Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1742/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI
Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1742/2024 R.G. Cont. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
ALCH SA LE, nata a [...] il [...] (C.F.
) residente in [...]H, C.F._1
elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, n.38, presso lo studio dell'avv. Valter Perillo che la rappresenta e difende per procura in atti.
e
NE EG, nato a [...] il [...] (C.F.
residente in [...]H C.F._2
elettivamente domiciliato in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 16, presso
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore
della Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea,
pronunciare la separazione personale tra i Sig.ri ALCH SA LE e
AS EG alle seguenti
CONDIZIONI
1. I figli IC e LÒ saranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori,
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre,
attualmente in San Mauro Torinese (TO), Via Marengo n. 3H.
2. La casa coniugale, sita in San Mauro Torinese (TO), Via Marengo n. 3H, di proprietà esclusiva della sig.ra ALCH SA LE, verrà assegnata, con il mobilio che l'arreda, alla Sig.ra ALCH SA LE ed il sig. AS EG si impegna e obbliga a lasciare detta abitazione coniugale entro e non oltre l'1.08.2024
prelevando tutti i suoi effetti personali e trasferendo anche la residenza anagrafica. Il
padre, stante il fatto che terrà i figli nei giorni di seguito stabiliti, dovrà comunicare alla madre l'indirizzo ove andrà ad abitare.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in ogni occasione concordata tra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
a fine settimana alternati, un week end dal venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola
(ovvero abitazione materna durante le vacanze scolastiche) dei minori sino alla domenica sera alle ore 18,30/19,00, quando i figli verranno riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre;
Pag. 2 di 8 il padre potrà tenere i figli due pomeriggi nella settimana che non li vedrà nel week end ed indicati nei giorni di martedì e giovedì, prelevandoli dall'uscita dalla scuola (o dalla casa materna durante i giorni che non frequentano la scuola) e riaccompagnandoli il mattino successivo presso la scuola/casa materna. Un
pomeriggio nel giorno di mercoledì nella settimana in cui terrà i figli nel fine settimana prelevandoli dalla scuola/casa materna e riaccompagnandoli il mattino successivo presso la scuola/casa materna. Nel primo periodo dall'allontanamento dalla casa coniugale ed in caso di necessità il padre nei suddetti pomeriggi potrà
restare a casa della madre con i figli per trascorrere con loro delle ore concordandole con la madre;
durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà tenere i figli con sé per tre settimane, anche non consecutive. Tali periodi di vacanza dovranno essere concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Per le vacanze estive del 2024 il padre ha tenuto con sé i bambini per 2 settimane nel corrente mese di
Luglio e la madre terrà i figli per le vacanze estive dal 10 al 25 Agosto 2024.
durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni la vigilia del 24 dicembre con un genitore e con l'altro genitore dal giorno successivo e, quindi, 25 dicembre dal mattino sino al 31.12 sino alle ore 15,00 e successivamente con l'altro genitore dal 31.12 al 6.01(si inizia nel 2024 con la vigilia con la madre, dal 25 al 31 dicembre 2024 con il padre e dal 31.12.2024 al 6.01.2025
con la madre e così successivamente ad anni alterni;
il giorno di Pasqua e PA
sempre ad anni alterni (il giorno di Pasqua 2025 con la madre e PA con il padre)
I ponti infrannuali e il compleanno di ciascun figlio secondo il criterio dell'alternanza.
Pag. 3 di 8 4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nel periodo in cui li avrà con sè. Il padre, inoltre, corrisponderà alla madre, entro il 25 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di IC e LÒ, la somma mensile complessiva di € 175,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT ed a integrazione, sempre a titolo di assegno di contributo al mantenimento ordinario, il padre autorizza la madre a trattenere anche la quota di sua spettanza del 50% dell'indennità di frequenza erogata dall'INPS per
LÒ, che ammonta attualmente in media € 125,00 mensili.
