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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/05/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 17315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
13/12/2024
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentata e difesa dall' avv. BONFANTE C.F._1
LUCA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nato a [...] il Controparte_1
1 29/06/1967, CF rappresentato e difeso dall' Avv.to C.F._2
BONFANTE LUCA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 10.03.2025, che si riportano di seguito:
Condizioni di cui al ricorso:
1)dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Garda (VR)
in data 19.10.2001 tra i sig.ri e , Controparte_1 Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Garda (VR)
al N. 10 Parte I anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
suddetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Costermano Sul
Garda (VR), Via XXV Aprile n.4 (censita al N.C.E.U. di detto Comune al
Foglio 18, mapp. 651 subb. da 1 abitazione e da 5 a 8 autorimesse), alla
RA , già piena proprietaria per giusti titoli;
Parte_1
2 3) Il Signor verserà alla RA , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei due figli non
economicamente indipendenti, la somma di € 350,00 mensili per ciascun
figlio, pari a complessivi € 700,00 mensili, mediante bonifico bancario a
favore del c/c intestato alla RA , rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat;
4) Il Signor si impegna al rimborso del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come determinate
dal Protocollo Famiglia in materia di separazione, divorzio ed affidamento
dei figli nati da genitori non coniugati sottoscritto presso il Tribunale di
Verona il 03.12.2018;
5) Il Signor verserà alla RA , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di €
600,00 mensile, mediante bonifico bancario a favore del c/c intestato alla
RA , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Parte_1
6) con l'esatto adempimento di quanto pattuito ai punti 3-4-5 che precedono,
le parti dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali
dipendenti dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'una
dall'altra ad alcun titolo, motivo o ragione;
7) spese di giudizio assunte nella misura del 50% da ciascuna delle parti.
3 CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda,
Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la
4 determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
2) dichiara scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti, il
19.10.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Garda (atto n.10, Parte I, anno 2001), alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
4) Spese di giudizio assunte nella misura del 50% da ciascuna delle parti;
5 Così deciso in Verona, il 13/05/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
13/12/2024
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentata e difesa dall' avv. BONFANTE C.F._1
LUCA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nato a [...] il Controparte_1
1 29/06/1967, CF rappresentato e difeso dall' Avv.to C.F._2
BONFANTE LUCA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 10.03.2025, che si riportano di seguito:
Condizioni di cui al ricorso:
1)dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Garda (VR)
in data 19.10.2001 tra i sig.ri e , Controparte_1 Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Garda (VR)
al N. 10 Parte I anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
suddetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Costermano Sul
Garda (VR), Via XXV Aprile n.4 (censita al N.C.E.U. di detto Comune al
Foglio 18, mapp. 651 subb. da 1 abitazione e da 5 a 8 autorimesse), alla
RA , già piena proprietaria per giusti titoli;
Parte_1
2 3) Il Signor verserà alla RA , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei due figli non
economicamente indipendenti, la somma di € 350,00 mensili per ciascun
figlio, pari a complessivi € 700,00 mensili, mediante bonifico bancario a
favore del c/c intestato alla RA , rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat;
4) Il Signor si impegna al rimborso del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come determinate
dal Protocollo Famiglia in materia di separazione, divorzio ed affidamento
dei figli nati da genitori non coniugati sottoscritto presso il Tribunale di
Verona il 03.12.2018;
5) Il Signor verserà alla RA , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di €
600,00 mensile, mediante bonifico bancario a favore del c/c intestato alla
RA , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Parte_1
6) con l'esatto adempimento di quanto pattuito ai punti 3-4-5 che precedono,
le parti dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali
dipendenti dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'una
dall'altra ad alcun titolo, motivo o ragione;
7) spese di giudizio assunte nella misura del 50% da ciascuna delle parti.
3 CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda,
Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la
4 determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
2) dichiara scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti, il
19.10.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Garda (atto n.10, Parte I, anno 2001), alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
4) Spese di giudizio assunte nella misura del 50% da ciascuna delle parti;
5 Così deciso in Verona, il 13/05/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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