le modalità stabilite in sede di separazione;
DISPORRE che il sig. debba corrispondere alla sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di mantenimento della figlia la somma di €500,00 CP_1 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
DISPORRE che il sig. debba corrispondere alla sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di assegno divorzile della stessa la somma di €480,88 CP_1
(corrispondenti alla somma riconosciuta nel giudizio di separazione, rivalutata secondo gli indici ISTAT) da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
In via istruttoria:
➢ Si insta affinché il giudicante ordini l'esibizione a parte ricorrente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conto relativi all'anno
2024;
➢ Si insta affinché il Giudice ordini l'audizione della minore affinché possa riferire sul rapporto con il padre negli ultimi due anni e sul fatto che della stessa si occupa solamente la madre.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 Pt_1
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...] CP_1
4 di 19 , dalla quale era consensualmente separato in forza del decreto CP_1 di omologa reso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18 novembre
2013, l'affidamento condiviso della loro figlia (nata il 1° luglio Per_1
2007), il collocamento della stessa presso la madre e la disciplina del proprio diritto di visita, offrendo di contribuire al mantenimento della sola figlia in misura pari ad € 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conseguente revoca dell'obbligo di versare alla moglie l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 4 CP_1 febbraio 2025, e, pur associandosi alla richiesta di conferma del regime di affidamento, di collocamento della minore, di regolamentazione del diritto di visita paterno e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie come già disposto in sede di separazione, chiedeva un assegno per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 500,00 al mese, nonché un assegno divorzile in misura pari ad € 480,88 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 6 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 6 marzo 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
5 di 19 «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Villa
Minozzo (RE) in data 23 settembre 2006.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebratasi in data 12 novembre 2013) nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18 novembre 2013.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle
6 di 19 parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che nel prossimo mese di Per_1 luglio, e dunque tra poco più di tre mesi, compirà 18 anni.
2.1. Sul regime di affidamento – condiviso – e sulla collocazione prevalente della minore – presso la madre – non vi è controversia tra le parti, ed il Tribunale non ha ragione per disattendere le loro concordi richieste, trattandosi, peraltro, di statuizioni vigenti fin dall'epoca della separazione, risalente al 2013.
Con riguardo alla disciplina del diritto di visita col genitore non collocatario, la convenuta chiede la conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione, che prevedevano che il padre potesse vedere la figlia a «settimane alterne il sabato dalle ore 14.30 fino alla domenica alle ore 20.00 (21.00 in estate), salvo diversi accordi, che intercorreranno di volta in volta tra i genitori» nonché
«una/due volte la settimana, i cui giorni dovranno essere di volta in volta concordati con la Sig.ra in base agli orari di lavoro del Sig. CP_1
e nel rispetto dei bisogni e interessi di », mentre il padre Pt_1 Per_1 chiede di poter vedere la figlia «una/due volte la settimana in base agli impegni della minore e weekend alternati dal sabato, uscita Per_1 di scuola, fino alla domenica sera».
Tali condizioni, al di là di lievi ed irrilevanti sfumature nella formulazione, sono sostanzialmente coincidenti e, tenuto anche conto dell'età della ragazza, possono essere senz'altro recepite.
L'ascolto della prole, richiesto dalla convenuta, non è necessario
(art. 473 bis.4, comma 3, c.p.c.) ed è manifestamente superfluo, tenuto conto dell'accordo dei genitori e dell'assenza di contrasto fra le parti sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sulla
7 di 19 regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
2.2. Vi è invece controversia sulla quantificazione del contributo al mantenimento, concordato in sede separativa in € 350,00 al mese, perché il padre chiede la conferma di tale contributo, mentre la madre chiede l'aumento ad € 500,00 al mese.
Orbene, , di anni 60, all'epoca della separazione Parte_1 lavorava come operaio presso la mentre Controparte_2 dal 1° maggio 2023 è in pensione (dagli estratti conto in atti si ricava che il primo accredito della pensione risale, difatti, a giugno 2023).
Quando ancora lavorava, ha percepito una retribuzione netta pari ad € 29.834,00 nel 2021 e ad € 30.058,00 nel 2022 (cfr. estratti conto sub doc. 7 dell'attore), corrispondente, in media, ad € 2.495,50 al mese.
