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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4174/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4174/ 2024 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1971 e residente a [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA,
VIALE PAPA PAOLO VI N. 38, presso lo studio dell'avv. FONTANA CRISTIAN, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata a MODICA, VIA MODICA
SORDA N. 164, presso lo studio dell'avv. SABELLINI PIERO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 4.2.2025);
1 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.6.2025, con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/12/2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio che, in data 5/11/2015, aveva contratto con nel corso del quale erano nati i figli (il 19.1.2018) ed (il CP_1 Per_1 Per_2
3.7.2019).
Al riguardo, il ricorrente esponeva di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologa n. 174/2023 del Tribunale di Siracusa, emesso in data 20.4.2023, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni che regolano la separazione quanto al regime di affidamento dei due figli minori, con collocamento, però, presso il padre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo le modalità indicate nell'alligato piano genitoriale. Quanto alle questioni economiche, infine, chiedeva di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi e versamento per l'intero in favore del genitore collocatario dell'Assegno Unico ed
Universale per i figli.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda CP_1 di divorzio svolta dal ricorrente, ma chiedendo il rigetto delle altre domande dallo stesso avanzate.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 26.6.2025 entrambe le parti chiedevano pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
La causa, dunque, veniva rimessa al collegio, che la decideva, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a FLORIDIA il 5/11/2015, si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 174/2023 del Tribunale di Siracusa, emesso in data
20.4.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(il ricorso per il divorzio è stato depositato il 02/12/2024), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la
2 convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, relative all'assegno divorzile per la moglie ed al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli minori e all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FLORIDIA per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in FLORIDIA il
5/11/2015, tra e , iscritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di FLORIDIA dell'anno 2015, al n.
22, della Parte I;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.07.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA LUPO DOTT.SSA VERONICA MILONE
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