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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 175/2025
all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avvocatura Generale dello Stato appellante E
Controparte_1
Avv.ti Virgilio Di Meo, Carmen Di Meo appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13252/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.07.2024, l'odierno appellato conveniva in giudizio il , innanzi al Tribunale di Roma in funzione del Parte_1 giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione del provvedimento prot. 14906 dell'11.07.2022 del
[...] – (già Controparte_2 allegato 1) con il quale, in relazione all'evento del 18.06.2001, è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto quale vittima del dovere, o soggetto ad esse equiparato, nonché i relativi benefici, per l'asserita intervenuta prescrizione del diritto;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale, ancorché in data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente;
accertare e dichiarare il diritto (soggettivo perfetto) della parte ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del Dovere ex art. art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e/o art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o, in subordine, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando la misura della percentuale di invalidità complessiva: in via principale, come da perizia di parte della Dott.ssa
, che ha concluso il proprio elaborato quantificandola nella Persona_1 misura del 14%; in subordine secondo C.T.U., facendo buon governo della criteriologia medico legale di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009 a mente della quale IC = DB + DM + (IP – DB); e per l'effetto condannare l'intimata Amministrazione a provvedere alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere - ove dovuti - i relativi trattamenti economici, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo;
in ogni caso condannare parte resistente alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario - distrattario, maggiorate ex art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/2014; in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la controparte al risarcimento in favore dell'istante dei danni patiti e puniti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia”. Il ricorrente, invero, deduceva di prestare servizio nella Polizia di Stato in qualità di Vice Sovrintendente presso la Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale;
di aver prestato, in data 18.06.2001, servizio di ordine pubblico nell'area del Circo Massimo, in occasione dei festeggiamenti successivi all'incontro di calcio “Roma-Parma”; che, nel corso del suddetto servizio, verso le ore 2.00, veniva ripetutamente colpito da oggetti contundenti di vario genere e dimensione, lanciati da alcuni soggetti presenti tra i tifosi;
che, a causa delle ferite riportate, ricorreva a cure mediche presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giovanni di Roma, ove gli veniva diagnosticata una “contusione in sede cervicale dorso-naso e ginocchio sin, distrazione muscoli cervico-nucali” con prognosi iniziale di gg. 8 s.c, cui seguivano ulteriori visite mediche ed accertamenti strumentali. Parte ricorrente deduceva, altresì, che il 27.01.2003, la Quarta Commissione Medica Ospedaliera, Centro Militare di Medicina Legale, riconosceva la riconducibilità dell'infermità alla tabella B;
che, quindi, il resistente riconosceva la suddetta infermità come Parte_1 dipendente da causa di servizio, concedendo al resistente l'equo indennizzo;
che, in data 8.07.2020, il presentava domanda di attribuzione dello status di vittima CP_1
2 del dovere, ai sensi dell'art. 1 comma 563 e 564 della Legge n. 266/05 e D.P.R. 243/06; che tale istanza veniva respinta dal con nota del 11.07.2022, in Parte_1 quanto “tardiva, essendo stata prodotta in data 1 luglio 2017, dunque oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990 n. 302, 23 dicembre 2000 n. 388 e 23 dicembre 2005 n. 266. Pertanto, non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione del diritto ad essere ritenuto “Vittima del dovere” e a ricevere i relativi benefici economici”.
2. Ritualmente evocato in giudizio, il , preliminarmente Parte_1 eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dal ricorrente, contestava integralmente le pretese avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso.
3. All'esito dell'istruttoria, espletata mediante perizia medico-legale, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, accertando il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'articolo 1, comma 563, della Legge n. 266/2005 e degli articoli 1 e 6 del DPR n. 243/2006, nonché alla concessione dei benefici ad esso connessi, in ragione dell'invalidità complessiva accertata, pari al 6%, con condanna del convenuto alla refusione delle Parte_1 spese di lite ed il pagamento delle spese di CTU.
