Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6790/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II Sezione civile
in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'Appello, in per-
sona del Dott. Diego Ragozini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6790 R.G. dell'anno 2023, avente ad ogget-
to: appello avverso sentenza n. 28406/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di
Napoli, nel giudizio civile rubricato al numero R.G. 15145/2019, depositata in data 29.07.2022 non notificata.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angela Fiore domiciliata in Napoli alla Via G. A. Campano n. 3 Sc. G.
- Appellante-
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tortorano domici- P.IVA_1
liato in Napoli alla Via Dei Mille n. 40.
• Appellata –
1
, C.F. residente in [...]al- Controparte_2 C.F._2
la Via Com. Marano Is. A, Sc. B.
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI
Con note scritte il procuratore della parte appellante si riporta all'atto in-
troduttivo del presente giudizio e a tutti gli scritti successivi ed insiste per l'accoglimento dell' appello con vittoria di spese e competenze professionali,
nonché attribuzione al procuratore antistatario e chiede assegnarsi la causa in de-
cisione. Il procuratore dell'appellata si riporta integralmente Controparte_3
ai propri scritti difensivi tutti versati in atti e da ultimo, alla comparsa conclusio-
nale depositata telematicamente nei termini di legge e conclude per il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze, e chiede riservarsi la causa in deci-
sione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale in primo grado.
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudi- Parte_1
ce di Pace di Napoli, la e per sentire Controparte_3 Controparte_4
accogliere le conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 c.c.,
l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro di cui è causa della SI.ra
, quale proprietaria del motociclo Piaggio VE tg. Controparte_2
DE58977; 2) Per l'effetto, condannare la in Controparte_1
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persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il responsabile ci-
vile, ovvero ciascuno per il proprio titolo al risarcimento dei danni in favore
dell'attore, che verranno quantificati in corso di causa, e/o nella somma che do-
vesse risultare in seguito all'espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione mo-
netaria ed interessi dal dì del fatto al soddisfo;
3) Condannare la convenuta la
in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_1
re, in solido con il responsabile civile, ovvero ciascuno per il proprio titolo al
pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre rimborso
spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistata-
rio.”
A fondamento della domanda, il sosteneva che: Pt_1
“Il giorno 10.02.2018, verso le ore 19.30 circa, il motociclo Honda SH tg.
EL01589, di proprietà di , percorreva regolarmente ed a moderata Parte_1
andatura in Napoli la Via Calata Capodichino, e procedeva in direzione Piazza
Carlo III, allorquando veniva improvvisamente urtato e danneggiato dal motoci-
clo Piaggio VE tg. DE58977, di proprietà della SI.ra Controparte_2
ed assicurato per la con la CP_5 Controparte_1
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il conducente del motociclo
Piaggio VE tg. DE58977, nell'effettuare una manovra di sorpasso, non cal-
colava correttamente le dovute distanze finendo così inevitabilmente per urtare
con la sua fiancata destra la fiancata sinistra del motociclo Honda SH 300 tg.
EL 01589, di proprietà di . Pt_1
Per effetto del violento urto subito, il motociclo Honda SH 300 tg. EL
01589 rovinava con il suo laterale destro prima sul posteriore sinistro
dell'autovettura Opel Meriva tg. CN 474 FS e poi cadeva infine al suolo.
3
A causa del descritto impatto, il motociclo Honda SH 300 tg. EL 01589, di
proprietà di , riportava ingenti danni alle sue fiancate sinistra e de- Parte_1
stra”.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 15145/2019. Alla prima udienza di trattazione, con comparsa di costituzione e risposta, si costitutiva in giudizio la convenuta compagnia assicuratrice, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda, di cui chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze professionali. Nella stessa udienza, il procuratore dell'attore articolava prova testimoniale ed indicava quale testimone il SI.
[...]
, che veniva escusso all'udienza del 06.11.2020. Testimone_1
All'esito della prova testimoniale, il Giudice di Pace ammetteva la Consu-
lenza Tecnica, e dopo il rituale deposito della stessa e rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione, il Giudice di Pace si riservava in decisione.
Con sentenza n. 28406/2022 depositata in data 29.07.2022, non notificata,
il Giudice di Pace così provvedeva:
“Il Giudice di Pace di Napoli definitivamente pronunciando sulla doman-
da proposta da contro in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nonché , ogni contra- Controparte_2
ria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedo:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Rigetta la domanda di parte attrice perché non provata;
3. Condanna al pagamento degli onorari del presente giudi- Parte_1
zio, a favore di liquida in € 1.205,00, oltre Controparte_6
rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e Cpa nella misura di legge;
4. Dichiara integralmente a carico di parte attrice tutte le spese di giudi-
4
zio e le spese di CTU;
5. Sono compensate le spese con la parte convenuta contumace;
6. Onera la cancelleria di inoltrare copia della presente sentenza e stral-
cio della deposizione testimoniale resa da alla Procura della Testimone_2
Repubblica per l'informativa sul succitato teste ex art. 135, comma 3 quater -
Codice delle assicurazioni per gli accertamenti di legge. Cosi deciso in Napoli
26.07.2022”.
