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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2618 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Enrico Mari Parte_1
D'IO e LL NO, unitamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in GI US LL n. 22, Roma, giusta procura in atti
Appellante
E
(Già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello Stato in persona dell'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri ed elettivamente domiciliato presso la predetta Avvocatura, in via dei Portoghesi 12, Roma
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3529/2022 del Tribunale di Roma – sez. lavoro, pubblicata il 14/04/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di essere dipendente del Parte_1
a far data dal 20.03.2000, chiamava in giudizio il Controparte_1 CP_1 convenuto innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertata l'illegittimità e/o la vessatorietà della condotta attuata dal CP_1 convenuto nei confronti della Dott.ssa e/o il demansionamento subito Parte_1 dalla ricorrente come descritti nel presente atto, condannare il Controparte_2 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della
[...] ricorrente, nelle componenti descrittive allegate, per un ammontare pari complessivamente ad Euro 169.768,43 o, comunque, alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite”.
A sostegno della sua pretesa, esponeva in sintesi, di svolgere la propria attività lavorativa per il convenuto con la qualifica di Direttore Coordinatore (ossia CP_1 Controparte_3 il livello apicale dei Funzionari del predetto ) e di aver ricoperto, dal giugno 2013, CP_1 la funzione di Responsabile della e, dal luglio Parte_2
2014, di Direttore della medesima Galleria, oltre ad essere incaricata – per numerosi progetti
– quale responsabile unico del procedimento.
Deduceva, di aver iniziato a subire un progressivo processo di svuotamento professionale a partire dal novembre 2015, a seguito della nomina della dott.ssa Persona_1 quale nuovo Direttore delle Parte_3
con assegnazione di incarichi non coerenti con il suo livello professionale,
[...] culminato con l'ordine di servizio del 20 giugno 2018 con il quale le venivano sottratti tutti gli incarichi attribuiti (ad eccezione della responsabilità dell'Ufficio prestiti e depositi esterni, in condivisione con il dott. incarico che comunque prevedeva Parte_4 esclusivamente compiti di carattere amministrativo e burocratico esulanti dal proprio bagaglio di esperienza professionale). A partire da tale momento, sarebbe rimasta inattiva per circa due terzi della propria giornata lavorativa.
Rappresentava, infine, di essere stata vittima, nello stesso periodo, di reiterate condotte vessatorie e offensive da parte della nuova Direzione, che l'avevano portata alla manifestazione di una grave sintomatologia ansioso depressiva, sfociata in un Disturbo del comportamento alimentare con deperimento, così come diagnosticato dal SSN.
2 Si costituiva in giudizio il , contestando quanto dedotto ed eccepito e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Sulla sola istruttoria documentale della causa, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura pari ad euro 4.870,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa.
Il primo giudice, con succinta decisione, così motivava il proprio rigetto: <ritenuto che per quanto concerne il danno biologico lo stesso non risulta adeguatamente dimostrato, atteso che dall'unica documentazione in atti di provenienza emerge la diagnosi non collegata agli eventi lavorativi, se non in un unico documento e in modo del tutto scarno e generico (cfr. retro del documento 29 in cui si fa esclusivo riferimento a non meglio precisate “difficoltà lavorative”); ritenuto che avendo la parte allegato il nocumento economico esclusivamente quale conseguenza della decurtazione stipendiale nei giorni di malattia, consegue, alla mancata dimostrazione del danno biologico, la mancata dimostrazione altresì del danno patrimoniale;
ritenuto che
per quanto riguarda il danno alla professionalità e all'immagine lo stesso viene allegato in termini del tutto generici;
rilevato infine che il solo demansionamento, per come descritto in atti e adeguatamente contestato da parte ricorrente, e la sussistenza di un'unica aggressione verbale della dirigente non possono essere valutati alla stregua di mobbing, per il quale occorrono più condotte reiterate nel tempo;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente rigettato e che le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza>>.
Avverso detta decisione, interponeva appello , articolando i seguenti Parte_1 motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da mobbing;
2) erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto assorbito, nell'asserita domanda di risarcimento del danno da mobbing, anche il demansionamento, escludendo la necessità di un accertamento istruttorio;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui, confondendo l'oggetto del giudizio, ha invertito l'onere probatorio gravante sul convenuto;
4) erroneità della sentenza CP_1 nella parte in cui ha ritenuto che il demansionamento ed i danni conseguentemente rivendicati, non fossero stati oggetto di adeguata allegazione;
5) erroneità della decisione nella parte in cui, non ha ammesso prova testimoniale, nonostante i fatti oggetto di causa
3 fossero stati oggetto di contestazione;
6) erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il che, contestando quanto dedotto da parte Controparte_1 appellante, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte ha dato ingresso all'istruttoria testimoniale ed ha disposto ed espletato c.t.u.medico legale. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato, e deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte e nei termini che seguono.
L'appellante, dopo aver effettuato una analitica e chiara ricostruzione dei fatti oggetto di causa, con il primo motivo di appello ha impugnato la gravata sentenza per aver il primo giudice erroneamente interpretato la domanda della ricorrente, qualificandola come richiesta di risarcimento danni da mobbing. Tale errore interpretativo, avrebbe così' condotto il giudicante a pervenire all'erronea decisione oggi impugnata anche sotto tale profilo.
Deduce l' invero, che la propria azione era chiaramente volta a far accertare il Parte_1 proprio demansionamento e/o svuotamento delle mansioni, e che la circostanza che la violazione dell'art. 2103 c.c. fosse stata accompagnata anche da condotte denigratorie della propria dignità, non fosse certo sufficiente ad attrarre il demansionamento nella fattispecie del mobbing, addirittura in modo tale da far considerare quest'ultimo primario ed assorbente rispetto al demansionamento.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Dalla lettura del ricorso di primo grado emerge, infatti, con assoluta chiarezza come il primo giudice nella gravata sentenza, abbia erroneamente interpretato il petitum e la causa petendi dell'azione proposta dall' Parte_1
È del tutto evidente, infatti, che l'oggetto della domanda non fosse tanto l'accertamento di una condotta di mobbing, bensì la verifica dell'illegittimità del comportamento tenuto dal convenuto che ha avuto diversi contenuti. CP_1
Tale illegittimità, come emerge dalla lettura coordinata degli atti di causa, si sarebbe manifestata con tutta evidenza, a partire dal 2015, attraverso l'assegnazione alla ricorrente di mansioni non corrispondenti a quelle proprie del profilo di AR , Controparte_3 sino a determinare un progressivo e completo svuotamento delle sue funzioni, unitamente all'adozione di ulteriori comportamenti di natura denigratoria e vessatoria.
Non vi può essere alcun dubbio, dunque, che la domanda della lavoratrice fosse volta, non già ad avanzare pretese risarcitorie di danno da mobbing, bensì a far riconoscere che la
4 condotta datoriale avesse causato una lesione della sua elevata professionalità con conseguenti ricadute ed effetti pregiudizievoli della propria integrità psico-fisica.
Ciò posto, se pur vero che il Giudice ha il potere di interpretare il contenuto della pretesa a prescindere dalle formule letterali utilizzate dalle parti non può giungere a prescindere dalla finalità concreta che la parte ha inteso perseguire mediante il ricorso giudiziario (Cass.
3/11/2021 n. 31341) e non può disconoscere puntuali domande ricomprendendole in altre sino a dissolverle.
Ne consegue la necessità di riesaminare integralmente il merito della domanda, di cui la prima sentenza, a causa di un errore ermeneutico, non ha di fatto compiuto alcun apprezzamento.
Orbene, ai fini di una corretta soluzione della controversia, occorre innanzitutto ricostruire i fatti di causa e precisare l'effettivo contenuto delle domande azionate. Nel caso di specie,
l'azione giudiziaria è chiaramente diretta a ottenere l'accertamento dell'intervenuto demansionamento, ovvero del sostanziale svuotamento professionale subito dalla lavoratrice.
È necessario precisare che i comportamenti lamentati dall'appellante come lesivi della propria dignità professionale appaiono essere stati dedotti non già quali elementi costitutivi di un disegno persecutorio unitario idoneo a integrare una fattispecie di mobbing – così come erroneamente ritenuto dal primo giudice - bensì come modalità attraverso le quali il demansionamento si è concretamente realizzato. Le condotte denunciate assumono, pertanto, valore descrittivo e probatorio della dequalificazione subita, e non già il significato di autonomi indici di una condotta mobbizzante in senso tecnico;
senza voler contare che comunque avrebbe potuto essere qualificato, parte delle duzioni, come integranti il cd. straining.
