TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2540/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott. Maria Grazia Savastano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2540/2025, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 09.10.2025, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ischia alla Via V. Marone n. 6, presso lo studio dell'Avv. Stefano Pettorino (C.F.
), che lo rappresenta in virtù di procura in atti C.F._2
OPPONENTE
E
(P.IVA , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla Via Riscatto n. 5, presso lo
Studio dell'Avv. Francesco Capasso (C.F. ), che la rappresentano C.F._3 giusta procura alle liti in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 20/2025 del 07.01.2025, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. di r.g.
9903/2024
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 20/2025 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
07.01.2025, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della CP_1
Pag. 1 di 6
della somma di €. 12.076,55, oltre interessi e spese di procedura, a titolo CP_1 di corrispettivo per lavori di manutenzione e rimessaggio dell'imbarcazione di proprietà dell'opponente di cui alle fatture nn. 53 e 54 del 2024.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale in applicazione dell'art. 18 c.p.c. e delle disposizioni di cui al codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) secondo cui il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio eletto del consumatore;
nella specie, pertanto, vi sarebbe la competenza del Tribunale di Napoli in luogo del Tribunale di Napoli Nord, erroneamente adito.
Nel merito eccepiva l'inadempimento contrattuale della la Controparte_1 quale avrebbe realizzato lavori di riparazione non autorizzati e peraltro non eseguiti a regola d'arte. Contestava, infine, la validità delle fatture per la corretta emissione del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito, in quanto per la controversia de qua risulta competente il Tribunale di Napoli;
nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi avanti indicati;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5 giugno 2025, si costituiva in giudizio l'opposta, in via preliminare, dichiarava di aderire e Controparte_1 di non opporsi alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli.
Nel merito contestava quanto eccepito da controparte, evidenziava che i lavori eseguiti all'imbarcazione erano stati preventivamente concordati con il proprietario – odierno opponente e che gli stessi erano stati correttamente eseguiti, in assenza di contestazioni da parte del Pt_1
Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni: “a) Piaccia all'On. Le Tribunale adito, dato atto dell'adesione dell'opposta società alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale
Civile di Napoli per i motivi indicati dall'opponente società, concedendo termine di legge per la riassunzione innanzi allo stesso, senza nulla disporre in merito alle spese, atteso che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, quindi, di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il
Pag. 2 di 6
giudice al quale è rimessa la causa (Cass. 25180/2013), al quale in ogni caso si chiederà sin d'ora la compensazione delle spese per i motivi espressi in premessa. b)
Con riserva sin d'ora di far valere nel giudizio ordinario di cognizione il credito posto
a fondamento delle insolute fatture elettroniche n. 53 e 54 del 2024 dell'importo complessivo di € 12.076,55 oltre interessi legali per le motivazioni in atti e conseguentemente rigettare l'opposizione. c) In via del tutto subordinata e residuale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accolta anche solo parzialmente
l'opposizione avversaria, rideterminare il corrispettivo dovuto alla opposta società, nella accertanda misura e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta società, della somma che sarà ritenuta dovuta. d) In via ulteriormente subordinata e residuale, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente atto, accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c. l'indebito arricchimento dell'opponente in danno dell'opposta società e, per l'effetto, condannare l'opponente ad indennizzare quest'ultima della somma complessiva di € 12.076,55 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dovuti come per legge. e) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari, anche della presente fase di opposizione e con condanna specifica dell'opponente al risarcimento del danno, equitativamente determinato, ai sensi dell'art. 96 cpc per la temerarietà della condotta processuale posta in essere”.
Depositate le memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c., all'udienza fissata per la comparizione le parti chiedevano dichiararsi l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale.
La causa, all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il
09.10.2025 veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito in sede monitoria è fondata.
Il credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trova fondamento in un rapporto contrattuale avente ad oggetto lavori di manutenzione e rimessaggio dell'imbarcazione di proprietà dell'opponente.
Nel caso di specie, per quanto emerge dalle risultanze processuali, non vi è dubbio l'opponente possa qualificarsi come consumatore con conseguente applicazione della relativa disciplina di favore prevista dal Codice del Consumo di cui al d. lgs. 206/2005, secondo il quale il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio eletto del consumatore.
Pag. 3 di 6
In particolare, ai fini del superamento di tutti i fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c può farsi riferimento all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il domicilio elettivo del consumatore, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), e che, se eletto, diviene insieme alla residenza dello stesso consumatore (al momento della domanda), foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto non sia stata oggetto di trattativa individuale: art. 34, comma 4, del D.Lgs.), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto ed all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti il contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ.. Ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o addirittura nello stesso atto introduttivo di esso" (cfr. Cassazione civile sez. VI,
17/05/2011, n.10832).
La conferma della natura inderogabile del foro del consumatore può trarsi anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale precisa che “il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti” (Cassazione civile sez. VI, 25/01/2018, n.1951).
Nel caso di specie non vi è prova che la clausola relativa alla competenza (peraltro prevista per il solo rimessaggio) sia stata oggetto di una trattativa individuale, specifica, seria, effettiva e quindi idonea a derogare il criterio del foro del consumatore.
Pertanto, in considerazione della residenza del e della mancanza di idonee Pt_1 clausole derogatorie oggetto di negoziazione tra le parti, va affermata l'incompetenza del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli.
In tale contesto si pone in rilievo che, laddove la questione di competenza venga posta nell'ambito di un giudizio di opposizione ad ingiunzione, la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione impedisce l'operatività del meccanismo di trasmigrazione del processo previsto dall'art. 38 co. 2 c.p.c., dovendo in ogni caso il giudice dell'opposizione, nell'esercizio di tale competenza, provvedere nel caso in esame con sentenza, dichiarando la nullità del provvedimento monitorio per incompetenza del giudice emittente prima di rimettere le parti dinanzi al giudice competente sulla controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento contenuta nel ricorso.
Quanto alla natura decisoria del provvedimento dichiarante l'incompetenza può ritenersi pacifico il principio di diritto secondo cui “il provvedimento con il quale il Giudice, in
Pag. 4 di 6
sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiari la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (Cassazione civile, n. 14594 del 21.08.2012),
Invero la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria. Ne consegue che la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, soltanto se la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione dichiari la propria incompetenza non contenga (o anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pure implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto.
Così, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie. (cfr. Cass. civ., Ord. 15 febbraio 2022 n. 4903).
Da quanto precede deriva altresì il potere-dovere del Giudice di pronunciarsi anche sulle spese di lite, atteso che l'art. 38 2 co. 2 c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. civ., ord.
8.06.2016 n. 11764).
Pag. 5 di 6
Nella specie, avuto riguardo al contegno processuale delle parti, in particolare all'adesione di parte opposta alla formulata eccezione di incompetenza territoriale sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 20/2025 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 07.01.2025 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 9903/2024, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord adito in sede monitoria , essendo competente il Tribunale di Napoli;
2. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord n. 20/2025, datato
07.01.2025;
3. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Aversa, 17.10.2025
Il Giudice
Dott. Maria Grazia Savastano
Pag. 6 di 6