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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7204/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7204/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORE e
CP_1
[...]
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7204/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINCENZI IVAN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DELBUE LEONARDO ( ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DEI MARTIRI N. 42 CARPIpresso il difensore avv. VINCENZI IVAN UGO PRETI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINCENZI IVAN e dell'avv. C.F._3
DELBUE LEONARDO ( ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI C.F._2
MARTIRI 42 CARPIpresso il difensore avv. VINCENZI IVAN
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI ANNALISA e CP_1 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 2 FINALE EMILIA presso il difensore avv. LODI ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTACHIARA ANDREA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BEDOLLO 22 42042 FABBRICO presso il difensore avv.
SANTACHIARA ANDREA
CONVENUTI
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. TREVISI UBER e dell'avv.
pagina 2 di 7 LEARDINI ALBERTO ) VIALE MURATORI N.225 C.F._5
41100 MODENA;
( ) VIALE Parte_2 C.F._6
MURATORI N. 225 41124 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIALE MURATORI, 225 41100 MODENA presso il difensore avv. TREVISI UBER TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
, nonché l'arch. per sentirli dichiarare CP_1 CP_1 responsabili in solido dei danni subiti in seguito ad intervento di impermeabilizzazione di terrazzo effettuato da (nel quale Dl era CP_1
l'arch. in immobile di proprietà posto a Novi di Modena, via CP_1
XXII aprile, n. 14-16.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda.
L'arch. chiedeva poi di chiamare (ed autorizzata CP_1 chiamava) la propria assicurazione per essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenza della condanna.
si costituiva in giudizio eccependo l'inoperatività CP_2 della garanzia.
II. La domanda attorea è fondata e va accolta.
è l'incarico conferito a vertente tra l'altro, Per_1 CP_1 sull'impermeabilizzazione della terrazza in questione (“realizzazione del pacchetto isolante e impermeabilizzante sopra il terrazzo” (come si legge a p. 12 del contratto d'appalto: doc. 1).
Del pari è pacifico che la convenuta, nell'esecuzione dell'appalto, operò in modo incauto e negligente, provvedendo a tagliare la guaina impermeabilizzante a livello del massetto, senza che lo stesso venisse risvoltato (si v. l'a.t.p. in atti), in spregio ad un espresso patto contrattuale (si v. contratto d'appalto, pag.
12, sub 3: “formazione di risvolto con guaina bituminosa oltre il pianto della pavimentazione”). Ciò ha determinato l'insorgere di percolazioni ed infiltrazioni al piano sottostante il terrazzo. pagina 3 di 7 è quindi la responsabilità in capo a Pt_3 CP_1
Del pari è pacifico e documentato che l'arch. svolgeva CP_1 incarico di DL nel cantiere in oggetto.
Era pertanto suo precipuo compito professionale controllare l'espletamento dell'appalto secondo le migliori regole edilizie.
Ciò, evidentemente, non ha fatto, dato che il grave errore tecnico compiuto dall'impresa esecutrice non è stato impedito da chi, contrattualmente, aveva l'obbligo professionale di controllare che l'esecuzione dell'opera avvenisse a regola d'arte.
Sul punto si insegna che: “il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto“ (Cass. 19 settembre
2016, n. 18.285)
si rivela quindi la responsabilità non solo Pt_3 dell'appaltatore, ma anche del direttore dei lavori.
A questo riguardo, l'a.t.p. espletato ante causam, ha indicato un danno da ripristino indicato nell'importo complessivo di € 41.172, con una valutazione condivisibile, che il Tribunale fa propria.
Lo stesso a.t.p. ha precisato la misura percentuale delle responsabilità, come segue: 40% a carico di e 20% a carico della CP_1
d.l.
Il danno va pertanto liquidato in questi termini, ritenendo responsabile l'appaltatore e tenuto a pagare la somma di € 16.468 e il d.l. a versare la somma di € 8.234.
pagina 4 di 7 A tali importi va aggiunta l'IVA.
Non competono ulteriori poste risarcitorie, posto che i ricorrenti, nelle note conclusive per questa discussione si sono limitati a richiamare la quantificazione dei danni riguardanti il vizio di cattiva impermeabilizzazione del terrazzo, senza riferirsi all'altro vizio rilevato in sede di a.t.p., afferente l'utilizzo di tubazioni di diametro 9 mm, inidonee all'uso. Sul punto si omette così di pronunziare.
IV. Va, da ultimo, considerata la domanda di manleva avanzata dalla professionista rispetto alla sua assicurazione per la responsabilità civile.