Cessato il rapporto lavorativo, ha ricevuto un TFR pari ad €
42.746,29 nel giugno 2023 (cfr. estratto conto sub doc. 7 dell'attore).
Attualmente percepisce la pensione, che è pari ad € 24.513,18 nel 2024 (cfr. estratti conto sub docc. 14 e 14a dell'attore), corrispondente, in media, ad € 2.042,76 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 29.619,00 nel 2021, ad € 29.354,00 nel
2022 e ad € 26.347,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2022, 2023 e 2024 sub doc. 6 dell'attore).
È vero che il trattamento pensionistico risulta inferiore rispetto all'ultima retribuzione percepita, ma ciò che è qui dirimente rilevare che non è dato sapere quale fosse la retribuzione percepita all'epoca della separazione e se, dunque, rispetto ad allora vi sia stato un peggioramento della condizione reddituale dell'attore.
In ogni caso, poiché il è andato in pensione all'età di 58 e Pt_1 non risulta che vi sia stato obbligato, il pensionamento, al quale, in tesi, sarebbe conseguita una diminuzione reddituale, non potrebbe essere comunque valorizzato.
8 di 19 Anche la sua situazione abitativa non è sostanzialmente cambiata, perché, se all'epoca della separazione viveva a casa della di lui madre, ha successivamente instaurato una convivenza more uxorio con la nuova compagna nell'abitazione di proprietà della di lei famiglia. Il ha dedotto di contribuire alle spese per il ménage Pt_1 familiare in misura pari ad € 500,00 al mese, ma egli risulta effettuare un bonifico continuativo a favore della compagna solo da giugno/luglio 2024 (cfr. docc. 3 e 14 dell'attore), ossia dopo che già era stata anticipata la richiesta di addivenire al divorzio (cfr. raccomandata sub doc. 5 dell'attore) e comunque senza che sia stato dedotto né dimostrato il momento in cui è iniziata la convivenza.
Già all'epoca della separazione era titolare, per successione ereditaria del padre, della quota di 1/6 di un immobile, che, tuttavia, non è produttivo di reddito, perché abitato dalla di lui madre, comproprietaria.
Percepisce interamente l'assegno unico, pari ad € 190,00 al mese (art. 115 c.p.c.; cfr. anche estratto conto sub doc. 7 dell'attore).
, di anni 52, laureata in giurisprudenza nel paese CP_1
d'origine, è iscritta presso il centro per l'impiego di Reggio Emilia e partecipa al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (c.d. Contr ; ha dedotto di avere svolto saltuariamente, attraverso la partecipazione al suddetto corso di formazione, attività lavorative percependo modeste somme non superiori ad € 350,00 al mese (si noti che dagli estratti conto in atti risultano a tale titolo esclusivamente quattro bonifici nell'arco di un solo trimestre dell'anno scorso, pari ad € 700,00 in data 26 luglio 2024, € 350,00 in data 28 agosto 2024, € 140,00 in data 5 settembre 2024, € 350,00 in data 27 settembre 2024), ma di essere allo stato disoccupata.
Vive in un immobile che conduce in locazione al canone di €
524,00 al mese (cfr. contratto sub doc. 8 ed estratti conto sub doc. 4 della convenuta), ed ha ricevuto dal Comune di Reggio Emilia un solo
9 di 19 ed isolato contributo per l'anno 2022 (cfr. bonifico di € 1.200,00 ricevuto in data 27 marzo 2023, risultante dall'estratto conto sub doc.
4 della convenuta).
La situazione economica descritta dalla presenta, tuttavia, CP_1 delle macroscopiche incongruenze, che conducono a ritenere come la stessa percepisca, in realtà, delle somme non dichiarate e non risultanti dagli estratti conto in atti, dovendo, a riguardo, osservarsi che:
(i) le spese mensili per il canone di locazione (€ 524,00 al mese x 12 mesi = € 6.2880,00 all'anno) e le spese condominiali (€
3.000,00 all'anno), ammontanti complessivamente ad € 9.288,00 all'anno e dunque ad € 774,00 al mese, sono superiori rispetto a quanto ricevuto mensilmente dal (€ 750,00 al mese x 12 mesi Pt_1
- € 9.000,00 all'anno), senza che siano state dimostrare, in processo, elargizioni da parte di terzi o altri elementi in fatto utili per una diversa valutazione;
(ii) le bollette e le varie spese domestiche sono pagate, per stessa ammissione della , tramite un conto Paypal, sicché la CP_1 convenuta ha così riconosciuto, quantomeno implicitamente, di avere altre entrate, di cui tuttavia non ha dimostrato l'esatta quantificazione, avendo costei omesso di produrre i relativi estratti conto ed essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.);
(iii) la , con frequenza e regolarità, risulta sia avere CP_1 ricevuto bonifici da tale MI ON OR Pentru (€ 250,00 in data
15 novembre 2022, € 200,00 in data 8 marzo 2023, € 200,00 in data
19 aprile 2023, € 250,00 in data 14 dicembre 2023, € 150,00 in data
24 gennaio 2024, € 200,00 in data 18 settembre 2024), sia avere effettuato versamenti in contanti (€ 300,00 in data 25 gennaio 2022,
€ 50,00 in data 16 ottobre 2023, € 35,00 in data 24 ottobre 2023, €
600,00 in data 29 dicembre 2023, € 1.000,00 in data 8 settembre
2023, € 100,00 in data 12 settembre 2023, € 430,00 in data 7 marzo
10 di 19 2024, € 1.300,00 in data 3 aprile 2024, € 300,00 in data 4 giugno
2024), di cui non ha fornito né tantomeno provato alcuna causale o giustificazione (cfr. doc. 4 della convenuta).
Pertanto, deve ritenersi accertato, mediante il ricorso allo strumento presuntivo, che la disponga di fonti di reddito da CP_1 attività lavorativa non dichiarata.
A nulla qui rileva che della figlia diciassettenne se ne occuperebbe esclusivamente la madre, come da quest'ultima dedotto, atteso che è la stessa ad avere chiesto la conferma delle CP_1 condizioni della separazione e che perciò non si configura, in parte qua, alcuna modifica sopravvenuta.
Orbene, tenuto conto che l'assegno di mantenimento per la figlia, rivalutato all'attualità, è pari ad € 424,20, che l'odierno attore percepisce l'assegno unico, che le esigenze della minore sono presumibilmente aumentate in relazione all'età (all'epoca della separazione aveva 6 anni, mentre ne ha ora 17) e che, come in appresso specificato, il è d'ora innanzi esonerato dal Pt_1 versamento dell'assegno di mantenimento per la moglie pari ad €
400,00 al mese con conseguente risparmio di spesa, deve accogliersi la domanda della convenuta di aumento del contributo per il mantenimento della figlia ad € 500,00 al mese.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che la situazione di fatto non è cambiata rispetto al momento della domanda, decorrono dalla domanda stessa.
Le parti sono concordi nel confermare la paritaria suddivisione delle spese straordinarie per la figlia.
3. La convenuta chiede il riconoscimento a proprio CP_1 favore di un assegno divorzile.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di
11 di 19 strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo
12 di 19 successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
13 di 19 − all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
14 di 19 l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale
15 di 19 assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass.
21234/2019).
Al pari, lo squilibrio delle posizioni dei coniugi non rileva in sé sic et simpliciter ma rileva come precondizione fattuale quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass.
21926/2019).
Nel caso di specie, la domanda è infondata.
La donna, a favore della quale, in sede di separazione definita nel 2013 sull'accordo delle parti, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari ad € 400,00 al mese, chiede un assegno divorzile del medesimo importo rivalutato all'attualità in €
480,88 al mese, invocandone sia la funzione assistenziale, sia quella compensativo-perequativa.
Quanto alla funzione assistenziale, deve anche qui ribadirsi come la dichiarata condizione di disoccupazione della non sia credibile CP_1 in quanto contraddetta dalle convergenti risultanze processuali sopra enunciate, essendo, tra l'altro, le spese fisse che ella ha affermato di sostenere superiori all'unica entrata fissa che ha sostenuto di ricevere.
A ciò si aggiunga che l'odierna convenuta – ora all'età di 52 anni, così come al momento della separazione all'età di 40 anni –, per un verso è dotata di capacità lavorativa, e dunque di potenzialità reddituale, e per altro verso non risulta, dopo la separazione, essersi proficuamente messa alla ricerca di un lavoro, non essendo verosimile che in un ampio periodo, quale è quello ultradecennale,
16 di 19 una giovane donna, non affetta da patologie né da invalidità e con compiti di cura della prole progressivamente sempre minori, non reperisca un'occupazione lavorativa.
Quanto all'iscrizione al centro per l'impiego, deve osservarsi che si tratta di un adempimento meramente formale che, al più, indica la generica disponibilità della parte a valutare offerte di lavoro, ma che nulla dimostra in ordine all'effettiva volontà dell'interessata di reperire un'occupazione, la cui prova avrebbe dovuto essere offerta con ben altri mezzi.
Quanto alla funzione compensativo-perequativa, deve premettersi che i coniugi si sono sposati nel 2006, quando la CP_1 aveva 33 anni ed era priva di occupazione;
l'anno successivo, nel
2007, è nata la figlia;
la moglie non ha mai lavorato nel corso Per_1 della vita matrimoniale, in un contesto condiviso o, quantomeno, accettato dal marito;
i coniugi si sono poi separati nel 2013, dopo 7 anni di matrimonio, quando la aveva 40 anni e la minore ne CP_1 aveva 6, con impegno da parte della moglie, dichiaratasi in cerca di occupazione, di rendersi economicamente autosufficiente (cfr. verbale di separazione consensuale sub doc. 2 dell'attore).
Ciò posto, deve escludersi che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, non essendo sufficiente che l'ex moglie si sia dedicata ai figli e alla gestione della vita domestica ma essendo piuttosto necessario che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche aspettative professionali e alla rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito (Cass.
29920/2022): nel caso di specie, infatti, il ha sempre svolto la Pt_1 medesima attività lavorativa, prima, durante e dopo il matrimonio
(durato solo 7 anni), fino a giungere in tempi recenti al pensionamento secondo uno sviluppo naturale e prevedibile
17 di 19 dell'attività svolta in costanza di matrimonio, mentre la , che non CP_1 ha lavorato né prima né dopo il matrimonio, continuerebbe, almeno secondo la sua prospettazione, a non lavorare.
Ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile.
4. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] ne' Monti (RE) il 15 ottobre 1964, e , CP_1 nata a [...] il [...], contratto a Villa
Minozzo (RE) in data 23 settembre 2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 parte I numero 5;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere Parte_1 con sé la figlia minore secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
− a settimane alterne, dal sabato alle ore 14.30 fino alla domenica alle ore 20.00 (ore 21.00 in estate), salvo diversi accordi, che intercorreranno di volta in volta tra i genitori;
− per una/due volte a settimana, da concordare di volta in volta con la madre e nel rispetto dei bisogni e interessi della minore;
− per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
− per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
− per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
18 di 19
5. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , entro CP_1 Per_1 il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, il tutto con decorrenza dalla domanda;
6. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da
[...]
; CP_1
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3761/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] ne' Parte_1 C.F._1
Monti (RE) il 15 ottobre 1964; rappresentato e difeso dall'avv. Simona Ferrari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Vittorio Emanuele II n. 4
- attore - contro
C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(Moldavia) il 21 gennaio 1973; rappresentata e difesa dall'avv. Valter Pompeo Azzolini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- convenuta - con l'intervento del
1 di 19 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- PRONUNCIARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio contratto in
Villa Minozzo (RE) in data 23.09.2006 tra il signor e la Parte_1 SI e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di CP_1
Stato Civile del Comune di Villa Minozzo (RE) di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
- DISPORRE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza anagrafica presso la casa della madre;
- DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore
nei seguenti modi: una/due volte la settimana in base agli Per_1 impegni della minore e weekend alternati dal sabato, uscita di Per_1 scuola, fino alla domenica sera;
- DISPORRE che possa trascorrere con il padre una settimana Per_1 nel periodo delle Festività Natalizie e tre giorni durante le festività pasquali. I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dalla figlia minore alternativamente con il padre e la madre;
- DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Per_1 due settimane nel periodo estivo (anche non consecutive e da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
- DISPORRE che il signor corrisponda alla SI Parte_1 [...]
a titolo di contributo mensile al mantenimento di , la CP_1 Per_1 somma mensile di € 350,00, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre
2 di 19 al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Reggio Emilia;
- Per i motivi esposti in atti, a modifica della condizione di cui al punto 7 del verbale di separazione omologato, REVOCARE l'obbligo posto a carico del signor del versamento a favore della Parte_1 SI del contributo al mantenimento della stessa di € CP_1
400,00 e DICHIARARE che nulla sia dovuto da parte del signor Pt_1
alla SI a titolo di assegno divorzile.
[...] CP_1
- RIGETTARE la domanda della SI relativa CP_1 all'assegno divorzile per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre al rimborso forfettario 15%, al CPA e all'IVA).
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) In difetto di produzione spontanea, ordinare alla SI
[...]
o agli Istituti di credito l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i CP_1 movimenti degli ultimi tre anni relativi al circuito PayPal, nonché degli estratti conto di tutti i rapporti bancari e finanziari della SI
[...]
. CP_1
b) Si chiede il Giudice voglia disporre indagine patrimoniale sui redditi
e sul patrimonio della SI , avvalendosi – se del caso CP_1
– anche della Polizia Tributaria ai sensi di legge.
c) In conseguenza delle contestazioni formulate dalla resistente, si chiede ammettere prova per testi della SI , Testimone_1 residente in [...], sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che il signor Le versa mensilmente la somma Parte_1 di € 500,00 a titolo di contributo per il pagamento delle utenze e vitto
e alloggio sull'immobile dallo stesso occupato in Casalgrande, Via
Selciata n. 12?”
Per PARTE CONVENUTA:
1) In via principale:
3 di 19 RIGETTARE tutte le richieste formulate da controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi in atto esposti;
PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra
e in data 23.06.2006 e CP_1 Parte_1 conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Villa Minozzo (RE) di procedere all'annotazione della sentenza;
DISPORRE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, con mantenimento della residenza anagrafica presso la madre;
DISPORRE che il padre possa tenere con sé e vedere la minore, con le modalità stabilite in sede di separazione;
DISPORRE che il sig. debba corrispondere alla sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di mantenimento della figlia la somma di €500,00 CP_1 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
DISPORRE che il sig. debba corrispondere alla sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di assegno divorzile della stessa la somma di €480,88 CP_1
(corrispondenti alla somma riconosciuta nel giudizio di separazione, rivalutata secondo gli indici ISTAT) da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
In via istruttoria:
➢ Si insta affinché il giudicante ordini l'esibizione a parte ricorrente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conto relativi all'anno
2024;
➢ Si insta affinché il Giudice ordini l'audizione della minore affinché possa riferire sul rapporto con il padre negli ultimi due anni e sul fatto che della stessa si occupa solamente la madre.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 Pt_1
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...] CP_1
4 di 19 , dalla quale era consensualmente separato in forza del decreto CP_1 di omologa reso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18 novembre
2013, l'affidamento condiviso della loro figlia (nata il 1° luglio Per_1
2007), il collocamento della stessa presso la madre e la disciplina del proprio diritto di visita, offrendo di contribuire al mantenimento della sola figlia in misura pari ad € 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conseguente revoca dell'obbligo di versare alla moglie l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 4 CP_1 febbraio 2025, e, pur associandosi alla richiesta di conferma del regime di affidamento, di collocamento della minore, di regolamentazione del diritto di visita paterno e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie come già disposto in sede di separazione, chiedeva un assegno per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 500,00 al mese, nonché un assegno divorzile in misura pari ad € 480,88 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 6 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 6 marzo 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
5 di 19 «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Villa
Minozzo (RE) in data 23 settembre 2006.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebratasi in data 12 novembre 2013) nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18 novembre 2013.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle
6 di 19 parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che nel prossimo mese di Per_1 luglio, e dunque tra poco più di tre mesi, compirà 18 anni.
2.1. Sul regime di affidamento – condiviso – e sulla collocazione prevalente della minore – presso la madre – non vi è controversia tra le parti, ed il Tribunale non ha ragione per disattendere le loro concordi richieste, trattandosi, peraltro, di statuizioni vigenti fin dall'epoca della separazione, risalente al 2013.
Con riguardo alla disciplina del diritto di visita col genitore non collocatario, la convenuta chiede la conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione, che prevedevano che il padre potesse vedere la figlia a «settimane alterne il sabato dalle ore 14.30 fino alla domenica alle ore 20.00 (21.00 in estate), salvo diversi accordi, che intercorreranno di volta in volta tra i genitori» nonché
«una/due volte la settimana, i cui giorni dovranno essere di volta in volta concordati con la Sig.ra in base agli orari di lavoro del Sig. CP_1
e nel rispetto dei bisogni e interessi di », mentre il padre Pt_1 Per_1 chiede di poter vedere la figlia «una/due volte la settimana in base agli impegni della minore e weekend alternati dal sabato, uscita Per_1 di scuola, fino alla domenica sera».
Tali condizioni, al di là di lievi ed irrilevanti sfumature nella formulazione, sono sostanzialmente coincidenti e, tenuto anche conto dell'età della ragazza, possono essere senz'altro recepite.
L'ascolto della prole, richiesto dalla convenuta, non è necessario
(art. 473 bis.4, comma 3, c.p.c.) ed è manifestamente superfluo, tenuto conto dell'accordo dei genitori e dell'assenza di contrasto fra le parti sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sulla
7 di 19 regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
2.2. Vi è invece controversia sulla quantificazione del contributo al mantenimento, concordato in sede separativa in € 350,00 al mese, perché il padre chiede la conferma di tale contributo, mentre la madre chiede l'aumento ad € 500,00 al mese.
Orbene, , di anni 60, all'epoca della separazione Parte_1 lavorava come operaio presso la mentre Controparte_2 dal 1° maggio 2023 è in pensione (dagli estratti conto in atti si ricava che il primo accredito della pensione risale, difatti, a giugno 2023).
Quando ancora lavorava, ha percepito una retribuzione netta pari ad € 29.834,00 nel 2021 e ad € 30.058,00 nel 2022 (cfr. estratti conto sub doc. 7 dell'attore), corrispondente, in media, ad € 2.495,50 al mese.
Cessato il rapporto lavorativo, ha ricevuto un TFR pari ad €
42.746,29 nel giugno 2023 (cfr. estratto conto sub doc. 7 dell'attore).
Attualmente percepisce la pensione, che è pari ad € 24.513,18 nel 2024 (cfr. estratti conto sub docc. 14 e 14a dell'attore), corrispondente, in media, ad € 2.042,76 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 29.619,00 nel 2021, ad € 29.354,00 nel
2022 e ad € 26.347,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2022, 2023 e 2024 sub doc. 6 dell'attore).
È vero che il trattamento pensionistico risulta inferiore rispetto all'ultima retribuzione percepita, ma ciò che è qui dirimente rilevare che non è dato sapere quale fosse la retribuzione percepita all'epoca della separazione e se, dunque, rispetto ad allora vi sia stato un peggioramento della condizione reddituale dell'attore.
In ogni caso, poiché il è andato in pensione all'età di 58 e Pt_1 non risulta che vi sia stato obbligato, il pensionamento, al quale, in tesi, sarebbe conseguita una diminuzione reddituale, non potrebbe essere comunque valorizzato.
8 di 19 Anche la sua situazione abitativa non è sostanzialmente cambiata, perché, se all'epoca della separazione viveva a casa della di lui madre, ha successivamente instaurato una convivenza more uxorio con la nuova compagna nell'abitazione di proprietà della di lei famiglia. Il ha dedotto di contribuire alle spese per il ménage Pt_1 familiare in misura pari ad € 500,00 al mese, ma egli risulta effettuare un bonifico continuativo a favore della compagna solo da giugno/luglio 2024 (cfr. docc. 3 e 14 dell'attore), ossia dopo che già era stata anticipata la richiesta di addivenire al divorzio (cfr. raccomandata sub doc. 5 dell'attore) e comunque senza che sia stato dedotto né dimostrato il momento in cui è iniziata la convivenza.
Già all'epoca della separazione era titolare, per successione ereditaria del padre, della quota di 1/6 di un immobile, che, tuttavia, non è produttivo di reddito, perché abitato dalla di lui madre, comproprietaria.
Percepisce interamente l'assegno unico, pari ad € 190,00 al mese (art. 115 c.p.c.; cfr. anche estratto conto sub doc. 7 dell'attore).
, di anni 52, laureata in giurisprudenza nel paese CP_1
d'origine, è iscritta presso il centro per l'impiego di Reggio Emilia e partecipa al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (c.d. Contr ; ha dedotto di avere svolto saltuariamente, attraverso la partecipazione al suddetto corso di formazione, attività lavorative percependo modeste somme non superiori ad € 350,00 al mese (si noti che dagli estratti conto in atti risultano a tale titolo esclusivamente quattro bonifici nell'arco di un solo trimestre dell'anno scorso, pari ad € 700,00 in data 26 luglio 2024, € 350,00 in data 28 agosto 2024, € 140,00 in data 5 settembre 2024, € 350,00 in data 27 settembre 2024), ma di essere allo stato disoccupata.
Vive in un immobile che conduce in locazione al canone di €
524,00 al mese (cfr. contratto sub doc. 8 ed estratti conto sub doc. 4 della convenuta), ed ha ricevuto dal Comune di Reggio Emilia un solo
9 di 19 ed isolato contributo per l'anno 2022 (cfr. bonifico di € 1.200,00 ricevuto in data 27 marzo 2023, risultante dall'estratto conto sub doc.
4 della convenuta).
La situazione economica descritta dalla presenta, tuttavia, CP_1 delle macroscopiche incongruenze, che conducono a ritenere come la stessa percepisca, in realtà, delle somme non dichiarate e non risultanti dagli estratti conto in atti, dovendo, a riguardo, osservarsi che:
(i) le spese mensili per il canone di locazione (€ 524,00 al mese x 12 mesi = € 6.2880,00 all'anno) e le spese condominiali (€
3.000,00 all'anno), ammontanti complessivamente ad € 9.288,00 all'anno e dunque ad € 774,00 al mese, sono superiori rispetto a quanto ricevuto mensilmente dal (€ 750,00 al mese x 12 mesi Pt_1
- € 9.000,00 all'anno), senza che siano state dimostrare, in processo, elargizioni da parte di terzi o altri elementi in fatto utili per una diversa valutazione;
(ii) le bollette e le varie spese domestiche sono pagate, per stessa ammissione della , tramite un conto Paypal, sicché la CP_1 convenuta ha così riconosciuto, quantomeno implicitamente, di avere altre entrate, di cui tuttavia non ha dimostrato l'esatta quantificazione, avendo costei omesso di produrre i relativi estratti conto ed essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.);
(iii) la , con frequenza e regolarità, risulta sia avere CP_1 ricevuto bonifici da tale MI ON OR Pentru (€ 250,00 in data
15 novembre 2022, € 200,00 in data 8 marzo 2023, € 200,00 in data
19 aprile 2023, € 250,00 in data 14 dicembre 2023, € 150,00 in data
24 gennaio 2024, € 200,00 in data 18 settembre 2024), sia avere effettuato versamenti in contanti (€ 300,00 in data 25 gennaio 2022,
€ 50,00 in data 16 ottobre 2023, € 35,00 in data 24 ottobre 2023, €
600,00 in data 29 dicembre 2023, € 1.000,00 in data 8 settembre
2023, € 100,00 in data 12 settembre 2023, € 430,00 in data 7 marzo
10 di 19 2024, € 1.300,00 in data 3 aprile 2024, € 300,00 in data 4 giugno
2024), di cui non ha fornito né tantomeno provato alcuna causale o giustificazione (cfr. doc. 4 della convenuta).
Pertanto, deve ritenersi accertato, mediante il ricorso allo strumento presuntivo, che la disponga di fonti di reddito da CP_1 attività lavorativa non dichiarata.
A nulla qui rileva che della figlia diciassettenne se ne occuperebbe esclusivamente la madre, come da quest'ultima dedotto, atteso che è la stessa ad avere chiesto la conferma delle CP_1 condizioni della separazione e che perciò non si configura, in parte qua, alcuna modifica sopravvenuta.
Orbene, tenuto conto che l'assegno di mantenimento per la figlia, rivalutato all'attualità, è pari ad € 424,20, che l'odierno attore percepisce l'assegno unico, che le esigenze della minore sono presumibilmente aumentate in relazione all'età (all'epoca della separazione aveva 6 anni, mentre ne ha ora 17) e che, come in appresso specificato, il è d'ora innanzi esonerato dal Pt_1 versamento dell'assegno di mantenimento per la moglie pari ad €
400,00 al mese con conseguente risparmio di spesa, deve accogliersi la domanda della convenuta di aumento del contributo per il mantenimento della figlia ad € 500,00 al mese.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che la situazione di fatto non è cambiata rispetto al momento della domanda, decorrono dalla domanda stessa.
Le parti sono concordi nel confermare la paritaria suddivisione delle spese straordinarie per la figlia.
