Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7338/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7338/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...] ide (SA) il 17.10.1971, C.F.: Parte_1 [...] amente domiciliato in Castel San Lorenzo (S C.F._1
a n.166, presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Baglivo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E
N SEDE CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
2000 nel Comune di Capaccio AE (SA) e c ne erano nati due figli, (13.09.2002) e (09.01.2008). Per_1 Per_2
In p are, il ricorrent che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 7051/2022 del 19.10.2022, aveva omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la conferma delle condizioni della separazione. Instaurato il contraddittorio, non si costituiva. CP_1
All'udienza del 25 marzo 202 mpariva dinanzi al G.D., unitamente a senza l'assistenza di un difensore e, in mancanza di istruttoria CP_1
d udice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che, CP_1 regolarmente citata, non si e costituita in giudizio, nonostan ella notifica e la sua comparizione personale all'udienza di prima comparizione senza l'assistenza di un difensore. Tanto premesso, occorre rilevare che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Al riguardo, occorre precisare che parte ricorrente ha richiesto la conferma di quanto concordato dalle parti in sede di separazione consensuale e, all'udienza di comparizione del 25 marzo 2025, comparsa personalmente senza CP_1
l'assistenza di un difensore, ha dic re alla domanda dell'ex coniuge. Pertanto, tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio, il Tribunale ritiene equo confermare le condizioni della separazione omologate dal Tribunale di Salerno in mancanza di rilevate criticita;
pertanto, si dispone:
-La casa coniugale in Capaccio AE alla via Feudo Tempa San Paolo, nr. 30 proprietà del Sig. è assegnata al predetto in quanto la sig.ra Parte_1 CP_1 convive da anni c mpagno in altra abitazione;
- la figlia minorenne è affidata ad entrambi i genitori, con dovere di Per_2 educarla ed istruirla, azione presso la madre e dal giovedì sera sino al pomeriggio della domenica resterà col padre;
-il Sig. si è impegnato a provvedere, come ha sempre fatto al Parte_1 manteni della figlia stanti gli uguali periodi di permanenza Per_2 presso ciascun genitore, nonché a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie.” Devono essere compiute le formalita previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e la contumacia della resistente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) dichiara la contumacia di CP_1
B) pronunzia la cessazion ivili del matrimonio concordatario celebrato in data 27 maggio 2000 nel Comune di Capaccio AE (SA) tra
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nata a [...] il 05.10 C.F._1 CP_1 critto nel Registro Atti Matrimonio Comune di CodiceFiscale_2
C) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza Per_2 prevalente presso la madre e con i tempi di permanenz padre secondo quanto indicato in parte motiva;
D) dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento diretto della figlia attesi gli uguali periodi di permanenza presso ciascun Per_2 genitore;
E) pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche e Per_2 etc.…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio AE (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2000, Atto n. 37, P. II, Serie A, Vol. 2); G) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi