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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4755 dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Domenico Di Stasio;
Appellante
e
(P.IVA ), NELLA QUALITA' DI IMPRESA Controparte_1 P.IVA_1
DESIGNATA DAL Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Schiavo
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 930/2019 emessa il 31/03/2019 dal
Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V., depositata e pubblicata il
01/04/2019, non notificata, in materia di lesione personale.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c. per l'udienza del 19.3.2025.
pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
quale impresa designata dal FGVS, al fine di essere risarcito dei danni non
[...] patrimoniali subiti in occasione del sinistro, occorso in data 10.9.2008 ore 9.40 in
Caserta, allorché l'attore, alla guida del proprio motociclo Piaggio Vespa tg CY73252, giunto all'altezza della Casa Comunale in Piazza EL, scivolava su sostanze oleose rilasciate dalla parte inferiore di un autocarro che lo precedeva di circa 20 metri, rovinando a terra. Affermava di non aver potuto rilevare il numero di targa in quanto il camion si allontanava repentinamente. Deduceva, inoltre, che dalla caduta scaturivano danni al motociclo e lesioni personali per cui veniva accompagnato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Caserta, ove gli veniva diagnosticato “contusione distorsione caviglia e ginocchio dx” e prescritto l'uso del tutore, subendo un decorso di 156 giorni, da cui scaturivano postumi permanenti valutati nella misura del 10%. Affermava, altresì, di aver messo in mora la
Compagnia Assicurativa che, tuttavia, non provvedeva alla liquidazione dei danni.
Concludeva chiedendo, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'autocarro rimasto sconosciuto e per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni liquidati in € 3.168,00 per ITT, € 5.268,99 per ITP al 50% ed
€ 19.945,00 per IP, oltre al risarcimento del danno morale ed ogni altra somma accertata giudizialmente, oltre interessi dal fatto, von vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per violazione dei presupposti di cui agli artt. 148 e
287 Cod. Ass., deducendo la sussistenza dell'onere gravante sull'attore di provare di aver ottemperato alle predette prescrizioni, che il veicolo responsabile rientrasse tra quelli soggetti all'obbligo di assicurazione, il fatto generatore del danno, nonché di aver provveduto a denunciare l'incidente alle competenti autorità, le cui indagini abbiano avuto esito negativo. Nel merito deduceva l'applicabilità delle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c., ritenendo inoltre configurabile una responsabilità ex art. 2051
c.c. dell'ente proprietario e manutentore della strada;
nonchè la carenza di elementi pagina 2 di 14 probatori a sostegno dell'an della domanda, contestandone anche il quantum richiesto. Concludeva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda per assenza dei presupposti di legge, nel merito il rigetto della stessa poiché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite
Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. n. 930/2019, il Giudice di prime cure dichiarava la domanda improcedibile ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass e condannava a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
così motivando: “la messa in mora relativa al sinistro, pur recando il codice
[...] fiscale del danneggiato e la documentazione medica, composta da cartella di pronto soccorso, certificati medici vari e dal certificato di avvenuta guarigione, non presenta tuttavia l'indicazione del luogo del sinistro, limitandosi ad indicare genericamente la città di Caserta, la dinamica del sinistro, la quale risulta totalmente assente e non ricostruibile sulla sola scorta della documentazione medica, nella quale genericamente viene indicata quale causa dell'accesso al P.S. “incidente stradale”.
Nella stessa, sebbene siano barrate sia la casella afferente l'attività svolta dal danneggiato, viene genericamente indicato “libero professionista”, senza alcuna specificazione, così come viene barrata la casella del reddito, senza alcuna indicazione di quello effettivamente percepito. Inoltre, pur essendo indicata la presenza di dichiarazioni testimoniali, le stesse non vengono allegate”.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello richiedendo, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della , già Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni fisici subiti ed al Controparte_3 pagamento delle spese di lite.
Si è ritualmente costituita in giudizio la già Controparte_1 [...]
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a Controparte_3 carico del , contestando l'appello Controparte_2 proposto siccome infondato in fatto ed in diritto.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole in quanto, a suo avviso, la sentenza impugnata sarebbe affetta da erronea motivazione nella parte in cui il primo Giudice è pervenuto alla dichiarazione di improcedibilità della domanda.