Il giudizio di secondo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appel- Parte_1
lo avverso la sentenza n. 28406/2022 del Giudice di Pace di Napoli resa nel pro-
cedimento RG n. 15145/2019 con la quale è stata rigettata la domanda diretta a conseguire, nei confronti di e il risar- Controparte_3 Controparte_4
cimento dei danni a cose subiti dal motoveicolo targato EL01589 nella proprietà
di . Parte_1
Il adiva il Tribunale in funzione del Giudice dell'appello per otte- Pt_1
nere, in riforma dell'impugnato provvedimento, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado e per i motivi esposti nell'atto di appello, chiedeva:
“Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata senten-
za resa dal Giudice di Pace di Napoli, IX Sezione Civile, Dott.ssa Annunziata
Pesce, n. 28406/2022 depositata in data 29.07.2022, accertare e dichiarare, in
virtù di quanto sopra precisato, in favore del SI. il pagamento del- Parte_1
la somma di € 2.072,89 (IVA inclusa), così come risultante dalla CTU espletata
nel primo grado di giudizio. Per l'effetto della predetta declaratoria, condannare
parti appellanti, in solido o alternativamente tra loro, al pagamento delle spese e
competenze di lite del doppio grado di giudizio, nonché alle spese di CTU soste-
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nute. Il tutto con attribuzione al procuratore antistatario”.
Seppure ritualmente evocata, rimaneva contumace an- Controparte_2
che nel secondo grado di giudizio.
Si costituiva nel grado di appello la che per tutti i Controparte_3
motivi dedotti nell'atto di costituzione chiedeva: “Rigettare l'appello proposto
dal sig. perché inammissibile, improcedibile, nullo e, comunque, in- Parte_1
fondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 28406/2022 del
26-29.07.2022 del Giudice di Pace di Napoli, nella persona della Dott.ssa Pesce
della IX sezione civile. In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi
in cui fosse ritenuto anche solo parzialmente fondato lo spiegato atto di grava-
me, accertare e dichiarare la corresponsabilità del sig. nella cau- Parte_1
sazione del sinistro di cui è causa e, conseguentemente, ridurre proporzional-
mente la quota di risarcimento in favore dell'istante e di competenza della com-
parente società; Rigettare qualsiasi richiesta attorea in ordine al quantum;
Il
tutto con vittoria di spese di lite ed onorari del presente grado di giudizio”.
Accertato il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio di primo grado,
come da certificazione della cancelleria depositata agli atti, ma attesa l'allegazione di entrambe le produzioni delle parti del primo grado di giudizio,
nonché l'allegazione della copia integrale dei verbali di causa del primo grado di giudizio, pacificamente condivisi dalle parti costituite, il Giudice, lette le note per l'udienza del 2.5.25, e discussa la causa, si osserva.
*****
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Preliminarmente si dichiara la contumacia della parte appellata CP_2
e la tempestività del proposto gravame.
[...]
Ancora in via preliminare, va superata l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., per i motivi di seguito esposti.
A tal riguardo la difesa della appellata eccepisce l'inammissibilità̀ dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché́ parte appellante non avrebbe rispet-
tato le prescrizioni contenute nella suddetta norma, come novellata dal d.lgs. n.
149/2022. L'avversa difesa non avrebbe indicato, a suo dire, gli specifici capi della decisione di primo grado che intendeva impugnare, limitandosi solo a rico-
piare alcune parti della sentenza, ovvero, nel gravame non sarebbero specificate le analitiche censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure.
Invero tale eccezione risulta superata, atteso che, nell'atto di appello si ravvisa la specifica indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Infatti, secondo un ormai pres-
soché consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 7675/2019) “Il
vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1,
c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individua-
zione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa,
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alterna-
tivo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
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permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale,
come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità ri-
spetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
La sentenza in commento si pone in linea con le indicazioni delle S.U. del-
la Cassazione del 16.11.2017 n. 27199 e della successiva giurisprudenza di legit-
timità e di merito citandosi (da ultimo ed ex pluribus, Cass.27.06.2018 n. 16914,
Cass. 23.11.2018 30450, Corte di Appello Firenze 18.09.2018 n. 2093, Corte di
Appello Milano 22.10.2018 4556, Corte di Appello Roma 16.11.2018 n. 7225,
Corte di Appello Bari 05.02.2019 n. 125, Corte di Appello Catanzaro 20.02.2019
n. 355).
Per tutto quanto sopra motivato, l'appello è proponibile ed ammissibile.
Il merito dell'appello.
Parte appellante censura la sentenza del giudice di prime cure sostanzial-
mente sotto il profilo dell'erronea considerazione del materiale probatorio acqui-
sito, con particolare riferimento all'errata valutazione sulla attendibilità del teste,
che lo porta a considerare non provato il fatto storico dell'incidente.
In merito alla valutazione di inattendibilità del teste Testimone_3
occorre far riferimento al dettato dell'art. 135 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle as-
sicurazioni private) che al comma 3- quater statuisce: “Nelle controversie civili
promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei
danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine,
possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della
Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi
nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni regi-
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strati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a
testimoniare”.
Orbene tale normativa fa riferimento ad un obbligo di informativa da parte del giudicante alla Procura della Repubblica, nel caso in cui siano state documen-
tate, ovvero emergessero, gli elementi determinativi di tale obbligo, vale a dire la ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni. Non prescrivendo alcuna indicazione alla quale il giudi-
cante debba attenersi sulla valutazione dell'attendibilità del testimone e delle di-
chiarazioni da egli rese, e non potrebbe essere altrimenti essendo tale potere espressione del libero convincimento del giudice che deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
Nel caso di specie risulta che il abbia reso dichiarazione Testimone_2
testimoniale all'udienza di assunzione della prova celebratasi in data 06.11.2020.
Nel corso di tale testimonianza lo stesso ha dichiarato “ Ho reso testimo-
nianza una volta tre anni fa”.
Dalle risultanze IVASS elaborate sul codice fiscale del , Testimone_2
si evidenziano – nella qualità di testimone – altre cinque ricorrenze, oltre quella del giudizio di primo grado. Tuttavia le ricorrenze da poter prendere in conside-
razione ai fini dell'art. 135 cda, sono limitate all'arco temporale del quinquennio antecedente alla data del 06.11.2020, limitandosi dunque le ricorrenze ricadenti nelle prescrizioni di cui al predetto articolo solo a quelle segnalate dalla data del
06.11.2015.
Pertanto, attenendosi all'arco temporale indicato dalla normativa, l'unica ricorrenza registrata nel lasso temporale indicato è quella richiamata dalla scheda
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IVASS in data 28.03.2016, non trovando dunque applicazione al caso di specie il dettato dell'art. 135, comma 3 quater, C.D.A.
Venendo alla valutazione sull'inattendibilità del teste, il Giudice di prime cure così motiva: “Va inoltre evidenziato che il SI. durante Testimone_2
l'espletamento della prova dichiarava in pieno contrasto con la documentazione
della Banca Ivass prodotta dall'assicurazione convenuta : - Ho reso testimo-
nianza una volta tre anni fa - Tutto ciò non può non incidere negativamente sul
giudizio de quo e sulla ricostruzione del fatto e sulla veridicità del sinistro per
cui è causa ovvero sull'an debeatur, di cui alla prova espletata in quanto l'unico
teste escusso è a parere della scrivente da ritenersi non attendibile”.
Tuttavia alla luce di quanto sopra motivato, effettivamente il ha Tes_2
reso una sola dichiarazione testimoniale nel quinquennio antecendente alla data del 06.11.2020, oltre quella assunta in tale data, non assumendo rilievo l'imprecisione nella indicazione dell'anno in cui è stata resa. Pertanto le dichia-
razioni rese dal teste non contrastano con le risultanze delle schede.
Dunque il giudizio sulla inattendibilità del teste del giudice di prime cure,
fondato esclusivamente su tale elemento, e da cui è derivata la pronuncia del mancato raggiungimento della prova dell'an, non trova condivisione dal Giudice
del gravame.
Passando all'esame del quadro probatorio concretizzatosi nel corso del procedimento, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ri-
tenere che l'incidente si sia verificato nei termini esposti dall'attore e che i danni subito dal motoveicolo targato EL01589, di proprietà , siano causalmente Pt_1
riconducibili all'evento riferito in citazione causato ad opera del motoveicolo tg.
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DE58977, di proprietà e garantito per la rca dalla . CP_2 Controparte_3
Le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione del teste , dalla quale è emerso chiaramente Tes_2
il verificarsi del fatto storico – la manovra di sorpasso del motoveicolo targato
DE58977 ed il tamponamento in danno al motoveicolo targato EL01589 - ed i danni riportati da quest'ultimo, nonché l'impatto con un terzo veicolo non coin-
volto nel giudizio.
Le dichiarazioni risultano esenti da contraddizioni e pertanto ritenute at-
tendibili.
