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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/12/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2795 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv CARENTI PIETRO , che la rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
VIALE UMBERTO, 94 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv MARRAS
LAURA che lo rappresenta, giusta procura a margine C.F._4
dell'atto di citazione e lo difende
RESISTENTE
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
All'udienza del 30.9.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) accogliere il ricorso, per le ragioni in narrativa;
1 2) accertare e dichiarare che il sig. occupa senza titolo alcuno CP_1
l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra , sita in Nulvi, alla via Parte_1
KA RX n. 49 a far data dal mese di marzo 2024;
3) per l'effetto condannare a rilasciare immediatamente libero e CP_1
sgombero da persone e cose l'immobile sito in Nulvi, alla via KA RX n. 49, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di , oppure fissando Parte_1
contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
4) sempre per l'effetto condannare al pagamento della indennità di CP_1
occupazione nell'ammontare complessivo di € 6,300,00 a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente, pari al dovuto per l'occupazione senza titolo procrastinatasi dal mese di marzo 2024 al mese di settembre 2025.
5) in subordine condannare al pagamento della indennità di CP_1
occupazione a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Per il resistente a.- Contrariis reiectis;
b.- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'odierno ricorso per il mancato esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis e 5 del d. lgs 28/10;
c.- Nel merito, accertare e dichiarare che dal 2020 ad oggi ha versato CP_1
a titolo di mutuo la somma di € 12.870,00 e per l'effetto, respingere la richiesta di occupazione senza titolo nei confronti con conseguente diniego di ogni richiesta risarcitoria e/o indennità, concedendogli, in ogni caso, un congruo termine per reperire un immobile idoneo alla sua disabilità;
d.- Condannare la alla restituzione di quanto versato dal Parte_1 [...]
a titolo di mutuo per l'acquisto dell'immobile per cui è causa;
CP_1
2 e.- Con vittoria di onorari, diritti e spese;
f.- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga che l'occupazione dell'immobile sia da considerarsi senza titolo, compensare parte delle somme versate a titolo di indennità e condannare la alla restituzione della parte Pt_1
eccedente già versata sino all'effettivo rilascio.
g.- Con vittoria di onorari, diritti e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto con ricorso depositato il 26.11.2024, premesso di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Nulvi e distinto:
a) al Foglio 22, mappale 820 sub 2, via KA RX n. 49, piano T, Categoria A/3, classe 1, consistenza 4 vani, superficie tot. 88 mq, rendita 194,19;
b) al Foglio 22, mappale 820 sub 12, via KA RX n. 49, piano S1, Categoria C/6, classe 1, superficie tot. 19 mq, rendita 59/86, per averlo acquistato con rogito notarile del 27/03/2020 a firma del Dott. , registrato in pari data al n. Persona_1
2529, trascritto il 30/03/2020 al Reg. Gen. 4154, a Reg. Part. 3266, esponeva di aver destinato l'immobile ad abitazione per sé per la figlia e per l'allora compagno
, attuale resistente. CP_1
Allegava che, nel marzo 2024, la relazione affettiva era cessata e deduceva di aver chiesto al di lasciare l'immobile di sua proprietà. CP_1
Esponeva che aveva chiesto termine per poter reperire altro immobile e che, CP_1
essendo divenuta intollerabile la convivenza, la aveva dovuto abbandonare Pt_1
l'abitazione con la propria figlia.
Lamentava che nonostante il lungo tempo trascorso, non aveva liberato CP_1
l'immobile e che, con lettera notificata il 2/09/2024, ricevuta dal destinatario il
10/09/2024, decorsi ormai 6 mesi dalla cessazione della convivenza, aveva formalmente intimato il rilascio, con concessione di un ulteriore termine di gg. 60, con scadenza il 10/11/2024.
3
Considerato che
il resistente non aveva lasciato l'immobile, nonostante la diffida, la ricorrente chiedeva che il giudice, accertato che occupava l'immobile senza CP_1
titolo, che questi venisse condannato all'immediato rilascio ed al pagamento della somma di euro 350 mensile quale indennità per occupazione dal marzo 2024.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa domanda. CP_1
In via pregiudiziale eccepiva l'improcedibilità della domanda, non essendo stata esperita la mediazione.
Nel merito deduceva di aver contribuito all'acquisto dell'immobile come si poteva deprendere dai versamenti immediatamente precedenti la stipula del rogito in data
18/02/2020 di € 5.000,00 e in data 26/03/2020 di ulteriori € 5.000,00, sia dai successivi ulteriori versamenti effettuati dal sul conto corrente bancario Intesa CP_1
AO SpA intestato alla medesima , per un totale di € 12.170,00, oltre ad un Pt_1
assegno di € 700,00 emesso in favore della signora il 14 maggio 2024 ed alla Pt_1
medesima consegnato.
