Articolo 4 della Legge 24 luglio 1962, n. 1104
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 agosto 1962
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Versione
6 marzo 2011
Art. 4. (( 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare ))
Entrata in vigore il 6 marzo 2011
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