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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 902 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
PASTORINO CLIZIA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Pt_1 Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 25.07.2021 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 13, parte II, serie A, Uff. 1 anno 2021, alle condizioni di seguito esposte:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
ordinare al Parte_1 Parte_2
Comune di Savona (SV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del predetto comune anno 2021, parte 2, Serie A, n 13; omologare le seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. la casa coniugale con le relative pertinenze ed i relativi arredi, sita Savona, Piazza Lavagnola
18/2, di proprietà di entrambi i coniugi sulla quale grava mutuo fondiario con iscrizione di ipoteca contratto con Banca Intesa LO resta nella disponibilità della SI.ra , la quale vi Parte_1
continuerà a vivere. Il SI. ha già trasferito altrove la propria residenza e ritirato i propri Pt_2
effetti personali;
3. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti concordemente manifestano la loro volontà che la SI.ra acquisti e il SI. venda la Parte_1 Parte_2
quota di comproprietà di quest'ultimo pari al 50% della proprietà della casa coniugale,
appartamento sito in Savona, Piazza Lavagnola 18/2 censita al Catasto Fabbricati del predetto comune, foglio 51, particella 102, sub 14, zona cens.1, cat. A/3, cl.1, 5,5 vani, rendita catastale
€.#326,66 con contestuale accollo del mutuo in capo alla SI.ra , costituente il prezzo Parte_1
dell'acquisto e liberazione del SI. ; Pt_2
4. Le parti si impegnano a presentarsi innanzi al Notaio che verrà indicato da parte acquirente per la sottoscrizione della compravendita della quota di 1/2 di proprietà del SI. , del Parte_2
predetto immobile, a favore della SI.ra e contestuale accollo del mutuo da parte di Parte_1
quest'ultima a titolo di corrispettivo per il trasferimento del 50% della quota di immobile di proprietà
del SI. , impegnandosi la SI.ra al pagamento delle relative rate sino all'estinzione; Pt_2 Pt_1
5. L'accollo del mutuo da parte della SI.ra è l'unica obbligazione assunta dalla stessa che Pt_1
non si assume alcuna responsabilità in ordine all'operato/accettazione da parte della Banca in merito alla liberazione del SI. ; Pt_2
6. La SI.ra dichiara fin da ora che, nulla oppone alla liberazione, da parte della Banca Pt_1
Intesa LO, del SI. da ogni obbligo e/o garanzia nei confronti dell'istituito che ha Pt_2
erogato il mutuo, essendo, eventualmente e se necessario, disponibile ad indicare un nuovo soggetto che possa sostituire il SI. come garante, anche in questo caso la SI.ra non si assume Pt_2 Pt_1
alcuna responsabilità in ordine all'operato/accettazione da parte della Banca in merito alla liberazione del SI. ; Pt_2
7. La fissazione della data del Rogito nanti il Notaio indicato dal coniuge acquirente è subordinata alla delibera della Banca Intesa LO di accollo del mutuo da parte della SI.ra e di Pt_1
contestuale e totale liberazione del SI. ; Pt_2
8. verificata la condizioni di cui all'art. 7) la SI.ra a definizione di ogni rapporto economico Pt_1
tra le parti, si è impegnata e ha già versato, in data 11.05.2025, al SI. la somma di €. Pt_2
#5.000,00;
9. In alternativa, se non si giungesse all'atto definitivo dell'accollo del mutuo da parte della SI.ra la casa coniugale verrà messa in vendita, sia privatamente sia conferendo l'incarico, non in Pt_1
esclusiva, a più agenzie immobiliari. La vendita dovrà avvenire ad un prezzo che sia congruo all'effettivo valore di mercato dell'immobile. Con la compravendita dovrà essere estinto, se ancora acceso, in parti uguali il mutuo ipotecario e il residuo del prezzo della compravendita, se esistente,
verrà ripartito riconoscendo €.#15.000,00 al SI. ed €.#16.891,80 alla SI.ra mentre Pt_2 Pt_1
la parte residua sarà divisa in parti uguali. Nel caso in cui, estinto il mutuo, il residuo del prezzo della compravendita fosse inferiore alla somma delle due quote sopra indicate e, quindi, inferiore ad
€. 31.891,80 l'importo verrà diviso in parti uguali. In tale caso, il SI. dovrà restituire Pt_2
l'importo di €. 5.000,00 già ricevuto.
10. Le parti concordano, altresì, che fino al trasferimento di proprietà dell'immobile alla SI.ra ovvero a terzi, le spese ordinarie e straordinarie verranno ripartite secondo legge mentre le Pt_1
rate del mutuo, dopo che l'immobile sarà rilasciato dal SI. , resteranno integralmente a Pt_2
carico della SI.ra Pt_1
11. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra e di aver provveduto, ad eccezione di quanto previsto sopra, a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, con gli adempimenti ai punti che precedono, non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12. previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Le spese sono integralmente compensate fra le parti.”
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 12.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo