Articolo 17 della Legge 26 gennaio 1962, n. 16
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 febbraio 1962
Art. 17.
Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e dell'Universita' di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254 , compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e della presente legge.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962