Art. 17.
Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e dell'Universita' di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254 , compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e della presente legge.
Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e dell'Universita' di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254 , compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e della presente legge.