Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 8271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8271 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5057 del 2025, proposto da
SE IE, rappresentato e difeso dall'avvocato SE Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
contro
Comune di Cardito, non costituito in giudizio;
nei confronti
BU TR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del diniego del Comune di Cardito in data 10.9.2025, di cui si chiede altresì la declaratoria di nullità, all’accesso agli atti richiesto dal ricorrente con istanza in data 2.9.2025;
b) in ogni caso, per quanto occorrer possa, del silenzio diniego maturato dal Comune di Cardito sulla predetta istanza; per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra mediante trasmissione della stessa; per la condanna dell’Amministrazione all’esibizione, ex articolo 116 c.p.a., di tutta la documentazione oggetto della menzionata istanza, mediante trasmissione della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della BU TR S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa AR ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego opposto dal Comune di Cardito, in data 10.9.2025, sull’istanza proposta il 2.9.2025 per l’accesso a documenti detenuti dall’Amministrazione.
Il Sig. Oliverio ha dedotto, in particolare:
- di essere titolare della ditta individuale “G.O. Arredo e Progetti di SE IE” la quale, in data 12.12.2022, sottoscriveva con la BU TR s.r.l. un contratto di consulenza ed assistenza «per lo sviluppo dello studio strategico di aree con assistenza e accompagnamento alla definizione di percorsi e processi per la partecipazione a bandi e gare nel settore pubblico e privato»;
- che la BU TR s.r.l. è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Cardito, gestita dalla Città Metropolitana di Napoli, di cui al bando F073/2023 (CUP: I40I22000000006 CIG: A02375C3F6), per la fornitura di autobus elettrici per trasporto urbano ad alimentazione esclusivamente elettrica e forniture accessorie e complementari;
- che tra la ricorrente e la committente sono sorte contestazioni sul pagamento del compenso professionale spettante alla prima in forza del contratto tra di esse concluso, che hanno determinato l’insorgenza di un contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Napoli (n.r.g. 14022/2024, sez. 11ª, prossima udienza 4.1.2027).
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiede condannarsi l’Amministrazione a consentire l’ostensione dei seguenti documenti, oggetto dell’istanza respinta dalla P.A.:
- provvedimento di aggiudicazione dell'appalto citato;
- offerta presentata dalla BU TR srl c.f. 03161930593;
- contratto stipulato con l'aggiudicataria BU TR srl;
- documentazione relativa ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione in favore della detta BU TR srl in ragione dell'aggiudicazione ed esecuzione del suddetto appalto;
- copia dei SAL relativi all'esecuzione dell’appalto da parte della BU TR srl.
Il ricorrente assume, infatti, che il diniego opposto sarebbe illegittimo, avendo egli un evidente interesse giuridicamente rilevante ad ottenere copia dei documenti richiesti, in quanto necessari alla tutela dei propri interessi in sede giudiziale e, in particolare, dell’interesse ad ottenere il pagamento dei compensi che -in ragione del valore dell’appalto e delle pattuizioni di cui al contrato di consulenza– sarebbero condizionati ai ss.aa.ll. emessi e ai pagamenti effettuati dall’Amministrazione, nel rispetto delle condizioni pattuite nel contratto di appalto.
Si è costituita la società BU, chiedendo la reiezione del gravame.
L’Amministrazione resistente non si è invece costituita in giudizio.
All’udienza camerale in data 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il gravame merita accoglimento, nei termini che si passa di seguito ad esplicitare.
Il ricorrente ha dimostrato che sussiste un "interesse diretto, concreto e attuale" alla conoscenza degli atti richiesti, al fine di poter pienamente dispiegare le proprie prerogative difensive nell’ambito del contenzioso già insorto con la controinteressata, ovvero nell’ambito di giudizi ancora instaurandi.
La giurisprudenza, invero, ha ormai chiarito il principio per cui "l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,211 e 213 c.p.c." e che ai fini dell'accesso difensivo rileva il "nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare" mentre la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono "svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990" ( cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 19 del 2020 e n. 4 del 2021).
Il nesso di strumentalità deve quindi essere inteso in senso ampio, nel senso che la documentazione richiesta deve essere "mezzo utile" per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante; né compete al giudice investito della controversia sull’accesso, una volta acclarata tale strumentalità, l’espletamento di alcun vaglio sulla rilevanza o concreta decisività della documentazione richiesta: ne discende che le difese svolte dalla controinteressata relativamente all’infondatezza delle pretese avanzate dalla ricorrente e all’inconferenza dei documenti richiesti, non possono essere prese in considerazione in questa sede ai fini di orientare la decisione sulla richiesta di accesso.
Peraltro, nel caso di specie non risultano rinvenibili peculiari ragioni di riservatezza da porre in bilanciamento con l’interesse all’accesso.
Pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato al Comune intimato di esibire al ricorrente la documentazione richiesta o, qualora la documentazione non sussista in tutto o in parte, di rilasciare apposita attestazione in merito, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica di parte se anteriore, della presente sentenza.
Quanto al pagamento delle spese di lite, tenuto conto della complessiva vicenda in commento, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione di esse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IA AR CA, Presidente FF
AR ET, Primo Referendario, Estensore
IAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ET | IA AR CA |
IL SEGRETARIO