4. Avverso la suindicata pronuncia, il propone appello, Parte_1 articolando il seguente unico motivo di gravame:
“
1. Sulla prescrizione dei benefici di carattere economico.” Invero, il appellante deduce come il Giudice di prime cure abbia Parte_1 erroneamente omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione di prescrizione da questi avanzata nella precedente fase del giudizio. Il sostiene, infatti, che Parte_1
l'imprescrittibilità dell'azione volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere non possa essere estesa anche ai benefici patrimoniali ad essa conseguenziali;
parte appellante ritiene come tutte le prestazioni economiche previste dalla disciplina per la fattispecie di cui è causa – tra cui la speciale elargizione riconosciuta all'odierno appellato – siano ugualmente soggette al regime prescrizionale, e non possano esserne escluse in ragione dell'accertamento di una condizione soggettiva qualificata dal legislatore come imprescrittibile.
5. Ritualmente evocato in giudizio, - riconoscendo la Controparte_1 parziale fondatezza delle pretese attoree in merito all'eccezione di intervenuta prescrizione della speciale elargizione ex art.5, comma 1 della legge 206/2004 - contesta le deduzioni avversarie in ordine all'eccezione di intervenuta prescrizione delle ulteriori prestazioni di carattere patrimoniale. L'odierno appellato conclude, dunque, per la parziale riforma della gravata sentenza.
6. All'esito dell'udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo.
8. Questa Corte osserva, dando seguito al noto orientamento di legittimità, che
“l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, i quali -
3 unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex arti. 6 e 9, I. n. 206/2004 - sono stati riconosciuti […] nei limiti prescrizionali” (cfr. Cass. sent. 17440/2022). Il menzionato principio giurisprudenziale trova ulteriore conferma sulla base di quanto recentemente disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 29683 del 24.10.2025, ai sensi della quale “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (v., tra le altre, Cass. n. 19410/2025, Cass. n. 4489/2024; Cass. n. 9449/2024; Cass. n. 11661/2023; Cass. n. 9618/2023; Cass. n. 8559/2023; Cass. n. 3868/2023; Cass. n. 37522/2022; Cass. 33105/2022).
9. Dunque, alla luce del suindicato principio di legittimità, a cui la Corte intende dare piena continuità, si rileva come il primo Giudice, benché abbia correttamente accertato il diritto dell'odierno appellato al riconoscimento dello status di vittima del dovere, sia incorso in errore laddove abbia omesso di valutare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto ai connessi benefici economici. Infatti, benché sia pacifico che il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere sia imprescrittibile, la menzionata imprescrittibilità non può essere estesa anche ai benefici economici ad esso conseguenziali – quale, nel caso di specie, la speciale elargizione prevista dall'art. 5, co.1, L. 206/2004 (v. pag. 5 della sentenza impugnata – i quali restano soggetti al termine prescrizionale ordinario decennale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale. In tale prospettiva – poiché il dies a quo della prescrizione per la corresponsione delle prestazioni in esame deve essere individuato alla data di entrata in vigore dell'art. 4 d.P.R. n. 243/2006, ovvero il 23.08.2006 (a decorrere dalla quale la parte avrebbe ben potuto proporre domanda nei termini per il riconoscimento dei menzionati benefici) –, l'odierna Corte ritiene fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione avanzata dal , a motivo della tardiva presentazione dell'istanza Parte_1 all'Amministrazione da parte del , effettuata solamente in data 08.07.2020, CP_1 ovvero ben oltre i dieci anni dall'entrata in vigore della legge.
10. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, va respinta la domanda del relativamente alla speciale Controparte_1 elargizione prevista dall'art. 5, co.1, L. 206/2004.
11. L'esito complessivo del giudizio, giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del doppio grado e la condanna del al pagamento dei Parte_1 restanti 2/3 delle spese, liquidate per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
4 accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, rigetta la domanda di relativamente alla Controparte_1 speciale elargizione prevista dall'art. 5, co.1, L. 206/2004; compensa per metà fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in €3.000,00 per il primo grado e in €2.00,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, e condanna il al pagamento della Parte_1 restante metà delle spese, da distrarsi.
