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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 00291791 61 000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte ricorrente comunica che è stata presentata istanza di rateizzazione, in attesa di riscontro da parte dell'Ufficio e chiede, pertanto, un rinvio;
Il rappresentante di Ag. Entrate insiste sulla eccezione di inammissibilità in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620220029179161000 per l'anno d'imposta 2016, notificata il 29/07/2022 ( come afferma il ricorrente).
Motivi di ricorso
- Nullità per mancata comunicazione preventiva dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73.
- Prescrizione quinquennale del credito.
- Richiesta di annullamento e condanna alle spese.
Valore controversia: € 934,72.
Controdeduzioni Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale Palermo)
L'Agenzia conferma che la cartella è stata notificata via PEC il 15/07/2022 ed eccepisce inammissibilità del ricorso per tardività (art. 21 D.Lgs. 546/92: termine 60 giorni scaduto il 14/10/2022,mentre il ricorso riulta notificato il 28/10/2022). Difende la legittimità della pretesa e contesta la prescrizione (termine decennale per imposte dirette). Chiede rigetto e condanna alle spese.
Memoria difensiva Agenzia delle Entrate-Riscossione depositata il 20.3.24 Ribadisce la tardività del ricorso (notifica cartella 15/07/2022 → ricorso 28/10/2022) e sottolinea la carenza di legittimazione passiva di ADER per vizi antecedenti alla formazione del ruolo.
Chiede dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il termine per proporre ricorso avverso gli atti impugnabili è di sessanta giorni dalla loro notificazione.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata al contribuente in data 15 luglio 2022, mentre il ricorso è stato notificato il 28 ottobre 2022, oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività senza esame nel merito.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per ciascuno oltre accessori di legge, se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e di ADER per ciascuno di essi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
Dichiara inammissibile il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge se dovuti a favore dell'Agenzia delle entrate di Palermo e di ADER.
Così deciso in Palermo, 11.12.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 00291791 61 000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte ricorrente comunica che è stata presentata istanza di rateizzazione, in attesa di riscontro da parte dell'Ufficio e chiede, pertanto, un rinvio;
Il rappresentante di Ag. Entrate insiste sulla eccezione di inammissibilità in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620220029179161000 per l'anno d'imposta 2016, notificata il 29/07/2022 ( come afferma il ricorrente).
Motivi di ricorso
- Nullità per mancata comunicazione preventiva dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73.
- Prescrizione quinquennale del credito.
- Richiesta di annullamento e condanna alle spese.
Valore controversia: € 934,72.
Controdeduzioni Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale Palermo)
L'Agenzia conferma che la cartella è stata notificata via PEC il 15/07/2022 ed eccepisce inammissibilità del ricorso per tardività (art. 21 D.Lgs. 546/92: termine 60 giorni scaduto il 14/10/2022,mentre il ricorso riulta notificato il 28/10/2022). Difende la legittimità della pretesa e contesta la prescrizione (termine decennale per imposte dirette). Chiede rigetto e condanna alle spese.
Memoria difensiva Agenzia delle Entrate-Riscossione depositata il 20.3.24 Ribadisce la tardività del ricorso (notifica cartella 15/07/2022 → ricorso 28/10/2022) e sottolinea la carenza di legittimazione passiva di ADER per vizi antecedenti alla formazione del ruolo.
Chiede dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il termine per proporre ricorso avverso gli atti impugnabili è di sessanta giorni dalla loro notificazione.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata al contribuente in data 15 luglio 2022, mentre il ricorso è stato notificato il 28 ottobre 2022, oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività senza esame nel merito.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per ciascuno oltre accessori di legge, se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e di ADER per ciascuno di essi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
Dichiara inammissibile il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge se dovuti a favore dell'Agenzia delle entrate di Palermo e di ADER.
Così deciso in Palermo, 11.12.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE