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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 22 luglio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1223/2025 R.G., avente ad oggetto “altri istituti del diritto delle locazioni” (codice 144999), promossa da
(c.f. , come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Cristina Moro, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
(c.f. ), come rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv.to Cristina Moro, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso a verbale d'udienza 22 luglio 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dato atto dell'intervenuta risoluzione del rapporto di locazione concluso tra le parti in data 1/10/2022 accertare e dichiarare, per le causali di cui a premessa, la sussistenza in capo al Sig. nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
residente in [...] e , C.F._1 CP_1
pagina 1 di 4 nato ad [...] il [...] , residente in [...]
Parini 37b del diritto di credito dai medesimi vantato nei confronti di Controparte_2
nata a [...] ( PG) il 18/09/1989 C.F. attualmente residente in C.F._3
Vercelli, Via Attone Vescovo 24 .pari complessivamente ad Euro 2.176,26 oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo calcolati sulla base del DLGS 9/11/2012 n. 192 e del D.L.
5/05/2015 n. 51 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la resistente a corrispondere agli esponenti tale somma o altra veriore diversa somma quale risulterà in corso di causa;
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, e Parte_1 CP_1
erano ad esporre come:
[...]
1) avessero concesso in locazione ad uso abitativo, con contratto sottoscritto in data 01 ottobre 2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Alessandria, in data 20 ottobre 2022 al n.° 5369, serie 3T, a l'immobile sito in Controparte_2
Alessandria (AL), Corso Carlo Marx, civico numero 71/9, piano 4, posto all'interno del
“Condominio Città Nuova”;
2) la conduttrice avesse spontaneamente rilasciato l'immobile stesso in data 10 marzo
2024;
3) al momento del rilascio, tuttavia, fossero rimasti insoluti:
a) € 182,00, a titolo di spese condominiali relative all'esercizio 2023/2024 (come da riparto consuntivo approvato dall'assemblea condominiale e versato agli atti);
b) € 1.306,89, al netto di acconto già versato, a titolo di spese di riscaldamento
(come da estratto conto “Energywave”, società erogatrice del relativo servizio, versato agli atti);
c) € 687,37, a titolo di spese per fornitura di energia elettrica (come da fatture
“Enel Energia” società erogatrice del relativo servizio, parimenti versate agli atti);
4) al versamento delle suddette somme avessero quindi provveduto i proprietari stessi
(come da estratti conto versati agli atti):
Rimasti inevasi i solleciti di pagamento ella inoltrati per tali voci di credito, tutte contrattualmente pertoccanti alla conduttrice, e sono Parte_1 CP_1 quindi ora a chiedere condanna di al versamento dell'importo Controparte_2 complessivo di € 2.176,26, oltre interessi come da domanda.
pagina 2 di 4 RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Deve ribadirsi altresì la contumacia della resistente non Controparte_2 costituitasi in giudizio, ancorché regolarmente notificata in data 20 giugno 2025 dell'atto introduttivo dello stesso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, nei termini ella assegnati.
La domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta.
In ordine, difatti, al mancato versamento degli oneri accessori inerenti la locazione, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle fatture emesse dalle società erogatrici dei servizi di riscaldamento e fornitura di energia elettrica all'interno dell'immobile (saldate della proprietà) e del preventivo approvato in sede condominiale del bilancio di competenza lo stesso afferenti (tutti tempestivamente versati agli atti), non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Dato atto dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione in data 10 marzo 2024, altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua, riconosciuta la correttezza dei conteggi da parte ricorrente formulati in ordine alla, complessiva, consistenza debitoria da parte resistente sino ad oggi maturata, che in conformità decidere.
In ordine al saggio degli interessi sulla somma riconoscenda, esso deve tuttavia computarsi in misura legale dal dovuto alla data di proposizione della causa (21 maggio 2025) ed in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data di introduzione della causa stessa al saldo effettivo
(art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio,
pagina 3 di 4 introduttiva e decisoria, previa sua riduzione in misura prossima al 12%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- condanna al pagamento, in favore di e Controparte_2 Parte_1
dell'importo di € € 2.176,26 (duemilacentosettantasei/26), oltre interessi CP_1
in misura legale dal dovuto alla data di proposizione della causa (21 maggio 2025) ed in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data di introduzione della causa stessa al saldo effettivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite nel presente Controparte_2
giudizio da e affrontate che, in favore degli stessi, si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
125,00 (centoventicinque/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 22 luglio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1223/2025 R.G., avente ad oggetto “altri istituti del diritto delle locazioni” (codice 144999), promossa da
(c.f. , come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Cristina Moro, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
(c.f. ), come rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv.to Cristina Moro, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso a verbale d'udienza 22 luglio 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dato atto dell'intervenuta risoluzione del rapporto di locazione concluso tra le parti in data 1/10/2022 accertare e dichiarare, per le causali di cui a premessa, la sussistenza in capo al Sig. nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
residente in [...] e , C.F._1 CP_1
pagina 1 di 4 nato ad [...] il [...] , residente in [...]
Parini 37b del diritto di credito dai medesimi vantato nei confronti di Controparte_2
nata a [...] ( PG) il 18/09/1989 C.F. attualmente residente in C.F._3
Vercelli, Via Attone Vescovo 24 .pari complessivamente ad Euro 2.176,26 oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo calcolati sulla base del DLGS 9/11/2012 n. 192 e del D.L.
5/05/2015 n. 51 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la resistente a corrispondere agli esponenti tale somma o altra veriore diversa somma quale risulterà in corso di causa;
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, e Parte_1 CP_1
erano ad esporre come:
[...]
1) avessero concesso in locazione ad uso abitativo, con contratto sottoscritto in data 01 ottobre 2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Alessandria, in data 20 ottobre 2022 al n.° 5369, serie 3T, a l'immobile sito in Controparte_2
Alessandria (AL), Corso Carlo Marx, civico numero 71/9, piano 4, posto all'interno del
“Condominio Città Nuova”;
2) la conduttrice avesse spontaneamente rilasciato l'immobile stesso in data 10 marzo
2024;
3) al momento del rilascio, tuttavia, fossero rimasti insoluti:
a) € 182,00, a titolo di spese condominiali relative all'esercizio 2023/2024 (come da riparto consuntivo approvato dall'assemblea condominiale e versato agli atti);
b) € 1.306,89, al netto di acconto già versato, a titolo di spese di riscaldamento
(come da estratto conto “Energywave”, società erogatrice del relativo servizio, versato agli atti);
c) € 687,37, a titolo di spese per fornitura di energia elettrica (come da fatture
“Enel Energia” società erogatrice del relativo servizio, parimenti versate agli atti);
4) al versamento delle suddette somme avessero quindi provveduto i proprietari stessi
(come da estratti conto versati agli atti):
Rimasti inevasi i solleciti di pagamento ella inoltrati per tali voci di credito, tutte contrattualmente pertoccanti alla conduttrice, e sono Parte_1 CP_1 quindi ora a chiedere condanna di al versamento dell'importo Controparte_2 complessivo di € 2.176,26, oltre interessi come da domanda.
pagina 2 di 4 RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Deve ribadirsi altresì la contumacia della resistente non Controparte_2 costituitasi in giudizio, ancorché regolarmente notificata in data 20 giugno 2025 dell'atto introduttivo dello stesso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, nei termini ella assegnati.
La domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta.
In ordine, difatti, al mancato versamento degli oneri accessori inerenti la locazione, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle fatture emesse dalle società erogatrici dei servizi di riscaldamento e fornitura di energia elettrica all'interno dell'immobile (saldate della proprietà) e del preventivo approvato in sede condominiale del bilancio di competenza lo stesso afferenti (tutti tempestivamente versati agli atti), non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Dato atto dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione in data 10 marzo 2024, altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua, riconosciuta la correttezza dei conteggi da parte ricorrente formulati in ordine alla, complessiva, consistenza debitoria da parte resistente sino ad oggi maturata, che in conformità decidere.
In ordine al saggio degli interessi sulla somma riconoscenda, esso deve tuttavia computarsi in misura legale dal dovuto alla data di proposizione della causa (21 maggio 2025) ed in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data di introduzione della causa stessa al saldo effettivo
(art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio,
pagina 3 di 4 introduttiva e decisoria, previa sua riduzione in misura prossima al 12%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- condanna al pagamento, in favore di e Controparte_2 Parte_1
dell'importo di € € 2.176,26 (duemilacentosettantasei/26), oltre interessi CP_1
in misura legale dal dovuto alla data di proposizione della causa (21 maggio 2025) ed in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data di introduzione della causa stessa al saldo effettivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite nel presente Controparte_2
giudizio da e affrontate che, in favore degli stessi, si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
125,00 (centoventicinque/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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