Roma, 4 dicembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 175/2025
all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avvocatura Generale dello Stato appellante E
Controparte_1
Avv.ti Virgilio Di Meo, Carmen Di Meo appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13252/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.07.2024, l'odierno appellato conveniva in giudizio il , innanzi al Tribunale di Roma in funzione del Parte_1 giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione del provvedimento prot. 14906 dell'11.07.2022 del
[...] – (già Controparte_2 allegato 1) con il quale, in relazione all'evento del 18.06.2001, è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto quale vittima del dovere, o soggetto ad esse equiparato, nonché i relativi benefici, per l'asserita intervenuta prescrizione del diritto;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale, ancorché in data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente;
accertare e dichiarare il diritto (soggettivo perfetto) della parte ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del Dovere ex art. art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e/o art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o, in subordine, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando la misura della percentuale di invalidità complessiva: in via principale, come da perizia di parte della Dott.ssa
, che ha concluso il proprio elaborato quantificandola nella Persona_1 misura del 14%; in subordine secondo C.T.U., facendo buon governo della criteriologia medico legale di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009 a mente della quale IC = DB + DM + (IP – DB); e per l'effetto condannare l'intimata Amministrazione a provvedere alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere - ove dovuti - i relativi trattamenti economici, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo;
in ogni caso condannare parte resistente alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario - distrattario, maggiorate ex art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/2014; in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la controparte al risarcimento in favore dell'istante dei danni patiti e puniti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia”. Il ricorrente, invero, deduceva di prestare servizio nella Polizia di Stato in qualità di Vice Sovrintendente presso la Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale;
di aver prestato, in data 18.06.2001, servizio di ordine pubblico nell'area del Circo Massimo, in occasione dei festeggiamenti successivi all'incontro di calcio “Roma-Parma”; che, nel corso del suddetto servizio, verso le ore 2.00, veniva ripetutamente colpito da oggetti contundenti di vario genere e dimensione, lanciati da alcuni soggetti presenti tra i tifosi;
che, a causa delle ferite riportate, ricorreva a cure mediche presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giovanni di Roma, ove gli veniva diagnosticata una “contusione in sede cervicale dorso-naso e ginocchio sin, distrazione muscoli cervico-nucali” con prognosi iniziale di gg. 8 s.c, cui seguivano ulteriori visite mediche ed accertamenti strumentali. Parte ricorrente deduceva, altresì, che il 27.01.2003, la Quarta Commissione Medica Ospedaliera, Centro Militare di Medicina Legale, riconosceva la riconducibilità dell'infermità alla tabella B;
che, quindi, il resistente riconosceva la suddetta infermità come Parte_1 dipendente da causa di servizio, concedendo al resistente l'equo indennizzo;
che, in data 8.07.2020, il presentava domanda di attribuzione dello status di vittima CP_1
2 del dovere, ai sensi dell'art. 1 comma 563 e 564 della Legge n. 266/05 e D.P.R. 243/06; che tale istanza veniva respinta dal con nota del 11.07.2022, in Parte_1 quanto “tardiva, essendo stata prodotta in data 1 luglio 2017, dunque oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990 n. 302, 23 dicembre 2000 n. 388 e 23 dicembre 2005 n. 266. Pertanto, non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione del diritto ad essere ritenuto “Vittima del dovere” e a ricevere i relativi benefici economici”.
2. Ritualmente evocato in giudizio, il , preliminarmente Parte_1 eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dal ricorrente, contestava integralmente le pretese avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso.
3. All'esito dell'istruttoria, espletata mediante perizia medico-legale, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, accertando il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'articolo 1, comma 563, della Legge n. 266/2005 e degli articoli 1 e 6 del DPR n. 243/2006, nonché alla concessione dei benefici ad esso connessi, in ragione dell'invalidità complessiva accertata, pari al 6%, con condanna del convenuto alla refusione delle Parte_1 spese di lite ed il pagamento delle spese di CTU.
