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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7944 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 36640/2024, promossa con citazione notificata in data 10.10.2024
DA
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IV_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Brolo via Solferino n. 20 presso l'avv. Maria Diana Ridolfo, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IV_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale rappresentata e difensa dall'avv. Luca Canevotti Email_1
per procura in calce al ricorso monitorio,
OPPOSTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'opponente ha così concluso:
“
1. In via preliminare Ammettere per la forma e per il rito la seguente opposizione;
2. Sempre in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo
l'opposizione di pronta soluzione e comunque fondata su prova scritta;
3. Sempre in via preliminare Ritenere e Dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio;
4. Sempre in via preliminare per i motivi di cui in premessa, Dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e Ritenere e Dichiarare la competenza del Tribunale di Roma in applicazione del principio del foro del convenuto;
5. Ritenere e Dichiarare nullo e/o annullabile e/o radicalmente inefficace, il decreto ingiuntivo n.
11744/2024 del 28/08/2024 R.Gn. n. 28170/2024 emesso a favore della Controparte_1
, già per tutti le motivazioni esposte in narrativa;
[...] Parte_2
6. Ritenere e Dichiarare l'inesistenza del credito richiesto da parte ricorrente, di euro 48.020,00 di cui al decreto ingiuntivo n. 11744/2024 del 28/08/2024 R.Gn. n. 28170/2024 per mancata prova del credito ed errato calcolo premio polizza e per l'effetto Ritenere e Dichiarare il decreto ingiuntivo nullo
e/o annullabile, perchè inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, anche per carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste;
7. Accogliere tanto nella forma quanto nella sostanza l'opposizione proposta Ritenendo e
Dichiarando- per tutti i motivi sopra esposti- l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata e per l'effetto Ritenere e Dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente in favore dell'opposta;
8. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta Voglia il
Giudice ridurre la pretesa creditoria avanzata dalla o in quella somma che risulterà Parte_3 dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e provata;
9. Condannare l'opposta, che risulta avere agito con mala fede o colpa grave, al ex art 96 del c.p.c.,
10. Con riserva di integrare e controdedurre anche a seguito della difesa di controparte entro i termini
e secondo le forme del codice di rito, di cui all'art 171 ter c.p.c.”. pagina 2 di 9 Chiede la compensazione delle spese.
L'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
1) Rigettarsi in ogni sua parte, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni tutte esposte in atti, l'eccezione di improcedibilità per asserito omesso esperimento della mediazione obbligatoria dedotta da C.F. / P.IV , in Parte_4 P.IV_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sita in OS AR (ME), Località Licari n. 37, con conseguente conferma decreto ingiuntivo n. 11744/2024 del 28/08/2024 R.G. n. 28170/2024, emesso dal Tribunale di Milano;
2) Rigettarsi in ogni sua parte, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni tutte esposte in atti, l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta da Parte_4
C.F. / P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sita in
[...] P.IV_3
OS AR (ME), Località Licari n. 37, con conseguente conferma della competenza del Tribunale di Milano, adito in sede di monitorio di cui al fascicolo R.G. n. 28170/2024;
2) Disporsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 11744/2024 del 28/08/2024 R.G. n.
28170/2024, emesso dal Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione, dedotta da C.F. / P.IV , Parte_4 P.IV_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sita in OS AR (ME), Località Licari n.
37, fondata né su prova scritta né di pronta soluzione ai sensi di legge, per tutte le ragioni di fatto, merito e diritto esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1)Rigettarsi in ogni sua parte, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni tutte esposte in atti, l'opposizione mossa da parte di C.F. / Parte_4
P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sita in OS AR P.IV_3
(ME), Località Licari n. 37, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 11744/2024 del
28/08/2024 R.G. n. 28170/2024, emesso dal Tribunale di Milano;
2)In ogni caso, respingersi in ogni sua parte l'opposizione avanzata da parte di
[...]
C.F. / P.IV , in persona del suo legale rappresentante Parte_4 P.IV_3 pro-tempore, sita in OS AR (ME), Località Licari n. 37, perché infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto condannare la stessa parte opponente pagina 3 di 9 C.F. / P.IV , in persona del suo legale Parte_4 P.IV_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'opposta, della somma pari ad € 48.020,00, oltre interessi dalla scadenza al saldo, o in via di gradato subordine, al tasso legale o a quella maggiore o minore somma risultante dovuta in corso di causa;
3)In ogni caso, condannare, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte in atti, il
[...]
C.F. / P.IV , in persona del suo legale rappresentante Parte_4 P.IV_3 pro-tempore, sita in OS AR (ME), Località Licari n. 37, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in via alternativa, ai sensi del 1° o 3° comma c.p.c. dell'anzidetto articolo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva di variare, integrare, modificare, produrre e dedurre, indicare testi, in corso di causa ai sensi e per gli effetti degli art. 171 ter – 1°- 2°- 3° comma c.p.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di diritti, onorari e spese oltre magg. 15% ex DM n. 45/2014, oltre CNP
4% e IV 22%;”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2024 il Parte_1
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 11744/2024
[...]
emesso dal Tribunale di Milano in data 28.8.2024, intimante il pagamento di euro
48.020,00, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
.
[...]
Parte opponente espone e deduce:
-che oggetto del giudizio è un rapporto creditizio istaurato in seguito alla stipula di un contratto assicurativo intrattenuto tra il e la compagnia Parte_4
assicurativa ; in particolare, l'opposta ha Controparte_1
dichiarato di voler agire per un presunto credito derivante dal mancato versamento delle somme dovute a titolo di premio di quattro polizze fideiussorie per la somma totale di euro 48.020,00;
pagina 4 di 9 -l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, essendo l'onere di avviare la mediazione è a carico del creditore, ossia del soggetto “che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo”;
-l'incompetenza territoriale poiché il decreto doveva essere proposto dinanzi il Tribunale di Roma alla luce dei principi secondo cui è competente il Tribunale del luogo in cui risiede il convenuto o in cui è sorta l'obbligazione e, pertanto, il decreto opposto è invalido;
-la nullità del decreto per carenza probatoria e per errato calcolo del premio, atteso che il criterio di calcolo del premio assicurativo applicato dalla società si pone CP_1
assolutamente in contrasto con le pattuizioni contrattuali vigenti tra le parti e con le condizioni di cui alle rispettive polizze;
-gli importi sono stati erroneamente determinati, nonostante l'opponente abbia provveduto a trasmettere alla società tutta la documentazione contabile per l'adeguamento dell'importo garantito e la conseguenziale riduzione del premio di polizza;
-in relazione agli interessi moratori nulla è stato pattuito nel contratto e dall'esame dei documenti allegati dall'opposta non risulta alcuna pattuizione in tal senso;
pertanto,
l'assenza della documentazione comporta la violazione della normativa e l'illegittimità dei tassi applicati e non determinati correttamente per iscritto;
-sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto l'opposta ha agito e insistito in una pretesa coscientemente infondata, ossia senza il minimo esame della giustezza e ragionevolezza della pretesa.
Pertanto, l'opponente chiede in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma, nullo e/o annullabile e/o radicalmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto e l'inesistenza del credito richiesto dall'opposta di euro 48.020,00; in via subordinata,
pagina 5 di 9 chiede di ridurre la pretesa creditoria avanzata dall'opposta e di condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. per aver agito con mala fede o colpa grave.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede di rigettare tutte le eccezioni mosse da parte opponente e, quindi, l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo de quo o la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 48.020,00; in ogni caso, chiede di condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene il Tribunale che sia infondata l'eccezione di incompetenza territoriale ed invero nelle quattro polizze fideiussorie de quibus le parti hanno pattuito all'art. 10 che per le controversie tra la società garante e il contraente è foro alternativo il foro ove ha sede la direzione della società e quindi Milano. Tali clausole non risultano, tuttavia, approvate specificamente per iscritto come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c..
In ogni caso, soccorre il criterio legale della competenza ex artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c., e quindi del Tribunale adito, trattandosi di obbligazioni di somma di denaro e risultando il credito liquido.
Ritiene, infine, il Tribunale che sia infondata l'eccezione di improcedibilità per mancata effettuazione della mediazione obbligatoria trattandosi di polizza fideiussoria (v. doc. n.
1 fasc. monit.) ed invero, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v.
pagina 6 di 9 Cass. n. 1791/25), tale contratto non ha natura assicurativa, ma ha funzione di garanzia e si tratta comunque - a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma- di un contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5 comma 1- bis D. Lgs. n. 28/2010 che si riferisce ai contratti assicurativi.