pagina 3 di 14 In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non rispettati i precetti indicati dall'art. 148 cod. ass. adducendo l'omissione, da parte del Tribunale, dell'esame del modello CAI allegato alla lettera di messa in mora ove erano contenuti tutti gli elementi (luogo del sinistro, dinamica del sinistro, attività del danneggiato, reddito) ritenuti mancanti dal primo Giudice. Inoltre, secondo l'appellante, la dicitura libero professionista sarebbe sufficiente a indicare all'assicuratore che non ci sono enti che possano avanzare rivalse, non essendo necessario indicare la specifica attività svolta
(ingegnere, medico ecc.) poiché trattasi di specificazione che non aggiunge elementi utili all'assicuratore. Stesso discorso per il reddito che, secondo l'appellante, va indicato quando ci sono rivalse, al fine di consentire all'assicuratore di calcolare, prima della liquidazione del danno, le somme che saranno richieste in rivalsa e che, nel caso in esame, non è necessario indicare ai fini del risarcimento atteso che non ci sono rivalse di terzi e non è stata proposta domanda per lucro cessante;
nonché per le dichiarazioni testimoniali, in relazione alle quali secondo l'appellante non sussiste alcun onere di presentazione in caso di incidenti senza feriti.
Concludeva, dunque, parte appellante chiedendo: - “Voglia la Ecc.ma corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare:
1 - la domanda procedibile, essendo stati rispettati tutti i precetti di cui all'art. 148 Cod. Ass.; 2 - in subordine, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere non rispettati tutti i detti precetti, dichiarare la domanda procedibile non avendo l'assicuratore assolto all'onere di chiedere una integrazione documentale, prevista dal 5° comma dell'art. 148 cod. ass., per l'effetto dichiarare la domanda procedibile. Per l'effetto disporre la prosecuzione del Giudizio con ammissione dei mezzi istruttori articolati con le memorie ex art. 183, sesto comma n. 2, depositate il 09/01/2012, allegate alla produzione di parte, istanza ribadita in tutti i successivi atti, comprese le memorie ex art. 190 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze, di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione”.
nella comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 ha affermato che, come correttamente accertato e dichiarato dal Giudice di prime, deve ritenersi che, mancando anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 148 del citato decreto legislativo, la domanda non può ritenersi proponibile. L'art. 148 comma 2 invero prevede: << la richiesta deve contenere l'indicazione del codice pagina 4 di 14 fiscale degli aventi diritto e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142 comma>>. Nel caso di specie, secondo l'appellata, la richiesta risarcitoria allegata dall'attore – ora appellante non risponde ai requisiti formali di indicazione, descrizione ed allegazione richiesti dall'art. 148 cit.
All'udienza del 21.1.2025, veniva assunta la prova testimoniale, così come ammessa con ordinanza di questa Corte del 19.11.2024 così come articolata in primo grado nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata in data 9.1.2012 sulle seguenti circostanze: 1) vero è che il giorno 10.9.2008 alle ore 9.40 circa il motociclo TG CY73252, condotto dal proprietario sig. Parte_2 Parte_1
in Caserta transitava a moderata velocitò su p.zza EL;
2) vero è che
[...] all'altezza della Casa Comunale, la predetta moto scivolava su delle sostanze oleose e rovinava a terra;
3) vero è che le predette sostanze oleose venivano rilasciate dalla parte inferiore di un autocarro che percorreva p.zza EL precedendo il motociclo di circa 15-20 metri;
4) vero è che a seguito della caduta il motociclo riportava danni vari, mentre il conducente lamentava dolori alla caviglia e al ginocchio dx per cui veniva accompagnato all'Ospedale S.Sebastiano di Caserta;
4) vero è che l'autocarro dal quale era caduto il liquido oleoso proseguiva la marcia allontanandosi repentinamente per cui, non fu possibile rilevarne il numero di targa.
Il teste , indifferente, affermava, sul cap. 1: Si è vero. Mi trovavo sul Testimone_1 posto in quel momento ed ho assistito all'evento. Sul cap. 2: Si confermo la circostanza. Sul cap. 3: Si confermo la circostanza. La vespa era poco più dietro rispetto al camion. Sul cap. 4: Si confermo la circostanza. Su richiesta di precisazione formata dall'avv. Schiavo ammessa dal Giudice in riferimento al cap. 2: su quale parte erano ubicate le sostanze scivolose il Teste risponde di non ricordare essendo passato molto tempo ma essendo caduto l'appellante sulla destra ritengo siano ubicate sulla destra. Il test precisa di non poter aggiungere altre circostanze rispetto a quelle lette per come ricordate. Preciso che subito dopo l'evento io e l'altro test abbiamo lasciato i nostri recapiti ai parenti che erano intervenuti sul luogo. Su richiesta dell'avv. Schiavo
pagina 5 di 14 il test precisa di non avere effettuato dichiarazioni all'autorità giudiziari nei precedenti cinque anni.
Il teste indifferente, affermava: sul cap. 1 confermo le Testimone_2 circostanze. Preciso di non ricordare esattamente la targa. Preciso che mi trovavo nei pressi del Comune perché avevo un appuntamento con il tecnico comunale. Sul cap. 2:
Si confermo le circostanze. Preciso che in aggiunta alle macchie d'olio la pavimentazione era in basolato. Sul cap. 3: Si confermo la circostanza. Sul cap. 4: Si confermo la circostanza. Sono arrivati dei parenti che con l'auto hanno accompagnato
l'appellante in ospedale. Sempre sul punto 4: Confermo la circostanza, non ho rilevato il n. di targa, presumo che nessuno l'abbia fatto. Su richiesta dell'avv. Schiavo il test precisa di non avere effettuato dichiarazioni all'autorità giudiziaria nei precedenti cinque anni. Su richiesta di precisazione formata dall'avv. Schiavo ammessa dal
Giudice in riferimento al cap. 2: su quale parte erano ubicate le sostanze scivolose il
Teste risponde che le macchie d'olio erano presenti sulla parte centrale della carreggiata e l'appellante è caduto sul mio lato sinistro e destro dell'appellante. Non ricordo il modello dell'autocarro, ricordava quello che solitamente trasportano materiale edile. Ricordo che il colore era chiaro. Lasciai il mio numero alla moglie dell'appellante.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., le parti, all'udienza del 4/6/2024, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza datata al 27.3.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 28.3.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ( 40+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
La Corte rileva che appare fondato il motivo di appello relativamente alla erronea dichiarazione di improcedibilità della domanda da parte del giudice di primo grado ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass..
Invero, secondo la Corte, erroneamente il giudice di primo grado, ha ritenuto non rispettati i precetti indicati dall'art. 148 cod. ass. affermando che la messa in mora relativa al sinistro, pur recando il codice fiscale del danneggiato e la documentazione medica, composta da cartella di pronto soccorso, certificati medici vari e dal pagina 6 di 14 certificato di avvenuta guarigione, non presenta tuttavia l'indicazione del luogo del sinistro, limitandosi ad indicare genericamente la città di Caserta, la dinamica del sinistro, la quale risulta totalmente assente e non ricostruibile sulla sola scorta della documentazione medica, nella quale genericamente viene indicata quale causa dell'accesso al P.S. “incidente stradale”; che nella stessa, sebbene siano barrate sia la casella afferente l'attività svolta dal danneggiato, viene genericamente indicato
“libero professionista”, senza alcuna specificazione, così come viene barrata la casella del reddito, senza alcuna indicazione di quello effettivamente percepito;
nonché che pur essendo indicata la presenza di dichiarazioni testimoniali, le stesse non vengono allegate”.
Ed invero, dal materiale probatorio agli atti del procedimento di primo grado, si evince che nel modello CAI allegato alla lettera di messa in mora, erano contenuti gli elementi (luogo del sinistro, dinamica del sinistro, attività del danneggiato) necessari alla formulazione di un'offerta risarcitoria da parte dell'assicurazione considerato, peraltro, che parte appellata non risulta aver richiesto all'attore in primo grado, odierno appellante, alcuna integrazione documentale.
Invero, secondo l'orientamento emerso in sede di giurisprudenza di legittimità, cui la
Corte aderisce " la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (v. Cass. civ. sez. VI, 30/9/2016, n. 19354).
Pertanto, essendo la domanda formulata in primo grado dall'odierno appellante procedibile, in accoglimento del motivo di appello sulla improcedibilità dichiarata dal primo giudice, deve essere annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass..
All'accoglimento del motivo di appello sulla improcedibilità della domanda, consegue che questa Corte è tenuta a decidere nel merito l'appello proposto.
pagina 7 di 14 Ciò chiarito e passando ora al merito dell'appello, va detto che esso è infondato e va, dunque, rigettato, alla luce delle considerazioni che qui si riportano.
Premesso, invero, che in tema di sinistri automobilistici l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005 ed in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983,
n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n.
2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del
, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la Controparte_2 condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Inoltre, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cass. 10/06/2005, n. 12304, Trib. Bari,
29/06/2016, n. 3612).
Giova, infatti, evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti.
Da ciò deriva il principio secondo cui in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello pagina 8 di 14 stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno
2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). La possibilità per l'attore di identificare il veicolo dipende evidentemente dalle circostanze del caso concreto, non potendosi prescindere dalla dinamica del sinistro, dall'età e prontezza di riflessi della vittima, dalle condizioni di visibilità e dalla concreta visuale che il danneggiato aveva al momento dell'impatto, dall'entità e dalla tipologia delle lesioni riportate, dalla presenza di altri soggetti al momento del verificarsi dell'evento.