Ebbene, questa ha eccepito l'inefficacia della polizza (conclusa nel mese di settembre 2022), a termini dell'art.
1.9. della medesima:
“se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la società può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile condizione di premio più alte.in questo caso, se il contraente rilascia tale dichiarazione erronea o incomplete con coscienza e volontà o se lo fa anche solo con colpa grave, la società può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere
l'annullamento del contratto”.
In vero, l'eccezione si rivela fondata.
L'arch. era consapevole dei danni da infiltrazioni CP_1 derivanti al terrazzo dei coniugi che avrebbero Parte_1 potuto implicare una propria responsabilità professionale.
Tale circostanza non è stata comunicata all'assicurazione.
La professionista, sin dal mese di gennaio 2022, aveva redatto una “relazione tecnico descrittiva inerenti i danni da infiltrazione meteorica rilevati nei locali al piano terra e nella terrazza dell'edificio abitativo unifamiliare posto in Novi di Modena, Viale
22 aprile numeri 14 16” (doc. 4 di . CP_2
pagina 5 di 7 Trova pertanto applicazione la clausola di esenzione da responsabilità in capo all'assicuratore.
La domanda di manleva va pertanto reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con ricorso per procedimento Parte_1 Parte_1 semplificato di cognizione depositato in data 18 dicembre 2023,
1. ritenuta la responsabilità dei convenuti, dichiara tenuta e condanna a versare la somma di € 16.468 oltre ad IVA, CP_1 nonchè l'arch. a versare la somma di € 8.234, oltre ad CP_1
IVA, con interessi al saggio legale decorrenti dal 19 dicembre 2023 e fino al saldo;
2. rigetta la domanda di manleva avanzata da quest'ultima verso l'assicurazione;
3. dichiara tenuta e condanna a rimborsare ai CP_1 ricorrenti le spese processuali che si liquidano in complessivi €
5000 (di cui € 450 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso del 70 % delle spese di a.t.p. e c.t.p.;
4. dichiara tenuta e condanna l'arch. a rimborsare CP_1 ai ricorrenti le spese processuali che si liquidano in complessivi €
3300 (di cui € 400 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso del 30 % delle spese di a.t.p. e c.t.p.;
5. dichiara tenuta e condanna l'arch. a rimborsare CP_1 all'assicurazione le spese processuali che si liquidano in complessivi € 2500 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 6 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7204/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORE e
CP_1
[...]
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7204/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINCENZI IVAN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DELBUE LEONARDO ( ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
DEI MARTIRI N. 42 CARPIpresso il difensore avv. VINCENZI IVAN UGO PRETI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINCENZI IVAN e dell'avv. C.F._3
DELBUE LEONARDO ( ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI C.F._2
MARTIRI 42 CARPIpresso il difensore avv. VINCENZI IVAN
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI ANNALISA e CP_1 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 2 FINALE EMILIA presso il difensore avv. LODI ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTACHIARA ANDREA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BEDOLLO 22 42042 FABBRICO presso il difensore avv.
SANTACHIARA ANDREA
CONVENUTI
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. TREVISI UBER e dell'avv.
pagina 2 di 7 LEARDINI ALBERTO ) VIALE MURATORI N.225 C.F._5
41100 MODENA;
( ) VIALE Parte_2 C.F._6
MURATORI N. 225 41124 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIALE MURATORI, 225 41100 MODENA presso il difensore avv. TREVISI UBER TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
, nonché l'arch. per sentirli dichiarare CP_1 CP_1 responsabili in solido dei danni subiti in seguito ad intervento di impermeabilizzazione di terrazzo effettuato da (nel quale Dl era CP_1
l'arch. in immobile di proprietà posto a Novi di Modena, via CP_1
XXII aprile, n. 14-16.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda.
L'arch. chiedeva poi di chiamare (ed autorizzata CP_1 chiamava) la propria assicurazione per essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenza della condanna.
si costituiva in giudizio eccependo l'inoperatività CP_2 della garanzia.
II. La domanda attorea è fondata e va accolta.
è l'incarico conferito a vertente tra l'altro, Per_1 CP_1 sull'impermeabilizzazione della terrazza in questione (“realizzazione del pacchetto isolante e impermeabilizzante sopra il terrazzo” (come si legge a p. 12 del contratto d'appalto: doc. 1).
Del pari è pacifico che la convenuta, nell'esecuzione dell'appalto, operò in modo incauto e negligente, provvedendo a tagliare la guaina impermeabilizzante a livello del massetto, senza che lo stesso venisse risvoltato (si v. l'a.t.p. in atti), in spregio ad un espresso patto contrattuale (si v. contratto d'appalto, pag.