Deduceva dunque che, in forza dei pagamenti effettuati doveva essere considerato
“proprietario di fatto”, anche perché, per mere ragioni di “opportunità” le parti pur avendo acquistato insieme l'immobile, avevano ritenuto di far figurare la sola Pt_1
quale proprietaria.
Sosteneva dunque di dover essere considerato comproprietario dell'immobile e, in subordine, chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto alla restituzione delle somme versate in favore della Pt_1
Concludeva come in atti.
All'udienza del 21.5.2025 le parti dichiaravano di essere disponibili a definire la controversia alle seguenti condizioni: rilascio dell'immobile libero da persone e dai beni mobili per cui il resistente reclama la proprietà e meglio indicati nella comparsa e nei documenti allegati, entro il 30 luglio 2025;
4 pagamento dell'indennità di occupazione maturata fino all'attualità in misura di euro
2500; versamento di euro 350 mensili dal mese di giugno e fino al rilascio (termine per il pagamento giorno 10 di ogni mese); spese compensate.
All'udienza del 17.9.2025 le parti riferivano che aveva provveduto CP_1
esclusivamente al versamento delle indennità per i mesi di giugno-settembre 2025 omettendo il versamento del credito pregresso peri ad euro 2500 ed il rilascio dell'immobile.
In diritto
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Sull'eccezione di improcedibilità
Ci si limita a considerare che la presente domanda è fondata sull'occupazione sine titulo e non su un contratto di comodato o locazione, con la conseguenza che la controversia non è soggetta a mediazione obbligatoria.
Nel merito
Sull'occupazione sine titulo
Il resistente allega di aver contribuito al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile sostenendo di essere comproprietario “di fatto” dello stesso.
La difesa è priva di fondamento.
Agli atti è depositato l'atto pubblico di acquisto dell'immobile da parte della
[...]
nel quale si da atto del pagamento del prezzo a mezzo mutuo bancario. Pt_1
5 Dall'esame della quietanza si evince inoltre che il pagamento è stato effettuato dalla
Pt_1
In ogni caso si osserva che il resistente non ha proposto domanda di simulazione del contratto di vendita in favore della con la conseguenza che l'acquisto del Pt_1
diritto di proprietà da parte della predetta non può essere contestato in alcun modo.
Accertata dunque la titolarità della proprietà in capo alla sola ricorrente, si deve concludere che non ha alcun titolo che possa giustificare l'occupazione CP_1
dell'immobile.
Per l'effetto la domanda principale proposta dalla deve essere accolta e Pt_1 CP_1
dovrà essere condannato al rilascio immediato dell'immobile libero da cose e persone.
Risarcimento danno
Si devono richiamare i principi espressi da Cassazione civile sez. un., 15/11/2022,
n.33645 secondo cui il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Da ciò discende che il danno per il proprietario, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento.
Le circostanze poste a base della domanda di risarcimento devono dunque essere allegate e provate specificamente dal proprietario che ha l'onere di allegare le specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto.
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso in esame il danneggiato si è limitato a dedurre di non poter utilizzare l'immobile senza allegare quale sia il danno patito, e cioè se il danno consista nel
6 mero non uso o piuttosto nel non poter locare o vendere l'immobile o ancora nell'aver dovuto sostenere spese per il pagamento del canone di locazione di altro immobile.
In assenza della prova dell'an del pregiudizio non può dunque essere invocata la sua quantificazione in via equitativa.
In assenza di precise allegazioni e di prova il pregiudizio può essere riconosciuto nei limiti del danno emergente conseguente al pagamento del corrispettivo per le utenze e i tributi locali nel periodo in cui l'immobile è stato utilizzato dal CP_1
Alla luce dei documenti in atti il danno deve essere determinato in complessivi euro
1250,19, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
Sulla domanda di restituzione delle versate sul conto corrente della Pt_1
La domanda deve essere qualificata come domanda riconvenzionale e come tale deve essere considerata inammissibile in quanto tardiva.
si è costituito oltre il termine dell'art 416 cpc e la domanda di CP_1
restituzione delle somme deve essere dichiarata inammissibile.
***
Accoglie parzialmente la domanda e, accertata l'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto del giudizio, condanna all'immediato rilascio dello stesso libero CP_1
da cose e persone.
Condanna il resistente al pagamento della somma di euro 1250,19 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del resistente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
Accoglie parzialmente la domanda e, accertata l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Nulvi, alla via KA RX n. 49, condanna CP_1
all'immediato rilascio dello stesso libero da cose e persone.
7 Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro
1250,19 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del resistente.
Condanna alla rifusione, in favore della , delle spese CP_1 Parte_1
del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 06/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2795 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv CARENTI PIETRO , che la rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
VIALE UMBERTO, 94 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv MARRAS
LAURA che lo rappresenta, giusta procura a margine C.F._4
dell'atto di citazione e lo difende
RESISTENTE
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
All'udienza del 30.9.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) accogliere il ricorso, per le ragioni in narrativa;
1 2) accertare e dichiarare che il sig. occupa senza titolo alcuno CP_1
l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra , sita in Nulvi, alla via Parte_1
KA RX n. 49 a far data dal mese di marzo 2024;
3) per l'effetto condannare a rilasciare immediatamente libero e CP_1
sgombero da persone e cose l'immobile sito in Nulvi, alla via KA RX n. 49, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di , oppure fissando Parte_1
contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
4) sempre per l'effetto condannare al pagamento della indennità di CP_1
occupazione nell'ammontare complessivo di € 6,300,00 a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente, pari al dovuto per l'occupazione senza titolo procrastinatasi dal mese di marzo 2024 al mese di settembre 2025.
5) in subordine condannare al pagamento della indennità di CP_1
occupazione a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Per il resistente a.- Contrariis reiectis;
b.- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'odierno ricorso per il mancato esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis e 5 del d. lgs 28/10;
c.- Nel merito, accertare e dichiarare che dal 2020 ad oggi ha versato CP_1
a titolo di mutuo la somma di € 12.870,00 e per l'effetto, respingere la richiesta di occupazione senza titolo nei confronti con conseguente diniego di ogni richiesta risarcitoria e/o indennità, concedendogli, in ogni caso, un congruo termine per reperire un immobile idoneo alla sua disabilità;
d.- Condannare la alla restituzione di quanto versato dal Parte_1 [...]
a titolo di mutuo per l'acquisto dell'immobile per cui è causa;
CP_1
2 e.- Con vittoria di onorari, diritti e spese;
f.- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga che l'occupazione dell'immobile sia da considerarsi senza titolo, compensare parte delle somme versate a titolo di indennità e condannare la alla restituzione della parte Pt_1
eccedente già versata sino all'effettivo rilascio.
g.- Con vittoria di onorari, diritti e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto con ricorso depositato il 26.11.2024, premesso di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Nulvi e distinto:
a) al Foglio 22, mappale 820 sub 2, via KA RX n. 49, piano T, Categoria A/3, classe 1, consistenza 4 vani, superficie tot. 88 mq, rendita 194,19;
b) al Foglio 22, mappale 820 sub 12, via KA RX n. 49, piano S1, Categoria C/6, classe 1, superficie tot. 19 mq, rendita 59/86, per averlo acquistato con rogito notarile del 27/03/2020 a firma del Dott. , registrato in pari data al n. Persona_1
2529, trascritto il 30/03/2020 al Reg. Gen. 4154, a Reg. Part. 3266, esponeva di aver destinato l'immobile ad abitazione per sé per la figlia e per l'allora compagno
, attuale resistente. CP_1
Allegava che, nel marzo 2024, la relazione affettiva era cessata e deduceva di aver chiesto al di lasciare l'immobile di sua proprietà. CP_1
Esponeva che aveva chiesto termine per poter reperire altro immobile e che, CP_1
essendo divenuta intollerabile la convivenza, la aveva dovuto abbandonare Pt_1
l'abitazione con la propria figlia.
Lamentava che nonostante il lungo tempo trascorso, non aveva liberato CP_1
l'immobile e che, con lettera notificata il 2/09/2024, ricevuta dal destinatario il
10/09/2024, decorsi ormai 6 mesi dalla cessazione della convivenza, aveva formalmente intimato il rilascio, con concessione di un ulteriore termine di gg. 60, con scadenza il 10/11/2024.
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Considerato che
il resistente non aveva lasciato l'immobile, nonostante la diffida, la ricorrente chiedeva che il giudice, accertato che occupava l'immobile senza CP_1
titolo, che questi venisse condannato all'immediato rilascio ed al pagamento della somma di euro 350 mensile quale indennità per occupazione dal marzo 2024.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa domanda. CP_1
In via pregiudiziale eccepiva l'improcedibilità della domanda, non essendo stata esperita la mediazione.
Nel merito deduceva di aver contribuito all'acquisto dell'immobile come si poteva deprendere dai versamenti immediatamente precedenti la stipula del rogito in data
18/02/2020 di € 5.000,00 e in data 26/03/2020 di ulteriori € 5.000,00, sia dai successivi ulteriori versamenti effettuati dal sul conto corrente bancario Intesa CP_1
AO SpA intestato alla medesima , per un totale di € 12.170,00, oltre ad un Pt_1
assegno di € 700,00 emesso in favore della signora il 14 maggio 2024 ed alla Pt_1
medesima consegnato.