Inoltre, deve aggiungersi che nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun pagina 9 di 14 automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Premesso, dunque, che per la giurisprudenza sopra richiamata, cui la Corte aderisce, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti è onere del danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada, dimostrare sia le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto non identificato (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/11/2021, n. 35605; Cass. civ., III, Ord., 17/03/2022, n. 8809), deve ritenersi che nel caso in esame, l'attore in primo grado, odierno appellante, non abbia dato prova dell'attribuibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo non identificato.
Ed invero, le testimonianze raccolte in questo grado di giudizio, non appaiono precise, palesando profili di contraddittorietà nella ricostruzione della dinamica dell'evento e di inattendibilità della versione fornita, laddove nel confermare apoditticamente entrambi i testi escussi le circostanze di cui alle memorie istruttorie di parte attrice, il teste ha affermato di non ricordare su quale Testimone_1 parte erano ubicate le sostanze scivolose e che essendo passato molto tempo, e che essendo l'appellante caduto sulla destra di poter ritenere che le stesse siano ubicate sulla destra, che la vespa dell'attore era poco più dietro rispetto al camion;
affermando poi il teste che le macchie d'olio erano presenti sulla Testimone_2 parte centrale della carreggiata, che in aggiunta alle macchie d'olio la pavimentazione era in basolato e che l'appellante era caduto sul suo lato destro, aggiungendo di non ricordare il modello dell'autocarro. Ad avviso della Corte appare, inoltre, poco credibile che i testi non abbiamo rilevato il numero di targa o il modello del veicolo ma la presenza di goccioline di olio sulla carreggiata;
considerato, peraltro, che il nominativo di tali testi non è mai stato fornito prima del giudizio all'assicurazione appallata.
Contribuisce, inoltre, ad avvalorare il convincimento circa l'insufficienza della prova rigorosa della riconducibilità dell'accaduto alla responsabilità del conducente di un pagina 10 di 14 veicolo rimasto non identificato, l'ulteriore circostanza, che nel referto del 10.9.2008 del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera “S.Anna e S. Sebastiano” di Caserta
(ridepositato in appello dall'appellante, unitamente agli altri atti e documenti del primo grado) non era stato neanche indicato specificamente, in relazione alla causa dell'accesso in pronto soccorso, l'investimento da parte di un'autovettura e la presunta omissione di soccorso da parte del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Non è superfluo precisare in questa sede che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez.
1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 7623 del 18/04/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 26547 del
30/09/2021; Sez. 2, Ord. n. 21239 del 09/08/2019).
Ciò posto, va ancora detto che non risulta prodotta dall'attore (cfr. fascicolo cartaceo di parte attrice di primo grado, agli atti) neanche una denuncia o di una querela contro ignoti. E anche tale ultimo aspetto va valutato, unitamente agli altri elementi probatori sopra evidenziati, nel senso della carenza probatoria circa la dinamica del sinistro come descritta in citazione. Se è vero, infatti, che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime pagina 11 di 14 della strada e che, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, è altrettanto vero che entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
11/04/2022, n. 11656; Sez. VI - 3, Ord., 31/08/2020, n. 1809; Sez. VI - 3, Ord.,
15/09/2017, n. 21373; Sez. VI - 3, Ord., 26/05/2017, n. 13415).
In sostanza, la sussistenza o meno di una denuncia od una querela contro ignoti si atteggia a mero indizio, è vero, ma da valutare comunque unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
E si è in giurisprudenza ripetutamente affermato che, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 15/04/2021, n. 9873; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/01/2023,
n. 644; Sez. VI - 3, Ord., 12/07/2022, n. 21983).
In definitiva, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio;
l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione pagina 12 di 14 complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III,
17/02/2016, n. 3019).
Orbene, deve ritenersi che nel caso in esame la presentazione di una denunzia avrebbe verosimilmente potuto offrire elementi utili alla ricerca del responsabile del sinistro e alla individuazione della sua dinamica, attraverso la visione di telecamere del posto se presenti ed altri rilievi sul luogo anche fotografici, considerato che il presunto sinistro avveniva in centro cittadino alle ore 9.40.
Ritenuto, dunque, per tutto quanto sopra esposto, che le evidenziate lacune probatorie non consentono di ritenere accertata la dinamica del sinistro come descritta in citazione e cioè che esso si ebbe a verificare a causa della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato, come invece sostenuto da deve ritenersi che l'appellante attore in Parte_1 primo non abbia assolto, sul piano probatorio, l'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro ai fini del riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo al conducente, con rigetto dell'appello proposto infondato in fatto e in diritto.
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000 in base al pagina 13 di 14 valore della controversia.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. n. 930/2019 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, emessa il 31/03/2019, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) annulla la sentenza nella parte in cui si dichiara la improcedibilità della domanda;
2) rigetta nel merito l'appello proposto;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 30.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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