Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933, concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933, concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950.