4. Avverso la suindicata pronuncia, il propone appello, Parte_1 articolando il seguente unico motivo di gravame:
“
1. Sulla prescrizione dei benefici di carattere economico.” Invero, il appellante deduce come il Giudice di prime cure abbia Parte_1 erroneamente omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione di prescrizione da questi avanzata nella precedente fase del giudizio. Il sostiene, infatti, che Parte_1
l'imprescrittibilità dell'azione volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere non possa essere estesa anche ai benefici patrimoniali ad essa conseguenziali;
parte appellante ritiene come tutte le prestazioni economiche previste dalla disciplina per la fattispecie di cui è causa – tra cui la speciale elargizione riconosciuta all'odierno appellato – siano ugualmente soggette al regime prescrizionale, e non possano esserne escluse in ragione dell'accertamento di una condizione soggettiva qualificata dal legislatore come imprescrittibile.
5. Ritualmente evocato in giudizio, - riconoscendo la Controparte_1 parziale fondatezza delle pretese attoree in merito all'eccezione di intervenuta prescrizione della speciale elargizione ex art.5, comma 1 della legge 206/2004 - contesta le deduzioni avversarie in ordine all'eccezione di intervenuta prescrizione delle ulteriori prestazioni di carattere patrimoniale. L'odierno appellato conclude, dunque, per la parziale riforma della gravata sentenza.
6. All'esito dell'udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo.
8. Questa Corte osserva, dando seguito al noto orientamento di legittimità, che
“l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, i quali -
3 unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex arti. 6 e 9, I. n. 206/2004 - sono stati riconosciuti […] nei limiti prescrizionali” (cfr. Cass. sent. 17440/2022). Il menzionato principio giurisprudenziale trova ulteriore conferma sulla base di quanto recentemente disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 29683 del 24.10.2025, ai sensi della quale “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (v., tra le altre, Cass. n. 19410/2025, Cass. n. 4489/2024; Cass. n. 9449/2024; Cass. n. 11661/2023; Cass. n. 9618/2023; Cass. n. 8559/2023; Cass. n. 3868/2023; Cass. n. 37522/2022; Cass. 33105/2022).
9. Dunque, alla luce del suindicato principio di legittimità, a cui la Corte intende dare piena continuità, si rileva come il primo Giudice, benché abbia correttamente accertato il diritto dell'odierno appellato al riconoscimento dello status di vittima del dovere, sia incorso in errore laddove abbia omesso di valutare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto ai connessi benefici economici. Infatti, benché sia pacifico che il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere sia imprescrittibile, la menzionata imprescrittibilità non può essere estesa anche ai benefici economici ad esso conseguenziali – quale, nel caso di specie, la speciale elargizione prevista dall'art. 5, co.1, L. 206/2004 (v. pag. 5 della sentenza impugnata – i quali restano soggetti al termine prescrizionale ordinario decennale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale. In tale prospettiva – poiché il dies a quo della prescrizione per la corresponsione delle prestazioni in esame deve essere individuato alla data di entrata in vigore dell'art. 4 d.P.R. n. 243/2006, ovvero il 23.08.2006 (a decorrere dalla quale la parte avrebbe ben potuto proporre domanda nei termini per il riconoscimento dei menzionati benefici) –, l'odierna Corte ritiene fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione avanzata dal , a motivo della tardiva presentazione dell'istanza Parte_1 all'Amministrazione da parte del , effettuata solamente in data 08.07.2020, CP_1 ovvero ben oltre i dieci anni dall'entrata in vigore della legge.
10. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, va respinta la domanda del relativamente alla speciale Controparte_1 elargizione prevista dall'art. 5, co.1, L. 206/2004.
11. L'esito complessivo del giudizio, giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del doppio grado e la condanna del al pagamento dei Parte_1 restanti 2/3 delle spese, liquidate per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
4 accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, rigetta la domanda di relativamente alla Controparte_1 speciale elargizione prevista dall'art. 5, co.1, L. 206/2004; compensa per metà fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in €3.000,00 per il primo grado e in €2.00,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, e condanna il al pagamento della Parte_1 restante metà delle spese, da distrarsi.
Roma, 4 dicembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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