3. La convenuta chiede il riconoscimento a proprio CP_1 favore di un assegno divorzile.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di
11 di 19 strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo
12 di 19 successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
13 di 19 − all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
14 di 19 l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale
15 di 19 assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass.
21234/2019).
Al pari, lo squilibrio delle posizioni dei coniugi non rileva in sé sic et simpliciter ma rileva come precondizione fattuale quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass.
21926/2019).
Nel caso di specie, la domanda è infondata.
La donna, a favore della quale, in sede di separazione definita nel 2013 sull'accordo delle parti, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari ad € 400,00 al mese, chiede un assegno divorzile del medesimo importo rivalutato all'attualità in €
480,88 al mese, invocandone sia la funzione assistenziale, sia quella compensativo-perequativa.
Quanto alla funzione assistenziale, deve anche qui ribadirsi come la dichiarata condizione di disoccupazione della non sia credibile CP_1 in quanto contraddetta dalle convergenti risultanze processuali sopra enunciate, essendo, tra l'altro, le spese fisse che ella ha affermato di sostenere superiori all'unica entrata fissa che ha sostenuto di ricevere.
A ciò si aggiunga che l'odierna convenuta – ora all'età di 52 anni, così come al momento della separazione all'età di 40 anni –, per un verso è dotata di capacità lavorativa, e dunque di potenzialità reddituale, e per altro verso non risulta, dopo la separazione, essersi proficuamente messa alla ricerca di un lavoro, non essendo verosimile che in un ampio periodo, quale è quello ultradecennale,
16 di 19 una giovane donna, non affetta da patologie né da invalidità e con compiti di cura della prole progressivamente sempre minori, non reperisca un'occupazione lavorativa.
Quanto all'iscrizione al centro per l'impiego, deve osservarsi che si tratta di un adempimento meramente formale che, al più, indica la generica disponibilità della parte a valutare offerte di lavoro, ma che nulla dimostra in ordine all'effettiva volontà dell'interessata di reperire un'occupazione, la cui prova avrebbe dovuto essere offerta con ben altri mezzi.
Quanto alla funzione compensativo-perequativa, deve premettersi che i coniugi si sono sposati nel 2006, quando la CP_1 aveva 33 anni ed era priva di occupazione;
l'anno successivo, nel
2007, è nata la figlia;
la moglie non ha mai lavorato nel corso Per_1 della vita matrimoniale, in un contesto condiviso o, quantomeno, accettato dal marito;
i coniugi si sono poi separati nel 2013, dopo 7 anni di matrimonio, quando la aveva 40 anni e la minore ne CP_1 aveva 6, con impegno da parte della moglie, dichiaratasi in cerca di occupazione, di rendersi economicamente autosufficiente (cfr. verbale di separazione consensuale sub doc. 2 dell'attore).
Ciò posto, deve escludersi che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, non essendo sufficiente che l'ex moglie si sia dedicata ai figli e alla gestione della vita domestica ma essendo piuttosto necessario che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche aspettative professionali e alla rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito (Cass.
29920/2022): nel caso di specie, infatti, il ha sempre svolto la Pt_1 medesima attività lavorativa, prima, durante e dopo il matrimonio
(durato solo 7 anni), fino a giungere in tempi recenti al pensionamento secondo uno sviluppo naturale e prevedibile
17 di 19 dell'attività svolta in costanza di matrimonio, mentre la , che non CP_1 ha lavorato né prima né dopo il matrimonio, continuerebbe, almeno secondo la sua prospettazione, a non lavorare.
Ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile.
4. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] ne' Monti (RE) il 15 ottobre 1964, e , CP_1 nata a [...] il [...], contratto a Villa
Minozzo (RE) in data 23 settembre 2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 parte I numero 5;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere Parte_1 con sé la figlia minore secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
− a settimane alterne, dal sabato alle ore 14.30 fino alla domenica alle ore 20.00 (ore 21.00 in estate), salvo diversi accordi, che intercorreranno di volta in volta tra i genitori;
− per una/due volte a settimana, da concordare di volta in volta con la madre e nel rispetto dei bisogni e interessi della minore;
− per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
− per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
− per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
18 di 19
5. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , entro CP_1 Per_1 il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, il tutto con decorrenza dalla domanda;
6. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da
[...]
; CP_1
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
19 di 19