5. Saranno, altresì, a carico al 50% per ciascun genitore, dalla data del deposito del ricorso, le spese mediche non coperte dal SSN e le spese scolastiche ed extrascolastiche, con richiamo al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea. Il padre con la presente presta sin d'ora il consenso alla partecipazione al 50% a n. 2 sedute mensili di logopedia presso un professionista privato per LÒ e per una attività
sportiva per ciascun figlio.
6. L'indennità di frequenza erogata dall'INPS è, per legge, di spettanza dei genitori per la quota del 50% ciascuno, detta indennità viene versata su un libretto postale intestato al minore.
Come previsto e concordato al punto 4), ad integrazione dell'assegno di contributo al mantenimento ordinario dei figli, il padre autorizza la madre a ritirare dal libretto l'integrale importo che verrà accreditato successivamente al deposito del ricorso ed a trattenere, quindi, oltre la quota della madre anche quella del padre. La madre dovrà
consegnare al padre ogni fine mese la copia del libretto postale ove viene versata tale indennità di frequenza oltre che consegnare copia di altra eventuale documentazione relativa a detta erogazione da parte dell'INPS.
7. L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico erogato dall'INPS è, per legge, di spettanza al 50% di ciascun genitore. La domanda venne presentata dalla madre
Pag. 4 di 8 d'accordo con il padre che è l'unica che, con le proprie credenziali può accedervi. Per
consentire l'erogazione, pro quota e separata, a favore di ciascun genitore, della detta indennità, la sig.ra ALCH ha provveduto nel mese di luglio 2024 a modificare la detta domanda inserendo la richiesta di erogazione separata e l'IBAN del sig. AS
e si impegna, per il futuro, ad apportare tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie a tal fine, rendicontando al sig. AS in merito. Il padre beneficerà della propria quota del 50% con versamento separato dalla mensilità di agosto 2024 e, se in futuro gli accrediti perverranno regolarmente e le procedure di cui sopra saranno regolarmente espletate, nulla avrà a pretendere dalla madre.
8 La Sig.ra ALCH ed il Sig. AS hanno già provveduto a suddividere al 50%
l'importo delle giacenze dei conti correnti postali e bancari cointestati e ad ogni questione pratica afferente ai detti conti correnti. Le somme dell'indennità di frequenza erogate sino al mese di giugno 2024 che erano in giacenza sul libretto postale sono state parimenti divise in parti uguali tra i genitori ed ora in avanti dalla data del deposito del ricorso ogni somma potrà essere prelevata esclusivamente dalla madre come previsto nei precedenti punti 4) e 6) ed il libretto postale, intestato a
LÒ, sarà tenuto in custodia dalla madre.
9 I Sig.ri ALCH e AS danno atto che gli accordi patrimoniali di cui ai precedenti punti costituiscono elemento funzionale indispensabile ai fini della definizione della crisi coniugale.
Pag. 5 di 8 12 Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. La spesa per il contributo unificato per il deposito del presente ricorso sarà sostenuta dalla sig.ra
ALCH.”
Il P.M. il 27.08.24 ha così concluso: “Visto, il PM LA VI esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno
26.07.2024, i coniugi ALCH SA LE e NE EG hanno adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno celebrato matrimonio civile in data 23/9/2012 in OS (TO),
scegliendo il regime di separazione dei beni;
l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Mauro Torinese,
Atto di matrimonio, Parte II, Serie C N. 43;
- dall'unione dei coniugi sono nati i figli AS IC VR a Torino il
13.12.2015 e AS LÒ AN a Torino il 17.02.2020;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 4 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una
Pag. 6 di 8 situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare,
dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a OS (TO) il 23.09.2012, con rito civile (trascritto il presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, Atto n. 43 parte II serie C-
anno 2012 - Comune di OS).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ALCH SA LE e NE EG che hanno contratto matrimonio a OS (TO) il 23.09.2012, con rito civile
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune - parte II, serie C,
atto n. 43 - anno 2012 - Comune di OS) alle condizioni sopra riportate;
Pag. 7 di 8 2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 aprile
2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento/alimentare.
11 I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli.