Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 207
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità per mancata comunicazione preventiva dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare il merito delle questioni sollevate.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale del credito

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare il merito delle questioni sollevate.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, poiché notificato in data 28 ottobre 2022, oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della cartella avvenuta il 15 luglio 2022.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione passiva di ADER

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare il merito delle questioni sollevate, inclusa la legittimazione passiva di ADER.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle parti resistenti.

  • Accolto
    Condanna alle spese

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.

  • Accolto
    Condanna alle spese

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore di ADER.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 207
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 207
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo