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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/17322
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 17322/2024 promossa da:
, nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Per_1 CP_1 [...] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di Controparte_2 Persona_2
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...];
[...] Controparte_3
, nata in [...] il [...]; , nato in [...] il Controparte_4 Controparte_5
16/02/1955; , nato in [...] il [...]; Controparte_6 [...]
nato in [...] il [...], tutti Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo De IM (C.F.: ), dall'avv. C.F._1
CO CI (CF: ) e dall'avv. Valeria Saitta C.F._2
(C.F.: ), congiuntamente o disgiuntamente;
ed elettivamente domiciliati presso C.F._3 lo studio De IM in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8 ; p.e.c. - fax n. Email_1
0694443161, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti: pagina 1 di 7 “1. - Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_7 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_7 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3 il 07/04/1858, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. in atti n.1) ed Persona_4 Persona_5 emigrato in Brasile, il quale durante la sua permanenza nel territorio brasiliano non acquistava mai la cittadinanza brasiliana né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Sicurezza pubblica - Dipartimento per gli affari di Giustizia –
Dipartimento di Migrazioni - del Brasile, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Il Dipartimento di
Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza CERTIFICA, su richiesta di
[...]
, che NON RISULTA fino alla presente data registrazione di naturalizzazione Parte_1
a nome di o o o Persona_3 Persona_3 Persona_6 CP_8
, figlio di e di , nato in [...] il
[...] Persona_5 Persona_4
07/04/1858.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_7 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_7
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_9 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
pagina 2 di 7 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, anche se nella cui linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- nato a [...] il [...], figlio dei cittadini italiani e Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. in atti n.1) emigrava in Brasile;
Persona_5
- in data 30.06.1889, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 2) e Persona_7 dalla unione coniugale nasceva il 28.06.1901 (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_8
- In data 03.10.1929, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_8 CP_10 in atti n. 5) e dall'unione coniugale nascevano, in Brasile, due figli: il 04.10.1930 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 6) ed il 15.08.1932 (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_10
- In data 29.12.1956. si univa in matrimonio con cfr. doc. in atti n. Persona_9 CP_11
8) e dall'unione coniugale nascevano, in Brasile, due figli: l'08.10.1961 (cfr. doc. Persona_11 in atti n. 9) ed il 24.02.1965 (cfr. doc. in atti n. 10). Persona_12
- In data 21.03. 1987, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_11 Controparte_12 in atti n.11) e dalla loro unione nasceva l'01 .07.1988 (cfr. doc. in atti n. 12) Parte_2 odierno ricorrente.
- In data 17.02.2017, contraeva matrimonio con Parte_2 Controparte_2
(cfr. doc. in atti n.13) e dalla loro unione nasceva il 18.09.2019 (cfr. doc. in atti Persona_2
n.14) odierno ricorrente.
- In data 28.12.1990, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_12 Persona_13 in atti n.15) e dall'unione coniugale nascevano due figlie: il 09.03.2002 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n.16) e il 27.10.2005 (cfr. doc. in atti n.17) odierne ricorrenti. Controparte_4
- In data 06.12.1953, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_10 Persona_14 in atti n.18) e dall'unione matrimoniale nascevano due figli: il 16.02.1955 (cfr. Controparte_5 doc. in atti n.19) odierno ricorrente e, il 04.05.1963, (cfr. doc. in atti n.20). Persona_15
pagina 3 di 7 - In data 28.08.1987, si univa in matrimonio con Persona_15 Controparte_13
(cfr. doc. in atti n.21) e dalla loro unione nascevano due figli: il 22.03.1985 Controparte_6
(cfr. doc. in atti n.22) e il 21.10.1988 (cfr. doc. in atti n. 23) odierni
[...] Parte_1 ricorrenti.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_7 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema pagina 4 di 7 di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Peraltro, il capostipite era nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è Persona_3 nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n.
23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n.1), Persona_3 ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, che hanno trovato l'avallo della Corte di cassazione con le pronunce gemelle a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, si è ribadita l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A, detto anche “Grande Naturalizzazione”, emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 (e tra essi l'avo degli odierni ricorrenti) avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della Nazione di origine. Più nel dettaglio il Decreto de quo aveva stabilito che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi al rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
Successivamente, il Decreto n. 386 dello stesso anno, estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di accettazione anche “presso il console della Nazione di origine”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di
Napoli del 05.10.1907, la quale sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del pagina 5 di 7 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865). L'art. 8 della legge
555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue dunque che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti dell'avo.
Nel merito, i diretti discendenti di avo italiano, odierni ricorrenti presentavano la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano al Consolato Generale d'Italia competente per territorio a Porto Alegre (cfr. doc. in atti n.24) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano. Il menzionato non è in grado di stimare neppure un termine per la Tes_1 convocazione dei richiedenti ai fini della presentazione dei documenti, né per l'effettiva conclusione della pratica. Infatti, il Consolato di Porto Alegre sta convocando i richiedenti cui è stato assegnato numero progressivo successivo al 13.400 (cfr. doc. in atti n.25).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_7 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti , Parte_2 [...]
, , , Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Parte_1 cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. pagina 6 di 7 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nato in [...] Parte_2 il 01/07/1988; , nato in [...] il [...]; Persona_2 Controparte_3
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...];
[...] Controparte_4
, nato in [...] il [...]; , nato Controparte_5 Controparte_6 in Brasile il 22/03/1985; , nato in [...] il [...] il diritto alla Parte_1 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 17322/2024 promossa da:
, nato in Brasile il [...], in [...] ed unitamente a Per_1 CP_1 [...] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di Controparte_2 Persona_2
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...];
[...] Controparte_3
, nata in [...] il [...]; , nato in [...] il Controparte_4 Controparte_5
16/02/1955; , nato in [...] il [...]; Controparte_6 [...]
nato in [...] il [...], tutti Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo De IM (C.F.: ), dall'avv. C.F._1
CO CI (CF: ) e dall'avv. Valeria Saitta C.F._2
(C.F.: ), congiuntamente o disgiuntamente;
ed elettivamente domiciliati presso C.F._3 lo studio De IM in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8 ; p.e.c. - fax n. Email_1
0694443161, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti: pagina 1 di 7 “1. - Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_7 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_7 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3 il 07/04/1858, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. in atti n.1) ed Persona_4 Persona_5 emigrato in Brasile, il quale durante la sua permanenza nel territorio brasiliano non acquistava mai la cittadinanza brasiliana né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Sicurezza pubblica - Dipartimento per gli affari di Giustizia –
Dipartimento di Migrazioni - del Brasile, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Il Dipartimento di
Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza CERTIFICA, su richiesta di
[...]
, che NON RISULTA fino alla presente data registrazione di naturalizzazione Parte_1
a nome di o o o Persona_3 Persona_3 Persona_6 CP_8
, figlio di e di , nato in [...] il
[...] Persona_5 Persona_4
07/04/1858.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_7 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_7
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_9 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
pagina 2 di 7 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, anche se nella cui linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- nato a [...] il [...], figlio dei cittadini italiani e Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. in atti n.1) emigrava in Brasile;
Persona_5
- in data 30.06.1889, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 2) e Persona_7 dalla unione coniugale nasceva il 28.06.1901 (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_8
- In data 03.10.1929, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_8 CP_10 in atti n. 5) e dall'unione coniugale nascevano, in Brasile, due figli: il 04.10.1930 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 6) ed il 15.08.1932 (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_10
- In data 29.12.1956. si univa in matrimonio con cfr. doc. in atti n. Persona_9 CP_11
8) e dall'unione coniugale nascevano, in Brasile, due figli: l'08.10.1961 (cfr. doc. Persona_11 in atti n. 9) ed il 24.02.1965 (cfr. doc. in atti n. 10). Persona_12
- In data 21.03. 1987, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_11 Controparte_12 in atti n.11) e dalla loro unione nasceva l'01 .07.1988 (cfr. doc. in atti n. 12) Parte_2 odierno ricorrente.
- In data 17.02.2017, contraeva matrimonio con Parte_2 Controparte_2
(cfr. doc. in atti n.13) e dalla loro unione nasceva il 18.09.2019 (cfr. doc. in atti Persona_2
n.14) odierno ricorrente.
- In data 28.12.1990, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_12 Persona_13 in atti n.15) e dall'unione coniugale nascevano due figlie: il 09.03.2002 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n.16) e il 27.10.2005 (cfr. doc. in atti n.17) odierne ricorrenti. Controparte_4
- In data 06.12.1953, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_10 Persona_14 in atti n.18) e dall'unione matrimoniale nascevano due figli: il 16.02.1955 (cfr. Controparte_5 doc. in atti n.19) odierno ricorrente e, il 04.05.1963, (cfr. doc. in atti n.20). Persona_15
pagina 3 di 7 - In data 28.08.1987, si univa in matrimonio con Persona_15 Controparte_13
(cfr. doc. in atti n.21) e dalla loro unione nascevano due figli: il 22.03.1985 Controparte_6
(cfr. doc. in atti n.22) e il 21.10.1988 (cfr. doc. in atti n. 23) odierni
[...] Parte_1 ricorrenti.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_7 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema pagina 4 di 7 di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Peraltro, il capostipite era nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è Persona_3 nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n.
23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n.1), Persona_3 ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, che hanno trovato l'avallo della Corte di cassazione con le pronunce gemelle a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, si è ribadita l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A, detto anche “Grande Naturalizzazione”, emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 (e tra essi l'avo degli odierni ricorrenti) avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della Nazione di origine. Più nel dettaglio il Decreto de quo aveva stabilito che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi al rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
Successivamente, il Decreto n. 386 dello stesso anno, estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di accettazione anche “presso il console della Nazione di origine”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di
Napoli del 05.10.1907, la quale sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del pagina 5 di 7 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865). L'art. 8 della legge
555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue dunque che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti dell'avo.
Nel merito, i diretti discendenti di avo italiano, odierni ricorrenti presentavano la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano al Consolato Generale d'Italia competente per territorio a Porto Alegre (cfr. doc. in atti n.24) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano. Il menzionato non è in grado di stimare neppure un termine per la Tes_1 convocazione dei richiedenti ai fini della presentazione dei documenti, né per l'effettiva conclusione della pratica. Infatti, il Consolato di Porto Alegre sta convocando i richiedenti cui è stato assegnato numero progressivo successivo al 13.400 (cfr. doc. in atti n.25).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_7 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti , Parte_2 [...]
, , , Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Parte_1 cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. pagina 6 di 7 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nato in [...] Parte_2 il 01/07/1988; , nato in [...] il [...]; Persona_2 Controparte_3
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...];
[...] Controparte_4
, nato in [...] il [...]; , nato Controparte_5 Controparte_6 in Brasile il 22/03/1985; , nato in [...] il [...] il diritto alla Parte_1 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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