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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7929 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6210/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia A. Parte_1
Pastore per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Baroni, dall'avv. Lorenzo Zanotti, dall'avv. Federica Carelli e dall'avv. Margherita Massarotti per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: retribuzione. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 20 febbraio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
- di essere dipendente della società resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, inquadramento nel livello V del c.c.n.l. commercio e mansioni di addetto alla sicurezza;
- di essersi assentato dal lavoro per un periodo di sei mesi, dal 23 ottobre 2023 al 26 aprile 2024, opponendo alla datrice di lavoro il proprio rifiuto allo svolgimento dall'attività lavorativa presso il punto vendita di Anzio, ove egli era stato illegittimamente trasferito;
- di aver ricevuto, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata, l'irrogazione di quattro sanzioni disciplinari, consistite nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, con lettere del 30 dicembre 2023, 13 febbraio 2024, 3 aprile 2024 e 27 maggio 2024, sebbene in trasferimento dalla sede di CA ON a quella di Anzio sia stato dichiarato nullo dal Tribunale di Roma con sentenza del 18 aprile 2024, n. 4638;
- di non aver percepito, per l'effetto, la retribuzione relativa all'intero periodo di assenza dal lavoro. Alla stregua di queste premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Roma di “condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 10.992,53 come da conteggio in atti a titolo di retribuzioni perse dal 23.10.2023 (prima offerta delle prestazioni lavorative con lettera del 5.6.2023) al 26.4.2024 di ripresa effettiva del servizio, a titolo di adempimento retributivo ex art. 2094 cod. civ. o a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando sotto plurimi motivi la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di memorie difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, le domande attoree non possono trovare accoglimento. È pacifico che il ricorrente sia stato trasferito dalla sede di CA ON a quella di Anzio, peraltro mentre era in malattia, che ivi il lavoratore non abbia mai preso servizio e che abbia, invece, offerto la prestazione lavorativa, sia all'atto del trasferimento, che al momento di rientro dalla malattia, presso la sede originaria. Dette circostanze, non in contestazione, sono peraltro di riscontro documentale (cfr. doc. nn. 7, 15, 18 e 20 del ricorso), come è di riscontro documentale la circostanza che il Tribunale di Roma, con sentenza - non impugnata - n. 4638/2024 del 18 aprile 2024, abbia dichiarato nullo il trasferimento (cfr. doc. n. 19 del ricorso).
2 Parimenti, emerge che il datore di lavoro abbia comminato quattro sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata dal lavoro (cfr. doc. nn. 11, 12, 13 e 14 del ricorso). Nel presente giudizio non è stata proposta impugnazione delle sanzioni, ma soltanto richiesta la corresponsione della retribuzione non erogata dalla parte datoriale, sul presupposto che la prestazione non è stata svolta, ma solo offerta sul luogo di lavoro ove la prestazione avrebbe dovuto essere resa (cioè presso la sede di CA ON). Sicché il thema decidendum riguarda non il corretto esercizio del potere disciplinare datoriale, non direttamente censurato, ma il diritto del lavoratore trasferito con provvedimento di cui è stata successivamente accertata la nullità per difetto delle condizioni previste dall'art. 2103 c.c., di rifiutarsi di rendere la prestazione lavorativa nella nuova sede di servizio, sollevando eccezione di inadempimento e mantenendo il diritto al pagamento del trattamento retributivo.
3. Il contratto di lavoro è prestazioni corrispettive, nel cui sinallagma rientra l'obbligazione principale del prestatore di rendere la propria attività lavorativa, a fronte della quale matura il diritto di ricevere il corrispondente trattamento retributivo. Non è dubbio che il trasferimento dichiarato nullo non ha prodotto effetti, come in generale tutti gli atti nulli, sicché il lavoratore ha diritto a essere riammesso presso la sede di Roma, come in effetti accaduto a seguito della sentenza resa sul punto dal Tribunale. Né, peraltro, la parte datoriale ha contestato la decisione giudiziale in merito, ormai passata in giudicato. L'oggetto di causa, per contro, riguarda il diritto anche al pagamento della retribuzione per il periodo in cui la prestazione non è stata resa, nel quale, cioè, il ricorrente ha ritenuto di assentarsi dal lavoro, e quindi di rifiutare totalmente la prestazione lavorativa, quale reazione al trasferimento illegittimo. Posto che, l'inadempimento datoriale non attiene a tutti gli aspetti del rapporto sinallagmatico, ma al solo luogo di esecuzione della prestazione, al fine di stabilire se possa operare la regola dettata dall'art. 1460, comma 2, c.c. occorre svolgere un bilanciamento di interessi sulla base delle circostanze ritualmente e tempestivamente allegate in giudizio.