Tale chiarimento preliminare conduce all'accoglimento anche del secondo, terzo, quarto e quinto motivo di gravame, che, per ragioni di evidente connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.
Con tali censure, l'appellante ha impugnato la statuizione del primo giudice per aver ritenuto erroneamente assorbita la domanda di demansionamento nell'asserita domanda di risarcimento danni per mobbing, con tutto ciò che ne deriva anche in ordine alla mancata indagine istruttoria ed all'onere probatorio.
Il Tribunale, infatti, muovendo dall'erroneo presupposto che l'unica domanda azionata fosse quella relativa alla verifica di una condotta mobbizzante, e rilevata l'assenza della
“reiterazione delle condotte nel tempo” (ritenuta indispensabile alla configurazione della
5 fattispecie), ha escluso di procedere all'esame dell'ulteriore profilo relativo al dedotto demansionamento.
Osserva la Corte, dunque, che così operando, il primo giudice ha omesso di scrutinare un capo di domanda ritualmente introdotto e giuridicamente distinto, concernente la verifica del lamentato svuotamento di mansioni, che certamente esigeva un autonomo accertamento.
Ciò posto, ai fini della verifica del dedotto demansionamento ai sensi dell'art. 52 d.lgs
165/2001, è bene ripercorrere brevemente quanto già allegato nel ricorso di primo grado, completando la suddetta lettura con gli ulteriori elementi istruttori raccolti nel presente grado di giudizio.
Come dettagliatamente dedotto dall' la stessa, assunta a seguito di concorso Parte_1
pubblico in data 20 marzo 2000, è attualmente in servizio presso le Parte_3
inquadrata nell'Area Terza del CCNL comparto fascia retributiva F5, con
[...] CP_4 il profilo professionale di AR Storico dell'Arte Direttore Coordinatore, che rappresenta il livello apicale del ruolo dei Funzionari Tecnici presso il Controparte_1
.
[...]
In base all'Accordo del 20 dicembre 2010, siglato tra il e le OO.SS. e concernente CP_1
l'individuazione dei profili professionali, il AR Storico è titolare di CP_3 funzioni di rilievo specialistico, direttivo e coordinativo, nonché di compiti connessi alla tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale.
Le attività previste dal profilo professionale posseduto dall'appellante sono quelle di:
Direzione e coordinamento di strutture non dirigenziali e del personale tecnico afferente;
Valutazione tecnico-scientifica di progetti di restauro, manutenzione e ricerca, con verifica della congruità e corretta esecuzione degli interventi;
Vigilanza e ispezione sui beni culturali del territorio di competenza, con particolare attenzione ai profili storico-artistici;
Progettazione, direzione e collaudo di lavori di restauro e valorizzazione, inclusa la movimentazione dei beni;
Inventariazione e catalogazione dei beni culturali, curando la definizione storico-artistica; Gestione museale nell'ambito delle proprie competenze, inclusa l'organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni culturali;
Partecipazione alla programmazione triennale dei lavori pubblici in materia di tutela e restauro;
Attività didattiche, formative e divulgative, con progettazione di programmi educativi, redazione di materiali didattici e direzione dei servizi educativi;
Redazione di testi scientifici e cura di pubblicazioni editoriali specialistiche;
Partecipazione a funzioni emergenziali, attività connesse alla protezione civile e prestazioni speciali affidate all'Amministrazione; Attività peritale e di consulenza tecnica, anche in qualità di arbitro.
6 Il profilo professionale in oggetto si caratterizza per l'esercizio di competenze ad alto contenuto tecnico-specialistico e per l'assunzione di responsabilità direttive nella gestione del patrimonio storico-artistico nazionale. Le attività sono svolte con autonomia tecnico- scientifica, in coerenza con la declaratoria della Terza Area del CCNL che prevede CP_4 funzioni di elevata complessità e rilievo, anche in contesti organizzativi non dirigenziali.
L'appellante, nel corso del proprio servizio, ha dimostrato di aver svolto in modo continuativo attività altamente qualificate e di responsabilità in piena aderenza al proprio profilo professionale, così contribuendo in modo significativo alla missione istituzionale dell'Amministrazione in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.
Le attività espletate dalla lavoratrice sino alla nomina della dott.ssa Persona_1
(nel novembre 2015) sono state pienamente corrispondenti alla declaratoria generale dell'Area Terza, in cui si richiede la gestione autonoma di attività complesse e la responsabilità di coordinamento tecnico-scientifico.
Prima dell'insediamento della nuova Direzione, infatti, l'appellante è stata destinataria di mansioni coerenti con il suo livello di inquadramento, prima quale Responsabile e poi
Direttrice di tutta la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma (all.ti 3 e 5 del ricorso introduttivo del giudizio) con il coordinamento di oltre 50 dipendenti, unitamente ad oltre quindici incarichi di R.U.P. (ossia di responsabile della procedura di affidamento di lavori di restauro su importanti edifici storici della Capitale, cfr. punto 13 della parte in fatto e all. 6 del ricorso introduttivo del giudizio) e con organizzazione di tre prestigiose mostre (con relative pubblicazioni, cfr. all.ti 7 e 8 del ricorso introduttivo del giudizio).
Le circostanze indicate non solo sono emerse dall'istruttoria ma non sono state sostanzialmente contestate dal datore di lavoro.
A far data dal novembre 2015, invece, contestualmente all'arrivo della nuova dirigenza,
l' è stata prima assegnata ad occuparsi della manutenzione di ascensori e bagni Parte_1 del Museo (all. 11 del ricorso) e poi relegata in uno stato di inattività sino al giugno 2016, quando veniva nominata Responsabile dell'Ufficio Prestiti fino a quel momento assegnato ad un Assistente di Seconda Area (punti 49, 50 e 51 del ricorso introduttivo). Tale compito prevedeva lo svolgimento di mansioni di mera compilazione amministrativa, ben lontani dai ruoli direttivi e coordinativi previsti dal suo inquadramento.
Nonostante la successiva e parziale riassegnazione di incarichi — quali la responsabilità dell'Ufficio Prestiti, il coordinamento del Laboratorio di Restauro, la gestione dei depositi esterni (in condivisione con il Dott. e la responsabilità del — tali Parte_4 CP_5
7 attribuzioni si sono rivelate meramente formali, apparenti, non essendo ad esse riconducibile alcuna reale autonomia operativa né effettivo potere decisionale.
La ricorrente veniva poi privata anche del controllo sui prestiti delle opere, incarico che le veniva sottratto senza giustificazione alcuna.
Nel dicembre 2017, dopo aver ottenuto il primo incarico di R.U.P. per l'organizzazione della mostra sulla NN ST di , lo stesso le veniva immediatamente revocato Parte_5
e riassegnato ad altro dipendente, sino a che, nel giugno del 2018, con un ordine di servizio, la Direttrice le revocava quasi tutti gli incarichi, ad eccezione di quello di responsabile dell'Ufficio Prestiti e di Cura delle opere di alta epoca (XII-XV secolo) e del XVIII secolo, incarichi da condividere con altri colleghi, di livello ed esperienza inferiori.
Anche in questi incarichi la ricorrente deduce di non aver avuto alcun potere decisionale e di essere rimasta inattiva per circa due terzi della giornata lavorativa, continuando a subire pesanti condotte denigratorie da parte della Direttrice in ogni possibile occasione ed in diversi contesti.
È stato, infatti, dedotto - e in gran parte documentato (v. all.ti 27 e 28 ricorso introduttivo) ed è comunque stato oggetto di approfondimenti istruttorio testimoniale, che il suddetto demansionamento veniva accompagnato da episodi tanto gratuiti quanto svilenti la professionalità e dignità della lavoratrice, in cui l'appellante veniva apostrofata dalla dott.ssa con termini quali: “ sei un'aggressiva incompetente, gravemente incompetente Per_1 incapace”; “tu non sai gestire l'ufficio”; “sei un funzionario scadente”; “tu non sai gestire niente”; “tu sei inferiore”; “sei scema”; “sei incompetente”; “tu sei il mio problema”, ecc..
A tali epiteti si aggiungevano anche minacce con la quali sempre la dichiarava “ti Per_1 faccio terra bruciata!”.
La Corte, ritenuto necessario procedere a un'integrazione dell'istruttoria, all'esito dell'escussione testimoniale, ritiene che le dichiarazioni rese abbiano significativamente rafforzato e completato il quadro probatorio documentale già presente in primo grado.
Le testimonianze acquisite si sono infatti rivelate pienamente idonee a comprovare tanto l'intervenuto demansionamento, quanto le ulteriori modalità denigratorie e vessatorie attraverso le quali tale dequalificazione è stata attuata dall'Amministrazione convenuta.
La ricostruzione fattuale condotta attraverso le testimonianze rese innanzi a questo Collegio ha infatti confermato che, a partire dal novembre 2015, l'appellante ha subito una progressiva sottrazione delle competenze di sua specifica spettanza e storicamente esercitate, mediante l'assegnazione di compiti meramente amministrativi e privi di contenuto tecnico- scientifico, nonché un sostanziale svuotamento degli incarichi solo formalmente attribuiti,
8 con marginalizzazione generalizzata dalle attività museali, esclusione dalle decisioni relative alle opere e ai prestiti, anche in settori di sua specifica competenza che, ove residuati, doveva
“condividere” con altri.
Significativa in proposito appare la dichiarazione del teste laddove afferma < Parte_4
ho assistito e verificato direttamente che all'appellante sono state ridotte le attribuzioni e in particolare non ha più potuto organizzare l'emissione e l'organizzazione conseguente al prestito di opere d'arte, questo lo so perché ero nella stessa stanza e l'ho appreso anche in sede di riunione con la dirigente >>; < Stessa sottrazione è avvenuta per il settore Per_1
cronologico opere, nel senso che le fu attribuito una parte del mio settore senza quindi una titolarità autonoma.>>; < divise con me anche la responsabilità dei depositi esterni, voglio aggiungere che rispetto ad altri incarichi che le sono stati dati, notai una scarsa compatibilità rispetto all'essere l' uno storico dell'arte, di dover occupare di attività più che Parte_1 altro amministrative o di controllo tecnico dell'immobile>>; < posso dire che anche rispetto a noi funzionari a lei, che era la più anziana, furono attribuiti compiti minori sia in numero che come qualità, quindi l'attività lavorativa è molto diminuita.>>; < ribadisco che sotto la dirigenza della Dott.ssa l'appellante aveva pochi incarichi e comunque non lo Per_1 occupavano per tutta la giornata;
tant'è vero per esempio che per i prestiti non decideva più
l'oggetto del prestito e i funzionari che avrebbero dovuto accompagnare il bene fuori dal museo;
effettivamente e la furono affidate attività per l'allestimento del Pt_6 Per_2 museo per la visibilità e per la scelta di cosa esporre e come esporla >> e ancora nella parte in cui, in relazione all'incontro del 9 ottobre 2018 nel quale l' deduce di essere Parte_7 stata umiliata dalla dottoressa dichiara: < io non ero presente, però di questa cosa Per_1
se ne è parlato, me l'ha riferito sia la che l' ed entrambe mi hanno riferito CP_6 Parte_1
i contenuti di cui al capitolo 94, 97 e 98 del ricorso in appello.>>.
Il teste conferma invece: < Vi erano rapporti continui con la Dott.ssa per Tes_1 CP_6
organizzare il turn-over ovvero per stabilire chi sarebbe andato ad accompagnare le opere;
su questo l' — che io sappia — non prendeva parte>> Parte_1
Rilevante anche la dichiarazione della teste la quale, rispetto al cap. 94, dichiara: CP_6
< ha indirizzato le frasi che mi Per_1 vengono lette o analoghe;
o meglio, ne ricordo la maggior parte. Comunque, per significare la situazione, ricordo perfettamente che in quella fase pensai “questo è un incubo. Spero di svegliarmi.>>; < disse “ti faccio terra bruciata”>>. Per_1
9 Orbene, dalla complessiva ed integrata valutazione dell'istruttoria assunta in grado di appello, il Collegio ritiene pienamente provato il grave demansionamento subito dall'appellante a far data dall'insediamento della nuova Direttrice.
Le deposizioni di tutti i testi risultano infatti precise, attendibili e tra loro pienamente convergenti, poiché riferiscono circostanze dirette, osservate nel medesimo contesto lavorativo, e senza elementi di contraddizione.
Il teste ha dichiarato che l'appellante, già responsabile del settore prestiti e delle Parte_4 attività istruttorie relative alla movimentazione delle opere, è stata progressivamente privata delle relative attribuzioni, venendo esclusa dall'organizzazione dei prestiti e delle attività connesse, nonché privata della titolarità del settore cronologico delle opere, poi frazionato e assegnato ad altri funzionari privi di competenza autonoma.
Il medesimo teste ha evidenziato l'imposizione di compiti meramente esecutivi e amministrativi, non coerenti con il profilo professionale della lavoratrice, e la drastica contrazione delle attività quotidiane, divenute insufficienti a occupare l'intera giornata lavorativa.
Confermano tali circostanze anche le dichiarazioni del teste , che riferisce come Tes_1
l'appellante non partecipasse più ai processi decisionali relativi ai prestiti, ricevuti “solo come opere da trasportare”, e come le decisioni venissero prese esclusivamente dalla
Direttrice.
La teste assistente tecnico addetta all'Ufficio Prestiti, ha confermato che l'appellante CP_6 era, fino al 2015, il riferimento tecnico-operativo dell'ufficio e che successivamente non veniva più interpellata sulle decisioni, che venivano assunte direttamente dalla Direttrice.
Le testimonianze, considerate unitariamente, dimostrano dunque che la lavoratrice è stata privata delle sue attribuzioni qualificanti, sostituita da colleghi di minore anzianità e competenza e relegata ad attività inferiori, con un evidente svuotamento progressivo delle competenze proprie del profilo di AR Storico dell'Arte Direttore Coordinatore.
Parimenti provate risultano anche le condotte denigratorie e vessatorie poste in essere dalla
Direttrice.
Ad integrazione dell'ampia documentazione già prodotta in atti (vedi la registrazione fonografica dell'ottobre 2018), la teste ha infatti confermato che la dott.ssa CP_6 Per_1 ha pronunciato nei confronti dell'appellante frasi offensive alla presenza del personale, dirette a svalutarne l'operato; il teste ha riferito più episodi di esclusione Parte_4 intenzionale, marginalizzazione e frasi allusive alla volontà, invero neppure celata, di estromissione della ricorrente (“quando arriva il nuovo direttore il vecchio se ne va”).
10 Le testimonianze delineano un quadro sistematico di immotivata ostilità, manifestato attraverso sottrazione di compiti, isolamento professionale, svalutazione pubblica e trasferimento di attività qualificate a funzionari di livello inferiore.
Tali comportamenti, possono certamente qualificarsi come condotte idonee a ledere la dignità professionale, l'identità lavorativa e l'immagine della lavoratrice, in violazione dell'art. 2087 c.c.
In tema di onere probatorio, si osserva, che come da orientamento unanime della Corte di legittimità “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (ex multis Cass. civile, Sez. Lav., 3 luglio 2018, n. 17365).
Nel caso di specie, l'onere probatorio risulta pertanto pienamente adempiuto dalla lavoratrice, mentre al contrario, le generiche contestazioni del Ministero convenuto non possono considerarsi idonee a ritenere provato neanche lontanamente l'esatto adempimento.
Orbene, pur essendo la Corte, pienamente consapevole che nel pubblico impiego ai fini del demansionamento, vige il principio della c.d equivalenza formale delle mansioni, non può allo stesso tempo ignorare che ove, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, si sia concretizzato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa - com'è accaduto nel caso di specie - la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, configurandosi la diversa e più grave figura della sottrazione integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (cfr. in tal senso Sez. L, n.
11499/2022)".
Parimenti, la Corte, non può e non vuole ignorare il più recente orientamento della Corte di legittimità (ordinanza n. 12128/2025 depositata l'8 maggio 2025), laddove ha affermato che
« nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore… può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento
11 prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”.
Nulla di tutto ciò è accaduto per cui discende che, nella fattispecie in esame,
l'Amministrazione non solo non ha verificato la ricaduta formale degli incarichi nella medesima categoria di inquadramento, ma soprattutto non ha garantito che si realizzasse una compromissione del bagaglio professionale della dipendente tale da configurare uno svuotamento sostanziale del suo ruolo, così come invece l'istruttoria ha confermato.
