CASS
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ME BA nato il [...] avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIUDICE DI PACE di SANT'AGATA DI MILITELLO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2298 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 16/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2024 il Giudice di pace di Sant'Agata di Militello ha dichiarato ME BA BA colpevole del reato di cui all'art. 10 -bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di cinquemila euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. ME BA BA propone, con il ministero dell'avv. Enzo Merlino, ricorso per cassazione (così qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'atto di appello presentato innanzi al Tribunale di Patti) articolato su due motivi, con il primo dei quali lamenta che il Giudice di pace abbia omesso di accertare se egli, al tempo dei fatti di causa, fosse o meno titolato a trattenersi sul territorio italiano in quanto richiedente protezione internazionale. Con il secondo motivo, rileva che gli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale avrebbero giustificato, in luogo della pronunciata condanna, l'emissione di sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. 3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. ME BA BA è stato rinviato a giudizio e condannato per essersi trattenuto sul territorio italiano, benché privo di permesso di soggiorno e, anzi, destinatario di un decreto di espkisione, come accertato in occasione del controllo effettuato dalle forze dell'ordine il 14 novembre 2019. Pacifica la sussistenza degli elementi costitutivi, sul piano materiale e psicologico, della contravvenzione oggetto di addebito, la prima e principale doglianza del ricorrente appare palesemente inconsistente, in quanto imperniata sull'evocazione di un titolo legittimante la presenza sul territorio nazionale, costituito dalla pendenza di un procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, circostanza non allegata innanzi al giudice di merito né, tantomeno, in alcun modo comprovata. Fallace, perché privo di qualsivoglia risconto sul piano normativo, si rivela, del resto, l'assunto, propugnato dal ricorrente, secondo cui il Giudice di pace, pur in \.) difetto di deduzioni di sorta o di un principio di prova, sarebbe stato tenuto ad attivarsi sua sponte per verificare tale eventualità e, se del caso, a sospendere il dibattimento. 3. Non meno fragile è la residua censura di BA, vertente sull'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di non doversi procedere nei suoi confronti per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Al riguardo, occorre, invero, ricordare che, in caso di ricorso per cassazione averso sentenza non appellabile, l'obbligo di motivazione sorge, in capo al giudice di primo grado, solo a fronte di specifica richiesta, formulata nelle conclusioni, ciò, nel caso di specie, non è accaduto, essendosi il difensore dell'odierno ricorrente limitato ad invocare, nella perorazione finale, l'assoluzione del proprio assistito e, in subordine, il contenimento della pena nel minimo edittale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2298 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 16/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2024 il Giudice di pace di Sant'Agata di Militello ha dichiarato ME BA BA colpevole del reato di cui all'art. 10 -bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di cinquemila euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. ME BA BA propone, con il ministero dell'avv. Enzo Merlino, ricorso per cassazione (così qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'atto di appello presentato innanzi al Tribunale di Patti) articolato su due motivi, con il primo dei quali lamenta che il Giudice di pace abbia omesso di accertare se egli, al tempo dei fatti di causa, fosse o meno titolato a trattenersi sul territorio italiano in quanto richiedente protezione internazionale. Con il secondo motivo, rileva che gli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale avrebbero giustificato, in luogo della pronunciata condanna, l'emissione di sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. 3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. ME BA BA è stato rinviato a giudizio e condannato per essersi trattenuto sul territorio italiano, benché privo di permesso di soggiorno e, anzi, destinatario di un decreto di espkisione, come accertato in occasione del controllo effettuato dalle forze dell'ordine il 14 novembre 2019. Pacifica la sussistenza degli elementi costitutivi, sul piano materiale e psicologico, della contravvenzione oggetto di addebito, la prima e principale doglianza del ricorrente appare palesemente inconsistente, in quanto imperniata sull'evocazione di un titolo legittimante la presenza sul territorio nazionale, costituito dalla pendenza di un procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, circostanza non allegata innanzi al giudice di merito né, tantomeno, in alcun modo comprovata. Fallace, perché privo di qualsivoglia risconto sul piano normativo, si rivela, del resto, l'assunto, propugnato dal ricorrente, secondo cui il Giudice di pace, pur in \.) difetto di deduzioni di sorta o di un principio di prova, sarebbe stato tenuto ad attivarsi sua sponte per verificare tale eventualità e, se del caso, a sospendere il dibattimento. 3. Non meno fragile è la residua censura di BA, vertente sull'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di non doversi procedere nei suoi confronti per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Al riguardo, occorre, invero, ricordare che, in caso di ricorso per cassazione averso sentenza non appellabile, l'obbligo di motivazione sorge, in capo al giudice di primo grado, solo a fronte di specifica richiesta, formulata nelle conclusioni, ciò, nel caso di specie, non è accaduto, essendosi il difensore dell'odierno ricorrente limitato ad invocare, nella perorazione finale, l'assoluzione del proprio assistito e, in subordine, il contenimento della pena nel minimo edittale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2025.