4. In tale ottica, già da tempo la Corte di legittimità ha chiarito che nel caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze, conforme a buona fede (cfr. Cass., sez. lav., n. 14138 dell'1 giugno 2018, con cui la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio in ragione dell'offerta della prestazione presso l'ufficio originario
3 e delle addotte esigenze familiari di assistenza dei genitori inabili conviventi, avuto riguardo alla distanza del luogo di nuova destinazione). Tuttavia, al fine di prevenire comportamenti pretestuosi e abusivi che alternino alla radice il sinallagma del rapporto, la Corte regolatrice ha anche precisato che in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore a eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (cfr. Cass., sez. lav. n. 11408 dell'11 maggio 2018 e Cass., sez. lav., n. 21391 del 13 agosto 2019). Quest'ultima pronuncia, in particolare, ha così ricostruito “il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum
- alla quale è riconducibile il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione fondata sulla allegazione dell'inadempimento, anche parziale, del datore di lavoro -, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse. E' dunque necessario, in caso di inadempienze reciproche, far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma, e tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria (v. Cass. n. 1168 del 2000 e 8621 del 2001, n. 5444 del 2002, n. 16530 del 2003, 16822 del 2003, n. 10477 del 2004, n. 20678 del 2005, n. 11430 del 2006; cfr. pure n. 13627 del 2017). Occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (v. tra le altre, Cass. n. 2720 del 2009 e n. 16822 del 2003).
9. Più recentemente è stato precisato che, in caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 cod. civ., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione
4 lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, cod. civ. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (Cass. n. 11408 del 2018). E' stato così affermato (Cass. n. 11408 del 2018, in motivazione) che "l'inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà, quindi, essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2, cod. civ. secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. La relativa verifica, in coerenza con le richiamate caratteristiche del rapporto di lavoro, dovrà essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell'ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, della entità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35, 36 e 41 Cost.. Tale verifica è rimessa all'esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi”.
5. Sulla base di tali principi, consolidati in seno al Supremo Collegio e ai quali questo Tribunale ritiene di dare continuità – non essendo stati prospettati argomenti che possano indurne una rimeditazione – occorre osservare che nell'atto introduttivo – che vale a fissare il contenuto allegativo dei fatti di causa, orientando anche il diritto di difesa della resistente – nulla è stato esplicitato dal lavoratore, il quale non ha fornito elementi da cui desumere l'importanza dell'inadempimento della controparte nella sua sfera organizzativa personale e familiare, non specificando qualcosa nemmeno sotto il profilo della distanza tra le due sedi, dei collegamenti e del tempo aggiuntivo eventualmente necessario, ma assumendo, in sostanza, che a fronte della nullità del trasferimento nessuna prestazione sia esigibile presso la nuova sede. Per contro, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, egli avrebbe dovuto rendere la prestazione nel luogo comandato, ove la cosa fosse stata esigibile in ottica del principio di cooperazione per la realizzazione del programma negoziale nei limiti di un ragionevole sacrificio, salvo poi richiedere eventualmente il risarcimento del
5 danno per il tempo maggiore impiegato a raggiungere la sede di lavoro e i costi di benzina aggiuntivi o gli altri eventuali danni subiti. In assenza di ciò e, in particolare, non avendo il ricorrente nemmeno profilato le ragioni per le quali il sacrificio impostogli per rendere la prestazione presso la nuova sede sarebbe irragionevole – salvo, come detto, il diritto al risarcimento del danno –, il rifiuto del lavoratore non può operare in modo automatico e apodittico per la sola nullità del trasferimento, sicché non ricorre il diritto al pagamento della retribuzione, avendo il lavoratore interrotto il sinallagma tra le obbligazioni nascenti dal rapporto.
6. Le spese seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022 e con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo di € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 4 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo
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