Una volta accertati i fatti de quo, ai fini della valutazione della loro incidenza sulla condizione patologica denunciata da parte appellante, la Consulenza Tecnica d'Ufficio, è stata chiamata a rispondere al quesito così formulato da questa Corte: "Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica prodotta in atti, dica il CTU se in ragione del dedotto demansionamento così come dedotto e riferito dalla prove assunte per il periodo di cui è causa abbia determinato con efficacia causale la condizione patologica denunciata e certificata come da documenti versati in atti ed in caso di esito positivo, quantifichi il grado complessivo di diminuzione della integrità psico-fisica con particolare riferimento anche al prospettato grave disturbo alimentare con decadimento del peso e forte sintomatologia ansioso depressiva, riferibile alla vicenda lavorativa, utilizzando a tal fine sia i criteri di quantificazione del danno da responsabilità civile, sia quelli desumibili dalle tabelle utilizzate per la determinazione dell'indennizzo e/o della rendita ". CP_7
Il C.T.U., dott. , all'esito delle operazioni peritali — svolte con il Persona_3 supporto di un consulente specialista in psichiatria — e tenuto conto delle osservazioni formulate dai Consulenti Tecnici di Parte, ha accertato l'esistenza di un valido nesso di causalità materiale tra gli eventi stressogeni e avversativi patiti in ambito lavorativo e la patologia diagnosticata. Il perito ha infatti ritenuto soddisfatti i criteri della efficacia lesiva e della compatibile reattività cronologica, necessari per affermare la genesi professionale del disturbo riscontrato.
La Consulenza Tecnica ha infatti così concluso: “Il CTU, in risposta ai quesiti posti dal
Collegio, per quanto sopra riportato, esprime il parere che nella Sig.ra Parte_1
le avversità lavorative e il dedotto demansionamento hanno determinato con
[...] efficacia causale la condizione: “Disturbo dell'adattamento cronico, con ansia ed umore depresso misti, di grado lieve, secondario a stress lavoro-correlato, in soggetto con pregresso disturbo della condotta alimentare”. L'infermità determina un danno biologico pari al 4% per analogia alla voce 181 e in base ai baremes in uso (cosiddette Tabelle CP_7 di Milano).”
12 Il Collegio ritiene pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Consulente
Tecnico d'Ufficio, incaricato con ordinanza del 27/03/2025.
Dalla relazione emerge, infatti, che la lavoratrice presenta una condizione ansioso- depressiva reattiva, associata a disturbi del comportamento alimentare, insorti “in stretta e prevalente correlazione con il contesto lavorativo” e “connessi al processo di dequalificazione e marginalizzazione progressiva” subito.
Il metodo seguito appare corretto, basato su criteri medico-legali riconosciuti (criterio del più probabile che non, valutazione retrospettiva, analisi del decorso clinico) e non sono emersi elementi idonei a infirmare la neutralità del perito o la logicità del suo percorso argomentativo;
le osservazioni formulate dalle parti sono state esaminate ed esaustivamente confutate.
Per tutte le sopra esposte ragioni, in mancanza di valide ragioni per discostarsene, il Collegio fa proprie le conclusioni del CTU, secondo il principio consolidato in base al quale il giudice può e deve aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio quando queste siano logiche, coerenti e immuni da vizi metodologici, costituendo la CTU uno strumento di conoscenza privilegiato nella materia tecnica (Cass. civ.. n. 7266 del 10 aprile 2015).
Ciò posto, le risultanze della CTU, unitamente alle prove testimoniali e documentali raccolte, costituiscono senz'altro un quadro probatorio idoneo a fondare la richiesta di parte appellante volta da ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa delle condotte datoriali.
Per quanto concerne il danno biologico, come ben noto, il danno alla salute derivante dal demansionamento è risarcibile tutte le volte in cui risulti accertato, tramite CTU, il nesso causale tra il comportamento datoriale e la patologia del dipendente. La Suprema Corte ha, più volte chiarito che la sofferenza soggettiva conseguente a un demansionamento o a una dequalificazione può assumere la configurazione di un vero e proprio danno biologico, laddove la lesione sia accertata clinicamente (Cass. n. 10787 del 22/04/2024)
Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene pienamente integrato il diritto dell'appellante al risarcimento del danno biologico, connesso alla lesione permanente dell'integrità psico- fisica.
Rispetto alla quantificazione si adottano le tabelle di Milano, dove si sono incluse gli esborsi per spese mediche documentate, ponendosi a base del calcolo la perceentuale riconosciuta del 4% rispetto all'età al momento del fatto lesino di anni 56 e considerato l'incremento per sofferenza soggettiva al 25%. Così determinandosi l'importo del danno biologico risarcibile in € 5.998,00 che passa ad € 8.397,00 per la personalizzazione massima al 50%.
13 Quanto all'ulteriore voce di danno reltiva al grave detrimento alla vita di relazione, ai propri affetti e ai propri svaghi, con cambiamenti peggiorativi delle proprie abitudini nonché di una notevole sofferenza interiore per le umiliazioni subite per effetto della condotta dell'Amministrazione convenuta si ritiene che gli stessi siano emersi dalle stesse deposizioni e possano ritenersi provati, per il resto anche per presunzioni, come da insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva od interiore, ma oggettivamente accertabile sul fare a reddituale del soggetto, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 29832 del 2008)”.
Anche la valutazione di tale danno andrà effettuata in via equitativa e come segue ovvero con ulteriore personalizzazione del danno biologico in una percentuale che stimasi equa determinare nel 30% di quest'ultima ovvero in € 1.799,4.
Quanto al dedotto danno alla professionalità, la ricorrente aveva puntualmente evidenziato come il pregiudizio lamentato derivasse dall'impossibilità di accrescere il proprio curriculum mediante l'acquisizione di ulteriori titoli professionali e amministrativi, nonché dalla mancata partecipazione all'organizzazione delle mostre e alle correlate attività scientifiche, proprie del profilo di AR Storico dell'Arte (cfr. pagg. 20-21 del ricorso introduttivo). Analoga incidenza negativa era stata dedotta con riferimento al danno all'immagine professionale, correlato alla perdita dei frequenti contatti con musei nazionali e internazionali, normalmente connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali rivestite.
Sul punto, giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
l'assegnazione a mansioni inattive o l'isolamento operativo costituiscono violazione dell'art. 2087 c.c. e sono fonte di responsabilità datoriale, indipendentemente dall'eventuale intento persecutorio o dall'incidenza sulla retribuzione, potendo determinare un pregiudizio risarcibile sulla vita professionale e personale del dipendente (Cass., Sez. Lav., ord. 6 agosto
2024, n. 22161).
Il Collegio ritiene, pertanto, fondata anche la domanda risarcitoria relativa al danno professionale conseguente al demansionamento accertato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale danno non è in re ipsa, ma può essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, desumibili dal complessivo quadro fattuale (Cass. 11 agosto 2025, n. 23020).
Alla luce di tali principi, gli elementi emersi in istruttoria consentono di ritenere dimostrato il pregiudizio arrecato alla professionalità dell'appellante, intesa quale patrimonio dinamico di competenze tecnico-scientifiche, autonomia decisionale e ruolo istituzionale
14 progressivamente maturato. È stato infatti accertato che il demansionamento ha assunto carattere reiterato, sistematico e prolungato, giungendo a configurare un'inattività sostanziale e forzata della lavoratrice. Da ciò deriva — secondo criteri di normale regolarità causale — la perdita di opportunità professionali in ambito museale (partecipazione a mostre, prestiti, catalogazioni e progetti culturali), la compromissione della riconoscibilità interna e del ruolo, la progressiva obsolescenza delle competenze scientifiche acquisite e la mortificazione della sua immagine professionale.
Ciò considerato, in ordine alla quantificazione di tale danno, si ritiene equo parametrare lo stesso ad una percentuale pari al 50% della retribuzione globale di fatto della ricorrente dal novembre 2015 al maggio 2019.
Tenuto conto che la retribuzione mensile globale di fatto della ricorrente è pari ad Euro
2.713,39 e che da novembre 2015 a maggio 2019 sono intercorsi 42 mesi, il danno professionale ad oggi maturato è pari ad € 56.981,19 (cioè Euro 2.713,39 / 2 X 42 mesi) somma espressa all'attualità.
I motivi di appello sopra esaminati devono, pertanto, essere accolti come da motivazione che precede.
In ragione dell'integrale riforma della decisione impugnata il sesto motivo di censura, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della statuizione di primo grado relativa alla condanna alle spese di lite, viene assorbito.
La riforma complessiva della sentenza comporta, infatti, la necessità di una nuova statuizione sulle spese del primo grado di giudizio, da adottarsi in coerenza con l'esito favorevole dell'impugnazione.
Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara il demansionamento dell'appellante per il periodo dal novembre 2015 al giugno
2018 e per l'effetto condanna il in favore di al Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 56.981,19 espressa in moneta attuale oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo. Condanna altresì il convenuto al pagamento CP_1 della ulteriore somma di € 10.196,4 oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo. Condanna il al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio CP_1
15 in favore di , che si liquidano in € 4.500,00 per il primo grado ed in € Parte_1
7.500,00 per il secondo, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2618 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Enrico Mari Parte_1
D'IO e LL NO, unitamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in GI US LL n. 22, Roma, giusta procura in atti
Appellante
E
(Già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello Stato in persona dell'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri ed elettivamente domiciliato presso la predetta Avvocatura, in via dei Portoghesi 12, Roma
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3529/2022 del Tribunale di Roma – sez. lavoro, pubblicata il 14/04/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di essere dipendente del Parte_1
a far data dal 20.03.2000, chiamava in giudizio il Controparte_1 CP_1 convenuto innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertata l'illegittimità e/o la vessatorietà della condotta attuata dal CP_1 convenuto nei confronti della Dott.ssa e/o il demansionamento subito Parte_1 dalla ricorrente come descritti nel presente atto, condannare il Controparte_2 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della
[...] ricorrente, nelle componenti descrittive allegate, per un ammontare pari complessivamente ad Euro 169.768,43 o, comunque, alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite”.
A sostegno della sua pretesa, esponeva in sintesi, di svolgere la propria attività lavorativa per il convenuto con la qualifica di Direttore Coordinatore (ossia CP_1 Controparte_3 il livello apicale dei Funzionari del predetto ) e di aver ricoperto, dal giugno 2013, CP_1 la funzione di Responsabile della e, dal luglio Parte_2
2014, di Direttore della medesima Galleria, oltre ad essere incaricata – per numerosi progetti
– quale responsabile unico del procedimento.
Deduceva, di aver iniziato a subire un progressivo processo di svuotamento professionale a partire dal novembre 2015, a seguito della nomina della dott.ssa Persona_1 quale nuovo Direttore delle Parte_3
con assegnazione di incarichi non coerenti con il suo livello professionale,
[...] culminato con l'ordine di servizio del 20 giugno 2018 con il quale le venivano sottratti tutti gli incarichi attribuiti (ad eccezione della responsabilità dell'Ufficio prestiti e depositi esterni, in condivisione con il dott. incarico che comunque prevedeva Parte_4 esclusivamente compiti di carattere amministrativo e burocratico esulanti dal proprio bagaglio di esperienza professionale). A partire da tale momento, sarebbe rimasta inattiva per circa due terzi della propria giornata lavorativa.
Rappresentava, infine, di essere stata vittima, nello stesso periodo, di reiterate condotte vessatorie e offensive da parte della nuova Direzione, che l'avevano portata alla manifestazione di una grave sintomatologia ansioso depressiva, sfociata in un Disturbo del comportamento alimentare con deperimento, così come diagnosticato dal SSN.
2 Si costituiva in giudizio il , contestando quanto dedotto ed eccepito e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Sulla sola istruttoria documentale della causa, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura pari ad euro 4.870,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa.
Il primo giudice, con succinta decisione, così motivava il proprio rigetto: <ritenuto che per quanto concerne il danno biologico lo stesso non risulta adeguatamente dimostrato, atteso che dall'unica documentazione in atti di provenienza emerge la diagnosi non collegata agli eventi lavorativi, se non in un unico documento e in modo del tutto scarno e generico (cfr. retro del documento 29 in cui si fa esclusivo riferimento a non meglio precisate “difficoltà lavorative”); ritenuto che avendo la parte allegato il nocumento economico esclusivamente quale conseguenza della decurtazione stipendiale nei giorni di malattia, consegue, alla mancata dimostrazione del danno biologico, la mancata dimostrazione altresì del danno patrimoniale;
ritenuto che
per quanto riguarda il danno alla professionalità e all'immagine lo stesso viene allegato in termini del tutto generici;
rilevato infine che il solo demansionamento, per come descritto in atti e adeguatamente contestato da parte ricorrente, e la sussistenza di un'unica aggressione verbale della dirigente non possono essere valutati alla stregua di mobbing, per il quale occorrono più condotte reiterate nel tempo;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente rigettato e che le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza>>.
Avverso detta decisione, interponeva appello , articolando i seguenti Parte_1 motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da mobbing;
2) erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto assorbito, nell'asserita domanda di risarcimento del danno da mobbing, anche il demansionamento, escludendo la necessità di un accertamento istruttorio;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui, confondendo l'oggetto del giudizio, ha invertito l'onere probatorio gravante sul convenuto;
4) erroneità della sentenza CP_1 nella parte in cui ha ritenuto che il demansionamento ed i danni conseguentemente rivendicati, non fossero stati oggetto di adeguata allegazione;
5) erroneità della decisione nella parte in cui, non ha ammesso prova testimoniale, nonostante i fatti oggetto di causa
3 fossero stati oggetto di contestazione;
6) erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il che, contestando quanto dedotto da parte Controparte_1 appellante, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte ha dato ingresso all'istruttoria testimoniale ed ha disposto ed espletato c.t.u.medico legale. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato, e deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte e nei termini che seguono.
L'appellante, dopo aver effettuato una analitica e chiara ricostruzione dei fatti oggetto di causa, con il primo motivo di appello ha impugnato la gravata sentenza per aver il primo giudice erroneamente interpretato la domanda della ricorrente, qualificandola come richiesta di risarcimento danni da mobbing. Tale errore interpretativo, avrebbe così' condotto il giudicante a pervenire all'erronea decisione oggi impugnata anche sotto tale profilo.
Deduce l' invero, che la propria azione era chiaramente volta a far accertare il Parte_1 proprio demansionamento e/o svuotamento delle mansioni, e che la circostanza che la violazione dell'art. 2103 c.c. fosse stata accompagnata anche da condotte denigratorie della propria dignità, non fosse certo sufficiente ad attrarre il demansionamento nella fattispecie del mobbing, addirittura in modo tale da far considerare quest'ultimo primario ed assorbente rispetto al demansionamento.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Dalla lettura del ricorso di primo grado emerge, infatti, con assoluta chiarezza come il primo giudice nella gravata sentenza, abbia erroneamente interpretato il petitum e la causa petendi dell'azione proposta dall' Parte_1
È del tutto evidente, infatti, che l'oggetto della domanda non fosse tanto l'accertamento di una condotta di mobbing, bensì la verifica dell'illegittimità del comportamento tenuto dal convenuto che ha avuto diversi contenuti. CP_1
Tale illegittimità, come emerge dalla lettura coordinata degli atti di causa, si sarebbe manifestata con tutta evidenza, a partire dal 2015, attraverso l'assegnazione alla ricorrente di mansioni non corrispondenti a quelle proprie del profilo di AR , Controparte_3 sino a determinare un progressivo e completo svuotamento delle sue funzioni, unitamente all'adozione di ulteriori comportamenti di natura denigratoria e vessatoria.
Non vi può essere alcun dubbio, dunque, che la domanda della lavoratrice fosse volta, non già ad avanzare pretese risarcitorie di danno da mobbing, bensì a far riconoscere che la
4 condotta datoriale avesse causato una lesione della sua elevata professionalità con conseguenti ricadute ed effetti pregiudizievoli della propria integrità psico-fisica.
Ciò posto, se pur vero che il Giudice ha il potere di interpretare il contenuto della pretesa a prescindere dalle formule letterali utilizzate dalle parti non può giungere a prescindere dalla finalità concreta che la parte ha inteso perseguire mediante il ricorso giudiziario (Cass.
3/11/2021 n. 31341) e non può disconoscere puntuali domande ricomprendendole in altre sino a dissolverle.
Ne consegue la necessità di riesaminare integralmente il merito della domanda, di cui la prima sentenza, a causa di un errore ermeneutico, non ha di fatto compiuto alcun apprezzamento.
Orbene, ai fini di una corretta soluzione della controversia, occorre innanzitutto ricostruire i fatti di causa e precisare l'effettivo contenuto delle domande azionate. Nel caso di specie,
l'azione giudiziaria è chiaramente diretta a ottenere l'accertamento dell'intervenuto demansionamento, ovvero del sostanziale svuotamento professionale subito dalla lavoratrice.
È necessario precisare che i comportamenti lamentati dall'appellante come lesivi della propria dignità professionale appaiono essere stati dedotti non già quali elementi costitutivi di un disegno persecutorio unitario idoneo a integrare una fattispecie di mobbing – così come erroneamente ritenuto dal primo giudice - bensì come modalità attraverso le quali il demansionamento si è concretamente realizzato. Le condotte denunciate assumono, pertanto, valore descrittivo e probatorio della dequalificazione subita, e non già il significato di autonomi indici di una condotta mobbizzante in senso tecnico;
senza voler contare che comunque avrebbe potuto essere qualificato, parte delle duzioni, come integranti il cd. straining.
