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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2401 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2401/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
AS OV
e
NI TI (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
D'AN NA
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 09.07.2025, veniva chiesto scioglimento del matrimonio celebrato il 21.06.2004 in Capraia Isola e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capraia Isola nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte 1 Serie – n° 2.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capraia Isola il 21.06.2004 tra e NI TI, trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 del Comune di Capraia Isola nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte 1 Serie – n 2.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti concordano che il figlio maggiorenne, è divenuto autonomo, ha Persona_1 una propria collocazione abitativa diversa dalla casa familiare e comunque dall'abitazione delle parti (nonostante abbia formalmente mantenuto la residenza presso la madre), ha reperito occupazioni temporanee, ma pressoché continuative, per cui nessun assegno di mantenimento deve essere disposto a carico dei signori e TI in suo Parte_1 favore;
2) entrambe le parti sono economicamente indipendenti e non sussistono reciproche richieste di mantenimento;
3) le questioni patrimoniali ed economiche di ogni genere sono state già definite dalle parti in sede di separazione consensuale;
pertanto esse dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'un l'altra per alcuna ragione o titolo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Capraia Isola per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 03.10.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2401/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
AS OV
e
NI TI (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
D'AN NA
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 09.07.2025, veniva chiesto scioglimento del matrimonio celebrato il 21.06.2004 in Capraia Isola e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capraia Isola nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte 1 Serie – n° 2.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capraia Isola il 21.06.2004 tra e NI TI, trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 del Comune di Capraia Isola nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte 1 Serie – n 2.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti concordano che il figlio maggiorenne, è divenuto autonomo, ha Persona_1 una propria collocazione abitativa diversa dalla casa familiare e comunque dall'abitazione delle parti (nonostante abbia formalmente mantenuto la residenza presso la madre), ha reperito occupazioni temporanee, ma pressoché continuative, per cui nessun assegno di mantenimento deve essere disposto a carico dei signori e TI in suo Parte_1 favore;
2) entrambe le parti sono economicamente indipendenti e non sussistono reciproche richieste di mantenimento;
3) le questioni patrimoniali ed economiche di ogni genere sono state già definite dalle parti in sede di separazione consensuale;
pertanto esse dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'un l'altra per alcuna ragione o titolo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Capraia Isola per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 03.10.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra