Art. 51.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76 , concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti, di competenza e di cassa, dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa, di competenza e di cassa, fissate negli articoli precedenti.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76 , concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti, di competenza e di cassa, dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa, di competenza e di cassa, fissate negli articoli precedenti.