È, altresì, infondata l'eccezione di carenza probatoria e quella inerente l'erroneo calcolo dei premi ed invero sono state prodotte le quattro polizze fideiussorie de quibus (v. doc. nn.1, 2, 3 e 4 fasc. monit.) e le due riduzioni del premio effettuate (v. doc. nn. 3 e 4 opposta); le clausole contrattuali prevedono all'art. 3 delle “Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante” che la garanzia è progressivamente svincolata in via automatica in conformità all'avanzamento dell'esecuzione ma è espressamente richiamato il disposto dell'art. 103 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016 e quindi sino al massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito e comunque non è prevista da alcuna clausola anche una riduzione del premio in caso di svincolo a somma garantita.
È priva di pregio la doglianza inerente l'eccessiva onerosità del tasso di interesse applicato nella determinazione del premio poiché non risulta sindacabile la determinazione del medesimo.
È infondata anche l'eccezione di illegittima applicazione degli interessi moratori ex L. n.
231/2002, atteso che non occorre una pattuizione specifica dei medesimi.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Rileva il Tribunale che, tuttavia, nelle more del giudizio -in data 10.6.2025- è intervenuto il pagamento da parte del Parte_1
dell'importo di euro 58.623,09 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione in data 11.4.2025 al decreto ingiuntivo opposto, come dedotto da parte opponente all'udienza del 21.10.2025 e confermato dall'opposta e quindi la somma ingiunta è stata interamente versata.
Avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di pagina 7 di 9 diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore;
pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (v. Cass. n. 21432/11 e Cass. 21840/13).
Pur essendo accertato -per quanto sopra argomentato- il credito dell'opposta al momento dell'emissione del decreto, il decreto ingiuntivo opposto n. 11744/2024 emesso in data
28.8.2024 dal Tribunale di Milano va, comunque, revocato.
Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta, atteso che non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta dell'avversario e in particolare quali oneri e quali disagi l'opposta sia stata costretta ad affrontare per contrastare l'asserita ingiustificata iniziativa dell'opponente.
Il Giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (v. Cass. n. 24482/22).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione, fasi di un unico processo, come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
-revoca il decreto ingiuntivo n. 11744/2024 emesso in data 28.8.2024 dal Tribunale di
Milano;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1
le spese di giudizio che si Controparte_1
pagina 8 di 9 liquidano nella somma di euro 6.786,00, di cui euro 6.500,00 per compenso ed euro
286,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 22.10.2025
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 36640/2024, promossa con citazione notificata in data 10.10.2024
DA
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IV_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Brolo via Solferino n. 20 presso l'avv. Maria Diana Ridolfo, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IV_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale rappresentata e difensa dall'avv. Luca Canevotti Email_1
per procura in calce al ricorso monitorio,
OPPOSTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'opponente ha così concluso:
“
1. In via preliminare Ammettere per la forma e per il rito la seguente opposizione;
2. Sempre in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo
l'opposizione di pronta soluzione e comunque fondata su prova scritta;
3. Sempre in via preliminare Ritenere e Dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio;
4. Sempre in via preliminare per i motivi di cui in premessa, Dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e Ritenere e Dichiarare la competenza del Tribunale di Roma in applicazione del principio del foro del convenuto;
5. Ritenere e Dichiarare nullo e/o annullabile e/o radicalmente inefficace, il decreto ingiuntivo n.
11744/2024 del 28/08/2024 R.Gn. n. 28170/2024 emesso a favore della Controparte_1
, già per tutti le motivazioni esposte in narrativa;
[...] Parte_2
6. Ritenere e Dichiarare l'inesistenza del credito richiesto da parte ricorrente, di euro 48.020,00 di cui al decreto ingiuntivo n. 11744/2024 del 28/08/2024 R.Gn. n. 28170/2024 per mancata prova del credito ed errato calcolo premio polizza e per l'effetto Ritenere e Dichiarare il decreto ingiuntivo nullo
e/o annullabile, perchè inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, anche per carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste;
7. Accogliere tanto nella forma quanto nella sostanza l'opposizione proposta Ritenendo e
Dichiarando- per tutti i motivi sopra esposti- l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata e per l'effetto Ritenere e Dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente in favore dell'opposta;
8. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta Voglia il
Giudice ridurre la pretesa creditoria avanzata dalla o in quella somma che risulterà Parte_3 dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e provata;
9. Condannare l'opposta, che risulta avere agito con mala fede o colpa grave, al ex art 96 del c.p.c.,
10. Con riserva di integrare e controdedurre anche a seguito della difesa di controparte entro i termini
e secondo le forme del codice di rito, di cui all'art 171 ter c.p.c.”. pagina 2 di 9 Chiede la compensazione delle spese.