12, sub 3: “formazione di risvolto con guaina bituminosa oltre il pianto della pavimentazione”). Ciò ha determinato l'insorgere di percolazioni ed infiltrazioni al piano sottostante il terrazzo. pagina 3 di 7 è quindi la responsabilità in capo a Pt_3 CP_1
Del pari è pacifico e documentato che l'arch. svolgeva CP_1 incarico di DL nel cantiere in oggetto.
Era pertanto suo precipuo compito professionale controllare l'espletamento dell'appalto secondo le migliori regole edilizie.
Ciò, evidentemente, non ha fatto, dato che il grave errore tecnico compiuto dall'impresa esecutrice non è stato impedito da chi, contrattualmente, aveva l'obbligo professionale di controllare che l'esecuzione dell'opera avvenisse a regola d'arte.
Sul punto si insegna che: “il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto“ (Cass. 19 settembre
2016, n. 18.285)
si rivela quindi la responsabilità non solo Pt_3 dell'appaltatore, ma anche del direttore dei lavori.
A questo riguardo, l'a.t.p. espletato ante causam, ha indicato un danno da ripristino indicato nell'importo complessivo di € 41.172, con una valutazione condivisibile, che il Tribunale fa propria.
Lo stesso a.t.p. ha precisato la misura percentuale delle responsabilità, come segue: 40% a carico di e 20% a carico della CP_1
d.l.
Il danno va pertanto liquidato in questi termini, ritenendo responsabile l'appaltatore e tenuto a pagare la somma di € 16.468 e il d.l. a versare la somma di € 8.234.
pagina 4 di 7 A tali importi va aggiunta l'IVA.
Non competono ulteriori poste risarcitorie, posto che i ricorrenti, nelle note conclusive per questa discussione si sono limitati a richiamare la quantificazione dei danni riguardanti il vizio di cattiva impermeabilizzazione del terrazzo, senza riferirsi all'altro vizio rilevato in sede di a.t.p., afferente l'utilizzo di tubazioni di diametro 9 mm, inidonee all'uso. Sul punto si omette così di pronunziare.
IV. Va, da ultimo, considerata la domanda di manleva avanzata dalla professionista rispetto alla sua assicurazione per la responsabilità civile.
Ebbene, questa ha eccepito l'inefficacia della polizza (conclusa nel mese di settembre 2022), a termini dell'art.
1.9. della medesima:
“se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la società può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile condizione di premio più alte.in questo caso, se il contraente rilascia tale dichiarazione erronea o incomplete con coscienza e volontà o se lo fa anche solo con colpa grave, la società può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere
l'annullamento del contratto”.
In vero, l'eccezione si rivela fondata.
L'arch. era consapevole dei danni da infiltrazioni CP_1 derivanti al terrazzo dei coniugi che avrebbero Parte_1 potuto implicare una propria responsabilità professionale.
Tale circostanza non è stata comunicata all'assicurazione.
La professionista, sin dal mese di gennaio 2022, aveva redatto una “relazione tecnico descrittiva inerenti i danni da infiltrazione meteorica rilevati nei locali al piano terra e nella terrazza dell'edificio abitativo unifamiliare posto in Novi di Modena, Viale
22 aprile numeri 14 16” (doc. 4 di . CP_2
pagina 5 di 7 Trova pertanto applicazione la clausola di esenzione da responsabilità in capo all'assicuratore.
La domanda di manleva va pertanto reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con ricorso per procedimento Parte_1 Parte_1 semplificato di cognizione depositato in data 18 dicembre 2023,
1. ritenuta la responsabilità dei convenuti, dichiara tenuta e condanna a versare la somma di € 16.468 oltre ad IVA, CP_1 nonchè l'arch. a versare la somma di € 8.234, oltre ad CP_1
IVA, con interessi al saggio legale decorrenti dal 19 dicembre 2023 e fino al saldo;
2. rigetta la domanda di manleva avanzata da quest'ultima verso l'assicurazione;
3. dichiara tenuta e condanna a rimborsare ai CP_1 ricorrenti le spese processuali che si liquidano in complessivi €
5000 (di cui € 450 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso del 70 % delle spese di a.t.p. e c.t.p.;
4. dichiara tenuta e condanna l'arch. a rimborsare CP_1 ai ricorrenti le spese processuali che si liquidano in complessivi €
3300 (di cui € 400 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso del 30 % delle spese di a.t.p. e c.t.p.;
5. dichiara tenuta e condanna l'arch. a rimborsare CP_1 all'assicurazione le spese processuali che si liquidano in complessivi € 2500 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 6 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7