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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/08/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 15/2021 promosso da:
cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 [...]
cod. fisc. , cod. fisc. Parte_2 C.F._2 Parte_3
e cod. fisc. rap- C.F._3 Parte_4 C.F._4 presentata e difesa dall'avv. PRETELLI ALESSANDRO;
- parte attrice - contro
cod. fisc. rappresentata e di- Controparte_1 C.F._5 fesa dall'avv. MONTAGNI ENRICO;
- parte convenuta –
Oggetto: comunione immobiliare.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta: 1) condannare il Sig. a rimuovere la
Controparte_1 pavimentazione realizzata sui lati sud, est e nord della corte a comune distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Quarrata in foglio 39, mappale 378 subalterno 9; 2) condannare il Sig. a rimuovere i beni mobili presenti nella predetta corte a comune;
3)
Controparte_1 accertare l'esistenza di una servitù di passaggio alla pedona e con mezzi a mano a carico dei terreni di proprietà del Sig. posti sui lati sud ed est del fabbricato e
Controparte_1 rappresentati in foglio 39, mappale 378, sub. 13, ed a favore dei terreni degli attori, rap- presentati in foglio 39, mappale 378, sub. 14 e 15; 4) condannare il Sig. a
Controparte_1 cessare ogni turbativa o molestia all'esercizio della servitù; 5) condannare il Sig. CP_1
a recidere i rami degli alberi posti nei terreni di sua proprietà che si protendono sia
[...] sui fondi delle Sigg.re e sia sulla corte a comune, come in- Parte_3 Parte_4 dicato nella parte espositiva del presente atto;
6) fissare una somma di denaro dovuta dal convenuto per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti di condanna sopra richie- sti. Con vittoria di spese del giudizio.”
1 Conclusioni parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, all'esito del presente giudizio, respingere ogni domanda spiegata dai Sig.ri Parte_1
, e nei confronti del comparente, perché Parte_5 Parte_3 Parte_4 infondata in fatto e in diritto. Vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario ex art. 2, comma 2 , D.M. 55/2014, cpa ed iva come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice, premesso di avere acquistato varia edifici in Quarrata, via
Comunale delle Piastre, ha lamentato che aveva: Controparte_1
a) nel 2016 provveduto a pavimentare anche una porzione della corte a comune (mappale 378 sub. 9) opera che “segnala l'esercizio di un potere uti domi- nus sulla porzione occupata in modo esclusivo idonea a condurre all'usucapione della porzione medesima”;
b) lasciato “sui lati a sud ed a est del fabbricato … suppellettili varie, quali biciclette, mobili, sedie e quant'altro, nonché i fili per la stesa dei panni”;
c) impedito l'esercizio della servitù di passo sulla propria particella n. 13 sul lato est con “una panchina che, oltre ad occupare spazio comune, impedisce
l'esercizio della servitù di passaggio”;
d) non aveva provveduto a potare i rami di ulivo che si protendevano sulle loro proprietà.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che:
a) “la pavimentazione ex novo della corte costituisce semplicemente un'opera di abbellimento e decoro dell'area a comune posta nelle adiacenze della sua abita- zione, senza che la stessa rilevi quale mutamento della sua destinazione, né impli- chi un limite al godimento degli altri comproprietari”;
b) “le suppellettili raffigurate nella documentazione fotografica prodotta ex adverso … sono state collocate sullo spazio comune, adiacente l'abitazione del comparente, per ragioni contingenti e del tutto saltuarie”;
c) “non è lecito acquisire una servitù per destinazione del padre di famiglia a seguito di opere visibili e apparenti realizzate dopo l'atto stesso di divisione”;
d) gli attori sarebbero privi di interesse per la domanda di accertamento della servitù “corte comune – part. 13”, in quanto vi sarebbe un “il passaggio .. sulla propria particella di terreno collocata lungo il confine con la proprietà Per_1 lato sud dell'edificio”;
2 e) per quanto attiene ai rami di ulivo, essendo stati piantati dal comune dante causa gli uni vicini agli altri, si sarebbe determinata una servitù per desti- nazione del padre di famiglia mentre essi non ostacolerebbero il transito dei vei- coli.
2.- Al fine di rendersi conto dello stato dei luoghi. è stata affidata CTU al geom. il quale ha redatto la planimetria che segue indicando con Persona_2 il colore verde gli immobili del convenuto (precisando che la parte sinistra indica l'est e la destra l'ovest).
In via del tutto preliminare, si osserva che la domanda svolta dall'attrice di condanna alla rimozione della pavimentazione è infondata dal momento che quest'ultima rappresenta, in realtà, modalità per un miglior godimento della cosa comune per tutti e non costituisce “segnale” di un possesso utile al fine dell'usucapione nei limiti in cui non ostacola (ma anzi migliora) il possesso anche delle altre parti.
Venendo poi al merito della questione della servitù di passaggio, si deve evidenziare che gli attori hanno espressamente invocato come modalità della sua costituzione esclusivamente la destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
3 che, tuttavia, richiede che si tratti di servitù apparente ovvero che possa chiara- mente palesarsi a chiunque sulla base di segni esteriori ed oggettivi. Nel caso in esame, la parte attrice non ha tuttavia mai dedotto che la servitù di passaggio in- vocata fosse di quella natura né ha chiesto eventualmente la costituzione di una servitù coattiva.
Da ciò consegue il rigetto della relativa domanda e di quelle collegate an- che al di là della – inutile – istruttoria.
3.- Con riguardo al profilo relativo ai rami degli alberi, le doglianze degli at- tori riguardano:
- un alloro su porzione ad est della proprietà e;
Parte_3 CP_1
- filare di ulivo sulle porzioni delle stesse;
- ulivi che si protenderebbero sull'accesso dalla via Comunale.
Merita attenta valutazione l'eccezione riconvenzionale del convenuto relati- va all'acquisto del diritto a mantenere i propri alberi sporgenti per destinazione del padre di famiglia in quanto in questo caso si tratta di una servitù talmente apparente da provocare le doglianze degli attori e che si ricollega alle consuetudi- ni rurali volte a “massimizzare” il rendimento dei fondi tramite la piantumazione degli ulivi in file a poca distanza gli uni dagli altri. Ciò ovviamente presuppone che quello stato di fatto fosse esistente al momento dello scioglimento della co- munione del luglio 1997 perché solo in questo caso esso determina la costituzio- ne della servitù nei confronti dei condividenti.
Sul punto, il CTU ha accertato che la completa piantumazione delle piante di ulivi risaliva al 1989, ovvero prima della divisione con la conseguenza che può dirsi consolidata tale servitù.
Le considerazioni che precedono riguardano sia gli ulivi di cui al secondo punto ed indicati nelle fotografie 14 e 15 che, appunto, evidenziano uno sconfi- namento degli ulivi dell'attore che, forse per qualche decina di centimetri, “inva- dono” il terreno degli attori sia quelli di cui alla fotografia n. 17 che affacciano sulla pubblica via.
Con riguardo invece all'alloro, per quanto si possa osservare che si tratta di un albero imponente, le fotografie n. 12 e 13 non consentono di apprezzare se e dove vi sia effettivamente quella “invasione” di rami sulle altrui proprietà.
Conclusivamente la domanda non può trovare accoglimento.
4 4.- Le spese legali e quelle della CTU seguono la soccombenza e le prime sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande formulate da parte attrice Parte_6
, e
contro
;
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
- condanna , Parte_6 Parte_3
e in solido tra loro a rifondere le spese legali sostenute da Parte_4 CP_1
che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori come per legge.
[...]
Pistoia, 27/08/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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