Tale chiarimento preliminare conduce all'accoglimento anche del secondo, terzo, quarto e quinto motivo di gravame, che, per ragioni di evidente connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.
Con tali censure, l'appellante ha impugnato la statuizione del primo giudice per aver ritenuto erroneamente assorbita la domanda di demansionamento nell'asserita domanda di risarcimento danni per mobbing, con tutto ciò che ne deriva anche in ordine alla mancata indagine istruttoria ed all'onere probatorio.
Il Tribunale, infatti, muovendo dall'erroneo presupposto che l'unica domanda azionata fosse quella relativa alla verifica di una condotta mobbizzante, e rilevata l'assenza della
“reiterazione delle condotte nel tempo” (ritenuta indispensabile alla configurazione della
5 fattispecie), ha escluso di procedere all'esame dell'ulteriore profilo relativo al dedotto demansionamento.
Osserva la Corte, dunque, che così operando, il primo giudice ha omesso di scrutinare un capo di domanda ritualmente introdotto e giuridicamente distinto, concernente la verifica del lamentato svuotamento di mansioni, che certamente esigeva un autonomo accertamento.
Ciò posto, ai fini della verifica del dedotto demansionamento ai sensi dell'art. 52 d.lgs
165/2001, è bene ripercorrere brevemente quanto già allegato nel ricorso di primo grado, completando la suddetta lettura con gli ulteriori elementi istruttori raccolti nel presente grado di giudizio.
Come dettagliatamente dedotto dall' la stessa, assunta a seguito di concorso Parte_1
pubblico in data 20 marzo 2000, è attualmente in servizio presso le Parte_3
inquadrata nell'Area Terza del CCNL comparto fascia retributiva F5, con
[...] CP_4 il profilo professionale di AR Storico dell'Arte Direttore Coordinatore, che rappresenta il livello apicale del ruolo dei Funzionari Tecnici presso il Controparte_1
.
[...]
In base all'Accordo del 20 dicembre 2010, siglato tra il e le OO.SS. e concernente CP_1
l'individuazione dei profili professionali, il AR Storico è titolare di CP_3 funzioni di rilievo specialistico, direttivo e coordinativo, nonché di compiti connessi alla tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale.
Le attività previste dal profilo professionale posseduto dall'appellante sono quelle di:
Direzione e coordinamento di strutture non dirigenziali e del personale tecnico afferente;
Valutazione tecnico-scientifica di progetti di restauro, manutenzione e ricerca, con verifica della congruità e corretta esecuzione degli interventi;
Vigilanza e ispezione sui beni culturali del territorio di competenza, con particolare attenzione ai profili storico-artistici;
Progettazione, direzione e collaudo di lavori di restauro e valorizzazione, inclusa la movimentazione dei beni;
Inventariazione e catalogazione dei beni culturali, curando la definizione storico-artistica; Gestione museale nell'ambito delle proprie competenze, inclusa l'organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni culturali;
Partecipazione alla programmazione triennale dei lavori pubblici in materia di tutela e restauro;
Attività didattiche, formative e divulgative, con progettazione di programmi educativi, redazione di materiali didattici e direzione dei servizi educativi;
Redazione di testi scientifici e cura di pubblicazioni editoriali specialistiche;
Partecipazione a funzioni emergenziali, attività connesse alla protezione civile e prestazioni speciali affidate all'Amministrazione; Attività peritale e di consulenza tecnica, anche in qualità di arbitro.
6 Il profilo professionale in oggetto si caratterizza per l'esercizio di competenze ad alto contenuto tecnico-specialistico e per l'assunzione di responsabilità direttive nella gestione del patrimonio storico-artistico nazionale. Le attività sono svolte con autonomia tecnico- scientifica, in coerenza con la declaratoria della Terza Area del CCNL che prevede CP_4 funzioni di elevata complessità e rilievo, anche in contesti organizzativi non dirigenziali.
L'appellante, nel corso del proprio servizio, ha dimostrato di aver svolto in modo continuativo attività altamente qualificate e di responsabilità in piena aderenza al proprio profilo professionale, così contribuendo in modo significativo alla missione istituzionale dell'Amministrazione in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.
Le attività espletate dalla lavoratrice sino alla nomina della dott.ssa Persona_1
(nel novembre 2015) sono state pienamente corrispondenti alla declaratoria generale dell'Area Terza, in cui si richiede la gestione autonoma di attività complesse e la responsabilità di coordinamento tecnico-scientifico.
Prima dell'insediamento della nuova Direzione, infatti, l'appellante è stata destinataria di mansioni coerenti con il suo livello di inquadramento, prima quale Responsabile e poi
Direttrice di tutta la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma (all.ti 3 e 5 del ricorso introduttivo del giudizio) con il coordinamento di oltre 50 dipendenti, unitamente ad oltre quindici incarichi di R.U.P. (ossia di responsabile della procedura di affidamento di lavori di restauro su importanti edifici storici della Capitale, cfr. punto 13 della parte in fatto e all. 6 del ricorso introduttivo del giudizio) e con organizzazione di tre prestigiose mostre (con relative pubblicazioni, cfr. all.ti 7 e 8 del ricorso introduttivo del giudizio).
Le circostanze indicate non solo sono emerse dall'istruttoria ma non sono state sostanzialmente contestate dal datore di lavoro.
A far data dal novembre 2015, invece, contestualmente all'arrivo della nuova dirigenza,
l' è stata prima assegnata ad occuparsi della manutenzione di ascensori e bagni Parte_1 del Museo (all. 11 del ricorso) e poi relegata in uno stato di inattività sino al giugno 2016, quando veniva nominata Responsabile dell'Ufficio Prestiti fino a quel momento assegnato ad un Assistente di Seconda Area (punti 49, 50 e 51 del ricorso introduttivo). Tale compito prevedeva lo svolgimento di mansioni di mera compilazione amministrativa, ben lontani dai ruoli direttivi e coordinativi previsti dal suo inquadramento.
Nonostante la successiva e parziale riassegnazione di incarichi — quali la responsabilità dell'Ufficio Prestiti, il coordinamento del Laboratorio di Restauro, la gestione dei depositi esterni (in condivisione con il Dott. e la responsabilità del — tali Parte_4 CP_5
7 attribuzioni si sono rivelate meramente formali, apparenti, non essendo ad esse riconducibile alcuna reale autonomia operativa né effettivo potere decisionale.
La ricorrente veniva poi privata anche del controllo sui prestiti delle opere, incarico che le veniva sottratto senza giustificazione alcuna.
Nel dicembre 2017, dopo aver ottenuto il primo incarico di R.U.P. per l'organizzazione della mostra sulla NN ST di , lo stesso le veniva immediatamente revocato Parte_5
e riassegnato ad altro dipendente, sino a che, nel giugno del 2018, con un ordine di servizio, la Direttrice le revocava quasi tutti gli incarichi, ad eccezione di quello di responsabile dell'Ufficio Prestiti e di Cura delle opere di alta epoca (XII-XV secolo) e del XVIII secolo, incarichi da condividere con altri colleghi, di livello ed esperienza inferiori.
Anche in questi incarichi la ricorrente deduce di non aver avuto alcun potere decisionale e di essere rimasta inattiva per circa due terzi della giornata lavorativa, continuando a subire pesanti condotte denigratorie da parte della Direttrice in ogni possibile occasione ed in diversi contesti.
È stato, infatti, dedotto - e in gran parte documentato (v. all.ti 27 e 28 ricorso introduttivo) ed è comunque stato oggetto di approfondimenti istruttorio testimoniale, che il suddetto demansionamento veniva accompagnato da episodi tanto gratuiti quanto svilenti la professionalità e dignità della lavoratrice, in cui l'appellante veniva apostrofata dalla dott.ssa con termini quali: “ sei un'aggressiva incompetente, gravemente incompetente Per_1 incapace”; “tu non sai gestire l'ufficio”; “sei un funzionario scadente”; “tu non sai gestire niente”; “tu sei inferiore”; “sei scema”; “sei incompetente”; “tu sei il mio problema”, ecc..
A tali epiteti si aggiungevano anche minacce con la quali sempre la dichiarava “ti Per_1 faccio terra bruciata!”.
La Corte, ritenuto necessario procedere a un'integrazione dell'istruttoria, all'esito dell'escussione testimoniale, ritiene che le dichiarazioni rese abbiano significativamente rafforzato e completato il quadro probatorio documentale già presente in primo grado.
Le testimonianze acquisite si sono infatti rivelate pienamente idonee a comprovare tanto l'intervenuto demansionamento, quanto le ulteriori modalità denigratorie e vessatorie attraverso le quali tale dequalificazione è stata attuata dall'Amministrazione convenuta.
La ricostruzione fattuale condotta attraverso le testimonianze rese innanzi a questo Collegio ha infatti confermato che, a partire dal novembre 2015, l'appellante ha subito una progressiva sottrazione delle competenze di sua specifica spettanza e storicamente esercitate, mediante l'assegnazione di compiti meramente amministrativi e privi di contenuto tecnico- scientifico, nonché un sostanziale svuotamento degli incarichi solo formalmente attribuiti,
8 con marginalizzazione generalizzata dalle attività museali, esclusione dalle decisioni relative alle opere e ai prestiti, anche in settori di sua specifica competenza che, ove residuati, doveva
“condividere” con altri.
Significativa in proposito appare la dichiarazione del teste laddove afferma < Parte_4
ho assistito e verificato direttamente che all'appellante sono state ridotte le attribuzioni e in particolare non ha più potuto organizzare l'emissione e l'organizzazione conseguente al prestito di opere d'arte, questo lo so perché ero nella stessa stanza e l'ho appreso anche in sede di riunione con la dirigente >>; < Stessa sottrazione è avvenuta per il settore Per_1
cronologico opere, nel senso che le fu attribuito una parte del mio settore senza quindi una titolarità autonoma.>>; < divise con me anche la responsabilità dei depositi esterni, voglio aggiungere che rispetto ad altri incarichi che le sono stati dati, notai una scarsa compatibilità rispetto all'essere l' uno storico dell'arte, di dover occupare di attività più che Parte_1 altro amministrative o di controllo tecnico dell'immobile>>; < posso dire che anche rispetto a noi funzionari a lei, che era la più anziana, furono attribuiti compiti minori sia in numero che come qualità, quindi l'attività lavorativa è molto diminuita.>>; < ribadisco che sotto la dirigenza della Dott.ssa l'appellante aveva pochi incarichi e comunque non lo Per_1 occupavano per tutta la giornata;
tant'è vero per esempio che per i prestiti non decideva più
l'oggetto del prestito e i funzionari che avrebbero dovuto accompagnare il bene fuori dal museo;
effettivamente e la furono affidate attività per l'allestimento del Pt_6 Per_2 museo per la visibilità e per la scelta di cosa esporre e come esporla >> e ancora nella parte in cui, in relazione all'incontro del 9 ottobre 2018 nel quale l' deduce di essere Parte_7 stata umiliata dalla dottoressa dichiara: < io non ero presente, però di questa cosa Per_1
se ne è parlato, me l'ha riferito sia la che l' ed entrambe mi hanno riferito CP_6 Parte_1
i contenuti di cui al capitolo 94, 97 e 98 del ricorso in appello.>>.
Il teste conferma invece: < Vi erano rapporti continui con la Dott.ssa per Tes_1 CP_6
organizzare il turn-over ovvero per stabilire chi sarebbe andato ad accompagnare le opere;
su questo l' — che io sappia — non prendeva parte>> Parte_1
Rilevante anche la dichiarazione della teste la quale, rispetto al cap. 94, dichiara: CP_6
< ha indirizzato le frasi che mi Per_1 vengono lette o analoghe;
o meglio, ne ricordo la maggior parte. Comunque, per significare la situazione, ricordo perfettamente che in quella fase pensai “questo è un incubo. Spero di svegliarmi.>>; < disse “ti faccio terra bruciata”>>. Per_1
9 Orbene, dalla complessiva ed integrata valutazione dell'istruttoria assunta in grado di appello, il Collegio ritiene pienamente provato il grave demansionamento subito dall'appellante a far data dall'insediamento della nuova Direttrice.
Le deposizioni di tutti i testi risultano infatti precise, attendibili e tra loro pienamente convergenti, poiché riferiscono circostanze dirette, osservate nel medesimo contesto lavorativo, e senza elementi di contraddizione.
Il teste ha dichiarato che l'appellante, già responsabile del settore prestiti e delle Parte_4 attività istruttorie relative alla movimentazione delle opere, è stata progressivamente privata delle relative attribuzioni, venendo esclusa dall'organizzazione dei prestiti e delle attività connesse, nonché privata della titolarità del settore cronologico delle opere, poi frazionato e assegnato ad altri funzionari privi di competenza autonoma.
Il medesimo teste ha evidenziato l'imposizione di compiti meramente esecutivi e amministrativi, non coerenti con il profilo professionale della lavoratrice, e la drastica contrazione delle attività quotidiane, divenute insufficienti a occupare l'intera giornata lavorativa.
Confermano tali circostanze anche le dichiarazioni del teste , che riferisce come Tes_1
l'appellante non partecipasse più ai processi decisionali relativi ai prestiti, ricevuti “solo come opere da trasportare”, e come le decisioni venissero prese esclusivamente dalla
Direttrice.
La teste assistente tecnico addetta all'Ufficio Prestiti, ha confermato che l'appellante CP_6 era, fino al 2015, il riferimento tecnico-operativo dell'ufficio e che successivamente non veniva più interpellata sulle decisioni, che venivano assunte direttamente dalla Direttrice.
Le testimonianze, considerate unitariamente, dimostrano dunque che la lavoratrice è stata privata delle sue attribuzioni qualificanti, sostituita da colleghi di minore anzianità e competenza e relegata ad attività inferiori, con un evidente svuotamento progressivo delle competenze proprie del profilo di AR Storico dell'Arte Direttore Coordinatore.
Parimenti provate risultano anche le condotte denigratorie e vessatorie poste in essere dalla
Direttrice.
Ad integrazione dell'ampia documentazione già prodotta in atti (vedi la registrazione fonografica dell'ottobre 2018), la teste ha infatti confermato che la dott.ssa CP_6 Per_1 ha pronunciato nei confronti dell'appellante frasi offensive alla presenza del personale, dirette a svalutarne l'operato; il teste ha riferito più episodi di esclusione Parte_4 intenzionale, marginalizzazione e frasi allusive alla volontà, invero neppure celata, di estromissione della ricorrente (“quando arriva il nuovo direttore il vecchio se ne va”).
10 Le testimonianze delineano un quadro sistematico di immotivata ostilità, manifestato attraverso sottrazione di compiti, isolamento professionale, svalutazione pubblica e trasferimento di attività qualificate a funzionari di livello inferiore.
Tali comportamenti, possono certamente qualificarsi come condotte idonee a ledere la dignità professionale, l'identità lavorativa e l'immagine della lavoratrice, in violazione dell'art. 2087 c.c.
In tema di onere probatorio, si osserva, che come da orientamento unanime della Corte di legittimità “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (ex multis Cass. civile, Sez. Lav., 3 luglio 2018, n. 17365).
Nel caso di specie, l'onere probatorio risulta pertanto pienamente adempiuto dalla lavoratrice, mentre al contrario, le generiche contestazioni del Ministero convenuto non possono considerarsi idonee a ritenere provato neanche lontanamente l'esatto adempimento.
Orbene, pur essendo la Corte, pienamente consapevole che nel pubblico impiego ai fini del demansionamento, vige il principio della c.d equivalenza formale delle mansioni, non può allo stesso tempo ignorare che ove, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, si sia concretizzato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa - com'è accaduto nel caso di specie - la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, configurandosi la diversa e più grave figura della sottrazione integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (cfr. in tal senso Sez. L, n.
11499/2022)".
Parimenti, la Corte, non può e non vuole ignorare il più recente orientamento della Corte di legittimità (ordinanza n. 12128/2025 depositata l'8 maggio 2025), laddove ha affermato che
« nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore… può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento
11 prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”.
Nulla di tutto ciò è accaduto per cui discende che, nella fattispecie in esame,
l'Amministrazione non solo non ha verificato la ricaduta formale degli incarichi nella medesima categoria di inquadramento, ma soprattutto non ha garantito che si realizzasse una compromissione del bagaglio professionale della dipendente tale da configurare uno svuotamento sostanziale del suo ruolo, così come invece l'istruttoria ha confermato.
Una volta accertati i fatti de quo, ai fini della valutazione della loro incidenza sulla condizione patologica denunciata da parte appellante, la Consulenza Tecnica d'Ufficio, è stata chiamata a rispondere al quesito così formulato da questa Corte: "Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica prodotta in atti, dica il CTU se in ragione del dedotto demansionamento così come dedotto e riferito dalla prove assunte per il periodo di cui è causa abbia determinato con efficacia causale la condizione patologica denunciata e certificata come da documenti versati in atti ed in caso di esito positivo, quantifichi il grado complessivo di diminuzione della integrità psico-fisica con particolare riferimento anche al prospettato grave disturbo alimentare con decadimento del peso e forte sintomatologia ansioso depressiva, riferibile alla vicenda lavorativa, utilizzando a tal fine sia i criteri di quantificazione del danno da responsabilità civile, sia quelli desumibili dalle tabelle utilizzate per la determinazione dell'indennizzo e/o della rendita ". CP_7
Il C.T.U., dott. , all'esito delle operazioni peritali — svolte con il Persona_3 supporto di un consulente specialista in psichiatria — e tenuto conto delle osservazioni formulate dai Consulenti Tecnici di Parte, ha accertato l'esistenza di un valido nesso di causalità materiale tra gli eventi stressogeni e avversativi patiti in ambito lavorativo e la patologia diagnosticata. Il perito ha infatti ritenuto soddisfatti i criteri della efficacia lesiva e della compatibile reattività cronologica, necessari per affermare la genesi professionale del disturbo riscontrato.
La Consulenza Tecnica ha infatti così concluso: “Il CTU, in risposta ai quesiti posti dal
Collegio, per quanto sopra riportato, esprime il parere che nella Sig.ra Parte_1
le avversità lavorative e il dedotto demansionamento hanno determinato con
[...] efficacia causale la condizione: “Disturbo dell'adattamento cronico, con ansia ed umore depresso misti, di grado lieve, secondario a stress lavoro-correlato, in soggetto con pregresso disturbo della condotta alimentare”. L'infermità determina un danno biologico pari al 4% per analogia alla voce 181 e in base ai baremes in uso (cosiddette Tabelle CP_7 di Milano).”
12 Il Collegio ritiene pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Consulente
Tecnico d'Ufficio, incaricato con ordinanza del 27/03/2025.
Dalla relazione emerge, infatti, che la lavoratrice presenta una condizione ansioso- depressiva reattiva, associata a disturbi del comportamento alimentare, insorti “in stretta e prevalente correlazione con il contesto lavorativo” e “connessi al processo di dequalificazione e marginalizzazione progressiva” subito.
Il metodo seguito appare corretto, basato su criteri medico-legali riconosciuti (criterio del più probabile che non, valutazione retrospettiva, analisi del decorso clinico) e non sono emersi elementi idonei a infirmare la neutralità del perito o la logicità del suo percorso argomentativo;
le osservazioni formulate dalle parti sono state esaminate ed esaustivamente confutate.
Per tutte le sopra esposte ragioni, in mancanza di valide ragioni per discostarsene, il Collegio fa proprie le conclusioni del CTU, secondo il principio consolidato in base al quale il giudice può e deve aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio quando queste siano logiche, coerenti e immuni da vizi metodologici, costituendo la CTU uno strumento di conoscenza privilegiato nella materia tecnica (Cass. civ.. n. 7266 del 10 aprile 2015).
Ciò posto, le risultanze della CTU, unitamente alle prove testimoniali e documentali raccolte, costituiscono senz'altro un quadro probatorio idoneo a fondare la richiesta di parte appellante volta da ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa delle condotte datoriali.
Per quanto concerne il danno biologico, come ben noto, il danno alla salute derivante dal demansionamento è risarcibile tutte le volte in cui risulti accertato, tramite CTU, il nesso causale tra il comportamento datoriale e la patologia del dipendente. La Suprema Corte ha, più volte chiarito che la sofferenza soggettiva conseguente a un demansionamento o a una dequalificazione può assumere la configurazione di un vero e proprio danno biologico, laddove la lesione sia accertata clinicamente (Cass. n. 10787 del 22/04/2024)
Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene pienamente integrato il diritto dell'appellante al risarcimento del danno biologico, connesso alla lesione permanente dell'integrità psico- fisica.
Rispetto alla quantificazione si adottano le tabelle di Milano, dove si sono incluse gli esborsi per spese mediche documentate, ponendosi a base del calcolo la perceentuale riconosciuta del 4% rispetto all'età al momento del fatto lesino di anni 56 e considerato l'incremento per sofferenza soggettiva al 25%. Così determinandosi l'importo del danno biologico risarcibile in € 5.998,00 che passa ad € 8.397,00 per la personalizzazione massima al 50%.
13 Quanto all'ulteriore voce di danno reltiva al grave detrimento alla vita di relazione, ai propri affetti e ai propri svaghi, con cambiamenti peggiorativi delle proprie abitudini nonché di una notevole sofferenza interiore per le umiliazioni subite per effetto della condotta dell'Amministrazione convenuta si ritiene che gli stessi siano emersi dalle stesse deposizioni e possano ritenersi provati, per il resto anche per presunzioni, come da insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva od interiore, ma oggettivamente accertabile sul fare a reddituale del soggetto, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 29832 del 2008)”.
Anche la valutazione di tale danno andrà effettuata in via equitativa e come segue ovvero con ulteriore personalizzazione del danno biologico in una percentuale che stimasi equa determinare nel 30% di quest'ultima ovvero in € 1.799,4.
Quanto al dedotto danno alla professionalità, la ricorrente aveva puntualmente evidenziato come il pregiudizio lamentato derivasse dall'impossibilità di accrescere il proprio curriculum mediante l'acquisizione di ulteriori titoli professionali e amministrativi, nonché dalla mancata partecipazione all'organizzazione delle mostre e alle correlate attività scientifiche, proprie del profilo di AR Storico dell'Arte (cfr. pagg. 20-21 del ricorso introduttivo). Analoga incidenza negativa era stata dedotta con riferimento al danno all'immagine professionale, correlato alla perdita dei frequenti contatti con musei nazionali e internazionali, normalmente connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali rivestite.
Sul punto, giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
l'assegnazione a mansioni inattive o l'isolamento operativo costituiscono violazione dell'art. 2087 c.c. e sono fonte di responsabilità datoriale, indipendentemente dall'eventuale intento persecutorio o dall'incidenza sulla retribuzione, potendo determinare un pregiudizio risarcibile sulla vita professionale e personale del dipendente (Cass., Sez. Lav., ord. 6 agosto
2024, n. 22161).
Il Collegio ritiene, pertanto, fondata anche la domanda risarcitoria relativa al danno professionale conseguente al demansionamento accertato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale danno non è in re ipsa, ma può essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, desumibili dal complessivo quadro fattuale (Cass. 11 agosto 2025, n. 23020).
Alla luce di tali principi, gli elementi emersi in istruttoria consentono di ritenere dimostrato il pregiudizio arrecato alla professionalità dell'appellante, intesa quale patrimonio dinamico di competenze tecnico-scientifiche, autonomia decisionale e ruolo istituzionale
14 progressivamente maturato. È stato infatti accertato che il demansionamento ha assunto carattere reiterato, sistematico e prolungato, giungendo a configurare un'inattività sostanziale e forzata della lavoratrice. Da ciò deriva — secondo criteri di normale regolarità causale — la perdita di opportunità professionali in ambito museale (partecipazione a mostre, prestiti, catalogazioni e progetti culturali), la compromissione della riconoscibilità interna e del ruolo, la progressiva obsolescenza delle competenze scientifiche acquisite e la mortificazione della sua immagine professionale.
Ciò considerato, in ordine alla quantificazione di tale danno, si ritiene equo parametrare lo stesso ad una percentuale pari al 50% della retribuzione globale di fatto della ricorrente dal novembre 2015 al maggio 2019.
Tenuto conto che la retribuzione mensile globale di fatto della ricorrente è pari ad Euro
2.713,39 e che da novembre 2015 a maggio 2019 sono intercorsi 42 mesi, il danno professionale ad oggi maturato è pari ad € 56.981,19 (cioè Euro 2.713,39 / 2 X 42 mesi) somma espressa all'attualità.
I motivi di appello sopra esaminati devono, pertanto, essere accolti come da motivazione che precede.
In ragione dell'integrale riforma della decisione impugnata il sesto motivo di censura, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della statuizione di primo grado relativa alla condanna alle spese di lite, viene assorbito.
La riforma complessiva della sentenza comporta, infatti, la necessità di una nuova statuizione sulle spese del primo grado di giudizio, da adottarsi in coerenza con l'esito favorevole dell'impugnazione.
Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara il demansionamento dell'appellante per il periodo dal novembre 2015 al giugno
2018 e per l'effetto condanna il in favore di al Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 56.981,19 espressa in moneta attuale oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo. Condanna altresì il convenuto al pagamento CP_1 della ulteriore somma di € 10.196,4 oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo. Condanna il al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio CP_1
15 in favore di , che si liquidano in € 4.500,00 per il primo grado ed in € Parte_1
7.500,00 per il secondo, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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