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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2108/2025 R.G. promosso con ricorso in data 2 ottobre 2025 da parte di:
(C.F.: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] n. 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosalia La Barbera (C.F.: ) del foro di Ferrara ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliati presso lo studio della stessa sito in Ferrara, via Argine Ducale n. 12, nonché con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
, ove gli stessi dichiarano di volere ricevere gli avvisi e le Email_1 comunicazioni
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 Il Sig. corrisponderà, in favore della Sig.ra una somma mensile pari ad € Parte_2 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, somma da corrispondersi a partire dal mese di agosto del 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come espressamente previste dal Protocollo siglato dal Tribunale di Ferrara
e pertanto come di seguito riportato: Spese mediche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
Cure termali e fisioterapiche;
Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
Rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche senza pernottamento;
Trasporto pubblico. Spese scolastiche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
Corsi di specializzazione;
Gite scolastiche con pernottamento;
Corsi di recupero e lezioni private;
Alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo) Tempo prolungato;
Mensa scolastica;
Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Baby-sitter; Campi estivi.
La casa coniugale sarà occupata in via esclusiva dalla Sig.ra la quale continuerà ad Parte_1 abitarvi unitamente alla figlia mentre il Sig. ha già trasferito altrove il proprio Per_1 Parte_2 domicilio.
La casa coniugale continuerà ad essere in comproprietà, nella misura del 50% tra i coniugi, che continueranno pertanto a farsi carico nella medesima misura delle spese straordinarie relative all'immobile.
L'immobile di proprietà del sig. sito in Valmorea (CO), Via Mozart n. 55, rimarrà nella Parte_2 piena ed esclusiva disponibilità dello stesso.
I contratti relativi all'impianto fotovoltaico installato nella casa coniugale verranno così ripartiti: quello relativo all'accumulatore, avente una rata di euro 186,50 mensili verrà posto a carico della sig.ra il contratto relativo all'impianto, avente una rata di euro 166,00 mensili, sarà a Parte_1 carico del sig. Parte_2
2 Le somme che eventualmente verranno restituire dal GSE in relazione al predetto impianto fotovoltaico verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 17 ottobre 2025.
In data 17 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il 1° ottobre Parte_2
1994 a RA CA (CO) (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
RA CA (CO): Atto n. 28 Parte II Serie A Anno 1994).
3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA CA (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 22 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2108/2025 R.G. promosso con ricorso in data 2 ottobre 2025 da parte di:
(C.F.: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] n. 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosalia La Barbera (C.F.: ) del foro di Ferrara ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliati presso lo studio della stessa sito in Ferrara, via Argine Ducale n. 12, nonché con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
, ove gli stessi dichiarano di volere ricevere gli avvisi e le Email_1 comunicazioni
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 Il Sig. corrisponderà, in favore della Sig.ra una somma mensile pari ad € Parte_2 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, somma da corrispondersi a partire dal mese di agosto del 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come espressamente previste dal Protocollo siglato dal Tribunale di Ferrara
e pertanto come di seguito riportato: Spese mediche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
Cure termali e fisioterapiche;
Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
Rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche senza pernottamento;
Trasporto pubblico. Spese scolastiche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
Corsi di specializzazione;
Gite scolastiche con pernottamento;
Corsi di recupero e lezioni private;
Alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo) Tempo prolungato;
Mensa scolastica;
Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Baby-sitter; Campi estivi.
La casa coniugale sarà occupata in via esclusiva dalla Sig.ra la quale continuerà ad Parte_1 abitarvi unitamente alla figlia mentre il Sig. ha già trasferito altrove il proprio Per_1 Parte_2 domicilio.
La casa coniugale continuerà ad essere in comproprietà, nella misura del 50% tra i coniugi, che continueranno pertanto a farsi carico nella medesima misura delle spese straordinarie relative all'immobile.
L'immobile di proprietà del sig. sito in Valmorea (CO), Via Mozart n. 55, rimarrà nella Parte_2 piena ed esclusiva disponibilità dello stesso.
I contratti relativi all'impianto fotovoltaico installato nella casa coniugale verranno così ripartiti: quello relativo all'accumulatore, avente una rata di euro 186,50 mensili verrà posto a carico della sig.ra il contratto relativo all'impianto, avente una rata di euro 166,00 mensili, sarà a Parte_1 carico del sig. Parte_2
2 Le somme che eventualmente verranno restituire dal GSE in relazione al predetto impianto fotovoltaico verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 17 ottobre 2025.
In data 17 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il 1° ottobre Parte_2
1994 a RA CA (CO) (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
RA CA (CO): Atto n. 28 Parte II Serie A Anno 1994).
3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA CA (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 22 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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