Articolo 32 ter della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 32 bisArticolo 32 quater
Versione
11 febbraio 2017
Art. 32-ter. (( (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso).)) (( 1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , sono di applicazione necessaria.
2. Ai fini del nulla osta di cui all' articolo 116, primo comma, del codice civile , non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la liberta' di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Resta salva la liberta' di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
3. L'unione civile e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.
4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorita' l'unione e' stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice puo' disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune e' prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse e' cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.
5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45. ))
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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