Deduceva dunque che, in forza dei pagamenti effettuati doveva essere considerato
“proprietario di fatto”, anche perché, per mere ragioni di “opportunità” le parti pur avendo acquistato insieme l'immobile, avevano ritenuto di far figurare la sola Pt_1
quale proprietaria.
Sosteneva dunque di dover essere considerato comproprietario dell'immobile e, in subordine, chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto alla restituzione delle somme versate in favore della Pt_1
Concludeva come in atti.
All'udienza del 21.5.2025 le parti dichiaravano di essere disponibili a definire la controversia alle seguenti condizioni: rilascio dell'immobile libero da persone e dai beni mobili per cui il resistente reclama la proprietà e meglio indicati nella comparsa e nei documenti allegati, entro il 30 luglio 2025;
4 pagamento dell'indennità di occupazione maturata fino all'attualità in misura di euro
2500; versamento di euro 350 mensili dal mese di giugno e fino al rilascio (termine per il pagamento giorno 10 di ogni mese); spese compensate.
All'udienza del 17.9.2025 le parti riferivano che aveva provveduto CP_1
esclusivamente al versamento delle indennità per i mesi di giugno-settembre 2025 omettendo il versamento del credito pregresso peri ad euro 2500 ed il rilascio dell'immobile.
In diritto
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Sull'eccezione di improcedibilità
Ci si limita a considerare che la presente domanda è fondata sull'occupazione sine titulo e non su un contratto di comodato o locazione, con la conseguenza che la controversia non è soggetta a mediazione obbligatoria.
Nel merito
Sull'occupazione sine titulo
Il resistente allega di aver contribuito al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile sostenendo di essere comproprietario “di fatto” dello stesso.
La difesa è priva di fondamento.
Agli atti è depositato l'atto pubblico di acquisto dell'immobile da parte della
[...]
nel quale si da atto del pagamento del prezzo a mezzo mutuo bancario. Pt_1
5 Dall'esame della quietanza si evince inoltre che il pagamento è stato effettuato dalla
Pt_1
In ogni caso si osserva che il resistente non ha proposto domanda di simulazione del contratto di vendita in favore della con la conseguenza che l'acquisto del Pt_1
diritto di proprietà da parte della predetta non può essere contestato in alcun modo.
Accertata dunque la titolarità della proprietà in capo alla sola ricorrente, si deve concludere che non ha alcun titolo che possa giustificare l'occupazione CP_1
dell'immobile.
Per l'effetto la domanda principale proposta dalla deve essere accolta e Pt_1 CP_1
dovrà essere condannato al rilascio immediato dell'immobile libero da cose e persone.
Risarcimento danno
Si devono richiamare i principi espressi da Cassazione civile sez. un., 15/11/2022,
n.33645 secondo cui il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Da ciò discende che il danno per il proprietario, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento.
Le circostanze poste a base della domanda di risarcimento devono dunque essere allegate e provate specificamente dal proprietario che ha l'onere di allegare le specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto.
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso in esame il danneggiato si è limitato a dedurre di non poter utilizzare l'immobile senza allegare quale sia il danno patito, e cioè se il danno consista nel
6 mero non uso o piuttosto nel non poter locare o vendere l'immobile o ancora nell'aver dovuto sostenere spese per il pagamento del canone di locazione di altro immobile.
In assenza della prova dell'an del pregiudizio non può dunque essere invocata la sua quantificazione in via equitativa.
In assenza di precise allegazioni e di prova il pregiudizio può essere riconosciuto nei limiti del danno emergente conseguente al pagamento del corrispettivo per le utenze e i tributi locali nel periodo in cui l'immobile è stato utilizzato dal CP_1
Alla luce dei documenti in atti il danno deve essere determinato in complessivi euro
1250,19, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
Sulla domanda di restituzione delle versate sul conto corrente della Pt_1
La domanda deve essere qualificata come domanda riconvenzionale e come tale deve essere considerata inammissibile in quanto tardiva.
si è costituito oltre il termine dell'art 416 cpc e la domanda di CP_1
restituzione delle somme deve essere dichiarata inammissibile.
***
Accoglie parzialmente la domanda e, accertata l'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto del giudizio, condanna all'immediato rilascio dello stesso libero CP_1
da cose e persone.
Condanna il resistente al pagamento della somma di euro 1250,19 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del resistente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
Accoglie parzialmente la domanda e, accertata l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Nulvi, alla via KA RX n. 49, condanna CP_1
all'immediato rilascio dello stesso libero da cose e persone.
7 Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro
1250,19 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del resistente.
Condanna alla rifusione, in favore della , delle spese CP_1 Parte_1
del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 06/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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