Nessun rilievo le ulteriori censure sulle risultanze Ivass delle parti del giu-
dizio, non potendo le stesse pregiudicare l'azione di risarcimento per il sinistro de quo, ed essendo onere della parte avversa che contesta la domanda azionata, di provare elementi impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata. Al
contrario nessun sostegno probatorio è stato fornito dalla parte attuale appellata in tal senso. Pertanto la domanda risulta provata.
Sul quantum.
In ordine alla quantificazione del danno, si condividono, facendole pro-
prie, le risultanze della consulenza tecnica del CTU di primo grado, indenni da vizi logici e nella quale il consulente ha dato anche riscontro specifico ed esau-
stivo alle osservazioni del consulente di parte della parte convenuta, attuale ap-
pella.
In primo luogo, in riferimento alla censura mossa dalla parte appellata
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, secondo al quale vi è stato errore nell'indicazione del mo- Controparte_3
dello del motoveicolo targato DE58977 di proprietà che risulterebbe CP_2
essere un Piaggio IB e non un Piaggio VE ( pag. 61 della CTU in ri-
scontro alla note del CTP), si precisa che tale circostanze non emerge da alcun documento prodotto agli atti del giudizio né di primo né di secondo grado ed è
contrastata dall'accertamento puntuale e specifico, ad opera del CTU, con indica-
zione dell'anno di immatricolazione, del numero di telaio e del modello effettua-
to (pagina 34).
Il CTU nel giudizio di primo grado, si esprime favorevolmente in ordine all'urto diretto riportando testualmente che “ alla luce di quanto precede, si può
teoricamente sostenere la dinamica prospettata dall'attore rispetto ai danni sul
motociclo. Tuttavia, dato i danneggiamenti da scorrimento subiti dal motoveico-
lo Honda nell'urto primordiale con il motoveicolo Piaggio, di entità appena ap-
prezzabili, si ritiene che i danni da urto indiretto, siano maggiormente dovuti al
serbatoio energetico del motoveicolo attoreo e non all'urto del motoveicolo
Piaggio che sostanzialmente, in uno alla probabile reazione del conducente del
motoveicolo Honda, avrebbe causato la perdita di equilibrio e destabilizzato il
suo assetto di marcia” ( pag. 54-55). Dalla consulenza emerge una attenta disa-
mina tanto dell'urto diretto che dell'urto indiretto.
Il CTU, viene alla conclusione “che non è possibile escludere una rappor-
tabilità tra i danni sul motociclo attoreo e la dinamica narrata” ( pag. 67).
In ordine alla quantificazione il CTU procede alla “stima dei danneggia-
menti rilevati sul motociclo della parte istante, che hanno evidenziato una poten-
ziale rapportabilità, ammontano ad € 2072,89 IVA inclusa” (pag. 69).
Considerato l'anno di immatricolazione del motociclo attoreo e la docu-
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mentazione fotografica in atti, si ritiene di poter equitativamente liquidare a titolo di sorta capitale, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, la somma complessiva di € 2.300,00 alla data della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute/appellate
[...]
, in solido con la a carico delle quali vanno Parte_2 Controparte_2
poste anche le spese di CTU del primo grado di giudizio.
Ai fini della liquidazione del compenso del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 4 co. I D.M. 55/2014, tenuto conto delle caratteristiche, della natu-
ra documentale e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i valori medi di cui alle tabelle sono diminuiti fino al 50 per cento, esso viene de-
terminato, secondo lo scaglione di competenza, nell'importo di € 1.278,00.
Ai fini della liquidazione del compenso del primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 4 co. I D.M. 55/2014, in applicazione dei valori medi, esso viene determinato, secondo lo scaglione di competenza, nell'importo di € 1.265,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice dell'Appello, definitivamente pronun-
ziando:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
28406/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli e, in riforma della stes-
sa, dichiara l'esclusiva responsabilità di quale proprie- Controparte_2
taria del motociclo Piaggio VE tg. DE58977 nella produzione del si-
nistro per cui è causa;
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2. Condanna la in solido con Controparte_1 CP_7
, al pagamento, in favore di della somma di € 2.300,00.
[...] Parte_1
Dalla data della sentenza spetteranno gli interessi legali sul totale sino al soddisfo.
3. Condanna la in solido con Controparte_1 CP_7
al pagamento delle spese e competenze di lite del secondo grado di
[...]
giudizio liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre iva, cassa e spese ge-
nerali, ed € 174,00 per esborsi, con attribuzione all' avv. Angela Fiore, an-
tistataria di parte appellante.
4. Condanna la in solido con Controparte_1 CP_7
al pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado di
[...]
giudizio liquidate in € 1.265,00 per compensi, oltre iva, cassa e spese ge-
nerali, ed € 125,00 per esborsi, oltre spese di ctu, con attribuzione all' avv.
Angela Fiore, antistataria di parte attri-
ce.
Napoli 07/05/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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