L'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
1) Rigettarsi in ogni sua parte, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni tutte esposte in atti, l'eccezione di improcedibilità per asserito omesso esperimento della mediazione obbligatoria dedotta da C.F. / P.IV , in Parte_4 P.IV_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sita in OS AR (ME), Località Licari n. 37, con conseguente conferma decreto ingiuntivo n. 11744/2024 del 28/08/2024 R.G. n. 28170/2024, emesso dal Tribunale di Milano;
2) Rigettarsi in ogni sua parte, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni tutte esposte in atti, l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta da Parte_4
C.F. / P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sita in
[...] P.IV_3
OS AR (ME), Località Licari n. 37, con conseguente conferma della competenza del Tribunale di Milano, adito in sede di monitorio di cui al fascicolo R.G. n. 28170/2024;
2) Disporsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 11744/2024 del 28/08/2024 R.G. n.
28170/2024, emesso dal Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione, dedotta da C.F. / P.IV , Parte_4 P.IV_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sita in OS AR (ME), Località Licari n.
37, fondata né su prova scritta né di pronta soluzione ai sensi di legge, per tutte le ragioni di fatto, merito e diritto esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1)Rigettarsi in ogni sua parte, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni tutte esposte in atti, l'opposizione mossa da parte di C.F. / Parte_4
P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sita in OS AR P.IV_3
(ME), Località Licari n. 37, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 11744/2024 del
28/08/2024 R.G. n. 28170/2024, emesso dal Tribunale di Milano;
2)In ogni caso, respingersi in ogni sua parte l'opposizione avanzata da parte di
[...]
C.F. / P.IV , in persona del suo legale rappresentante Parte_4 P.IV_3 pro-tempore, sita in OS AR (ME), Località Licari n. 37, perché infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto condannare la stessa parte opponente pagina 3 di 9 C.F. / P.IV , in persona del suo legale Parte_4 P.IV_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'opposta, della somma pari ad € 48.020,00, oltre interessi dalla scadenza al saldo, o in via di gradato subordine, al tasso legale o a quella maggiore o minore somma risultante dovuta in corso di causa;
3)In ogni caso, condannare, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte in atti, il
[...]
C.F. / P.IV , in persona del suo legale rappresentante Parte_4 P.IV_3 pro-tempore, sita in OS AR (ME), Località Licari n. 37, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in via alternativa, ai sensi del 1° o 3° comma c.p.c. dell'anzidetto articolo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva di variare, integrare, modificare, produrre e dedurre, indicare testi, in corso di causa ai sensi e per gli effetti degli art. 171 ter – 1°- 2°- 3° comma c.p.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di diritti, onorari e spese oltre magg. 15% ex DM n. 45/2014, oltre CNP
4% e IV 22%;”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2024 il Parte_1
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 11744/2024
[...]
emesso dal Tribunale di Milano in data 28.8.2024, intimante il pagamento di euro
48.020,00, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
.
[...]
Parte opponente espone e deduce:
-che oggetto del giudizio è un rapporto creditizio istaurato in seguito alla stipula di un contratto assicurativo intrattenuto tra il e la compagnia Parte_4
assicurativa ; in particolare, l'opposta ha Controparte_1
dichiarato di voler agire per un presunto credito derivante dal mancato versamento delle somme dovute a titolo di premio di quattro polizze fideiussorie per la somma totale di euro 48.020,00;
pagina 4 di 9 -l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, essendo l'onere di avviare la mediazione è a carico del creditore, ossia del soggetto “che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo”;
-l'incompetenza territoriale poiché il decreto doveva essere proposto dinanzi il Tribunale di Roma alla luce dei principi secondo cui è competente il Tribunale del luogo in cui risiede il convenuto o in cui è sorta l'obbligazione e, pertanto, il decreto opposto è invalido;
-la nullità del decreto per carenza probatoria e per errato calcolo del premio, atteso che il criterio di calcolo del premio assicurativo applicato dalla società si pone CP_1
assolutamente in contrasto con le pattuizioni contrattuali vigenti tra le parti e con le condizioni di cui alle rispettive polizze;
-gli importi sono stati erroneamente determinati, nonostante l'opponente abbia provveduto a trasmettere alla società tutta la documentazione contabile per l'adeguamento dell'importo garantito e la conseguenziale riduzione del premio di polizza;
-in relazione agli interessi moratori nulla è stato pattuito nel contratto e dall'esame dei documenti allegati dall'opposta non risulta alcuna pattuizione in tal senso;
pertanto,
l'assenza della documentazione comporta la violazione della normativa e l'illegittimità dei tassi applicati e non determinati correttamente per iscritto;
-sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto l'opposta ha agito e insistito in una pretesa coscientemente infondata, ossia senza il minimo esame della giustezza e ragionevolezza della pretesa.
Pertanto, l'opponente chiede in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma, nullo e/o annullabile e/o radicalmente inefficace il decreto ingiuntivo opposto e l'inesistenza del credito richiesto dall'opposta di euro 48.020,00; in via subordinata,
pagina 5 di 9 chiede di ridurre la pretesa creditoria avanzata dall'opposta e di condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. per aver agito con mala fede o colpa grave.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede di rigettare tutte le eccezioni mosse da parte opponente e, quindi, l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo de quo o la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 48.020,00; in ogni caso, chiede di condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene il Tribunale che sia infondata l'eccezione di incompetenza territoriale ed invero nelle quattro polizze fideiussorie de quibus le parti hanno pattuito all'art. 10 che per le controversie tra la società garante e il contraente è foro alternativo il foro ove ha sede la direzione della società e quindi Milano. Tali clausole non risultano, tuttavia, approvate specificamente per iscritto come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c..
In ogni caso, soccorre il criterio legale della competenza ex artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c., e quindi del Tribunale adito, trattandosi di obbligazioni di somma di denaro e risultando il credito liquido.
Ritiene, infine, il Tribunale che sia infondata l'eccezione di improcedibilità per mancata effettuazione della mediazione obbligatoria trattandosi di polizza fideiussoria (v. doc. n.
1 fasc. monit.) ed invero, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v.
pagina 6 di 9 Cass. n. 1791/25), tale contratto non ha natura assicurativa, ma ha funzione di garanzia e si tratta comunque - a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma- di un contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5 comma 1- bis D. Lgs. n. 28/2010 che si riferisce ai contratti assicurativi.
È, altresì, infondata l'eccezione di carenza probatoria e quella inerente l'erroneo calcolo dei premi ed invero sono state prodotte le quattro polizze fideiussorie de quibus (v. doc. nn.1, 2, 3 e 4 fasc. monit.) e le due riduzioni del premio effettuate (v. doc. nn. 3 e 4 opposta); le clausole contrattuali prevedono all'art. 3 delle “Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante” che la garanzia è progressivamente svincolata in via automatica in conformità all'avanzamento dell'esecuzione ma è espressamente richiamato il disposto dell'art. 103 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016 e quindi sino al massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito e comunque non è prevista da alcuna clausola anche una riduzione del premio in caso di svincolo a somma garantita.
È priva di pregio la doglianza inerente l'eccessiva onerosità del tasso di interesse applicato nella determinazione del premio poiché non risulta sindacabile la determinazione del medesimo.
È infondata anche l'eccezione di illegittima applicazione degli interessi moratori ex L. n.
231/2002, atteso che non occorre una pattuizione specifica dei medesimi.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Rileva il Tribunale che, tuttavia, nelle more del giudizio -in data 10.6.2025- è intervenuto il pagamento da parte del Parte_1
dell'importo di euro 58.623,09 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione in data 11.4.2025 al decreto ingiuntivo opposto, come dedotto da parte opponente all'udienza del 21.10.2025 e confermato dall'opposta e quindi la somma ingiunta è stata interamente versata.
Avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di pagina 7 di 9 diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore;
pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (v. Cass. n. 21432/11 e Cass. 21840/13).
Pur essendo accertato -per quanto sopra argomentato- il credito dell'opposta al momento dell'emissione del decreto, il decreto ingiuntivo opposto n. 11744/2024 emesso in data
28.8.2024 dal Tribunale di Milano va, comunque, revocato.
Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta, atteso che non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta dell'avversario e in particolare quali oneri e quali disagi l'opposta sia stata costretta ad affrontare per contrastare l'asserita ingiustificata iniziativa dell'opponente.
Il Giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (v. Cass. n. 24482/22).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione, fasi di un unico processo, come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
-revoca il decreto ingiuntivo n. 11744/2024 emesso in data 28.8.2024 dal Tribunale di
Milano;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1
le spese di giudizio che si Controparte_1
pagina 8 di 9 liquidano nella somma di euro 6.786,00, di cui euro 6.500,00 per compenso ed euro
286,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 22.10.2025
Il Giudice
dott. Guido Macripò
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