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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dr. Stefano Riccio;
a scioglimento della riserva;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 2892-1/2021 R.G.A.C. proc. spec., avente ad oggetto: ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gagliardi, come da procura Parte_1
allegata al ricorso, elettivamente domiciliata come in atti;
- PARTE RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Contaldi, come da Controparte_1
procura agli atti, elettivamente domiciliato come in atti;
- PARTE RESISTENTE -
letta l'istanza ex art. 669-duodecies cpc, volta ad ottenere la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare emesso il 05.06.2023;
rilevato che con tale provvedimento è stato accolto il ricorso, per l'effetto ordinando a parte resistente di eseguire i lavori indicati nella relazione tecnica depositata in atti;
rilevato che ex art. 669-duodecies, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento la determinazione delle modalità di attuazione e che oggetto della presente fase processuale è esclusivamente la determinazione delle modalità pratiche per eseguire il provvedimento cautelare;
rilevato che il provvedimento non risulta eseguito;
ritenuto, pertanto, che vanno individuate le modalità operative per consentire all'ufficiale giudiziario di eseguire i lavori necessari, come accertati nel corso del giudizio cautelare;
rilevato che la liquidazione delle spese segue la soccombenza;
rilevato che l'art. 96 co. 3 cod. proc. civ. prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
“La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass., sent. n. 3830 del
2021) e che tale condanna risulta “indipendente sia dalla domanda di parte (nella specie, per altro, ritualmente proposta), sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario. Deve infatti escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.: l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte” (Cass., ord. 26435 del 2020);
osservato, nel caso di specie, che sussiste l'abuso dello strumento processuale perpetrato da parte resistente, ovvero il condominio, a prescindere dalle attività promosse dall'amministratore; in proposito, difatti, l'ente condominiale - dopo la definizione del procedimento cautelare, nel quale emergeva l'urgenza della realizzazione dei lavori - non risulta essersi adeguatamente attivato, con l'ulteriore precisazione che il mancato beneficio del c.d. Bonus facciate non può costituire adeguata motivazione per la mancata ottemperanza del precedente provvedimento giurisdizionale, sicchè la resistenza alla esecuzione di quanto determinato con la precedente ordinanza risulta del tutto ingiustificata;
osservato, in relazione al quantum debeatur, che l'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - e che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la determinazione giudiziale deve osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass., ord. n. 17902 del 2019; ord. 26435 del 2020); considerato pertanto, in ossequio alle coordinate fornite dalla giurisprudenza di legittimità, e nell'esercizio del potere equitativo contenuto nei limiti della ragionevolezza richiamati, che il resistente deve essere condannato, ex art. 96, co. 3, c.p.c., ad una somma pari ad un terzo delle spese legali sostenute da parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione, nella persona del Giudice, dott. Stefano Riccio, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così provvede:
1) dispone che l'ufficiale giudiziario competente, su richiesta dell'avente diritto, attui il provvedimento cautelare emesso in data 05/06/2023, dando avviso almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori alla parte resistente, eliminando, ove necessario, ogni ostacolo che ne impedisca l'esecuzione, eventualmente servendosi della forza pubblica, ed eseguendo i lavori sotto la direzione del già nominato c.t.u., il quale si avvarrà di mano d'opera di sua fiducia e terrà specifica contabilità, a spese di parte resistente;
2) condanna parte resistente, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.195,00 per compenso professionale ed euro 16,00 per spese, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore del difensore;
3) condanna parte resistente al pagamento, ex art. 96, co. 3, c.p.c., in favore di parte ricorrente di euro 1.065,00;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito e per le opportune comunicazioni, anche al CTU.
Nocera Inferiore, 25/03/2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 25/03/2025.
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dr. Stefano Riccio;
a scioglimento della riserva;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 2892-1/2021 R.G.A.C. proc. spec., avente ad oggetto: ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gagliardi, come da procura Parte_1
allegata al ricorso, elettivamente domiciliata come in atti;
- PARTE RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Contaldi, come da Controparte_1
procura agli atti, elettivamente domiciliato come in atti;
- PARTE RESISTENTE -
letta l'istanza ex art. 669-duodecies cpc, volta ad ottenere la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare emesso il 05.06.2023;
rilevato che con tale provvedimento è stato accolto il ricorso, per l'effetto ordinando a parte resistente di eseguire i lavori indicati nella relazione tecnica depositata in atti;
rilevato che ex art. 669-duodecies, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento la determinazione delle modalità di attuazione e che oggetto della presente fase processuale è esclusivamente la determinazione delle modalità pratiche per eseguire il provvedimento cautelare;
rilevato che il provvedimento non risulta eseguito;
ritenuto, pertanto, che vanno individuate le modalità operative per consentire all'ufficiale giudiziario di eseguire i lavori necessari, come accertati nel corso del giudizio cautelare;
rilevato che la liquidazione delle spese segue la soccombenza;
rilevato che l'art. 96 co. 3 cod. proc. civ. prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
“La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass., sent. n. 3830 del
2021) e che tale condanna risulta “indipendente sia dalla domanda di parte (nella specie, per altro, ritualmente proposta), sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario. Deve infatti escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.: l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte” (Cass., ord. 26435 del 2020);
osservato, nel caso di specie, che sussiste l'abuso dello strumento processuale perpetrato da parte resistente, ovvero il condominio, a prescindere dalle attività promosse dall'amministratore; in proposito, difatti, l'ente condominiale - dopo la definizione del procedimento cautelare, nel quale emergeva l'urgenza della realizzazione dei lavori - non risulta essersi adeguatamente attivato, con l'ulteriore precisazione che il mancato beneficio del c.d. Bonus facciate non può costituire adeguata motivazione per la mancata ottemperanza del precedente provvedimento giurisdizionale, sicchè la resistenza alla esecuzione di quanto determinato con la precedente ordinanza risulta del tutto ingiustificata;
osservato, in relazione al quantum debeatur, che l'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - e che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la determinazione giudiziale deve osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass., ord. n. 17902 del 2019; ord. 26435 del 2020); considerato pertanto, in ossequio alle coordinate fornite dalla giurisprudenza di legittimità, e nell'esercizio del potere equitativo contenuto nei limiti della ragionevolezza richiamati, che il resistente deve essere condannato, ex art. 96, co. 3, c.p.c., ad una somma pari ad un terzo delle spese legali sostenute da parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione, nella persona del Giudice, dott. Stefano Riccio, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così provvede:
1) dispone che l'ufficiale giudiziario competente, su richiesta dell'avente diritto, attui il provvedimento cautelare emesso in data 05/06/2023, dando avviso almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori alla parte resistente, eliminando, ove necessario, ogni ostacolo che ne impedisca l'esecuzione, eventualmente servendosi della forza pubblica, ed eseguendo i lavori sotto la direzione del già nominato c.t.u., il quale si avvarrà di mano d'opera di sua fiducia e terrà specifica contabilità, a spese di parte resistente;
2) condanna parte resistente, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.195,00 per compenso professionale ed euro 16,00 per spese, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore del difensore;
3) condanna parte resistente al pagamento, ex art. 96, co. 3, c.p.c., in favore di parte ricorrente di euro 1.065,00;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito e per le opportune comunicazioni, anche al CTU.
Nocera Inferiore, 25/03/2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 25/03/2025.