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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5511 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da
nato a Bassano del Grappa l'8.11.1971 (CF: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo FABRIS
contro
nata a [...] il [...] (CF: CP
) rappresentata e difesa dall'avvocato Teobaldo TASSOTTI CodiceFiscale_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica:
Nel merito:
1.Affidarsi i figli minori e ad entrambi i genitori con Persona_1 PE
collocamento e residenza anagrafica presso il padre in Bassano del Grappa (fraz.
Campese) via Sarson n. 183.
2. Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà previo accordo tenendo conto delle esigenze dei minori ed in ogni caso ogni weekend dal venerdì all'uscita da scuola o orario corrispondente fino al lunedì mattina con accompagnamento dei figli a scuola e per una sera a settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18.30 alle ore 21.30 o secondo le modalità ritenute congrue dal
Tribunale, con possibilità per entrambi i coniugi di recuperare eventuali weekend non passati con i figli per motivi di salute o impedimenti lavorativi.
3. Disporre che i genitori possano tenere con sé i figli durante le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per metà vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno le varie festività (Vigilia di Natale, Natale, Pasqua e Pasquetta) e alternativamente durante le altre vacanze scolastiche.
4. In considerazione del collocamento e del mantenimento diretto dei figli disporre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso o dal momento in cui si sono trasferiti presso il padre la revoca dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento degli stessi nei confronti del Sig. . T_
Disporre la suddivisione fra le parti del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
2 5. Revocare, o in subordine ridurre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso,
l'assegno di mantenimento previsto nei confronti della Sig.ra ed eventualmente CP
disporlo per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
6. Spese e competenze integralmente rifuse.
Si rinnovano le istanze istruttorie formulate e non accolte, in particolare si chiede l'ammissione di:
A) Prova per testi sui seguenti capitoli.
1)Vero che: “dal 2019 ad oggi il figlio si è trasferito stabilmente presso Per_1
l'abitazione del padre?”;
2) Vero che: “dalla primavera 2022 ad oggi anche il figlio si è trasferito PE
stabilmente presso l'abitazione del padre?”;
3)Vero che: “dal periodo del lockdown ad oggi il Sig. ha messo a disposizione T_
dei figli tutti gli strumenti informatici necessari per poter frequentare la scuola con la didattica a distanza ed anche per la normale attività scolastica pomeridiana?”;
4) Vero che: “durante la settimana il Sig. , con il vostro aiuto saltuario, T_
accompagna i figli a scuola, ad attività sportive e scoutismo ed in generale si occupa dei figli?”;
5) Vero che: “lei è a conoscenza del fatto che le domeniche o nei giorni festivi il Sig.
è solito uscire con i figli trascorrendo del tempo con loro?”; T_
6)Vero che: “tanto durante il rapporto matrimoniale quanto nel tempo presente il Sig.
organizza con i figli delle scampagnate in giornata al mare o in montagna in T_
agosto quando l'azienda è chiusa?”;
7) Vero che: “per quanto è a sua conoscenza, dal 2017 ad oggi, il Sig. ha T_
dimostrato di essere un padre presente nei confronti dei figli, trascorrendo con loro molto tempo?”;
3 8)Vero che: “per quanto è a sua conoscenza, il Sig. quando non lavora si T_
occupa dei figli e passa del tempo con loro?”;
9)Vero che: “è a conoscenza del fatto che nel 2007 l'attività del Sig. era in T_
perdita e per questo Egli dal 2008 al 2010 ha lavorato in qualità di operaio presso la società Tecnaria S.p.a. di Bassano del Grappa?”;
10)Vero che: “nel 2010 in seguito ad un infortunio il Sig. ha dato le dimissioni T_
dal lavoro per incompatibilità fisica dovuta al tipo di lavoro cui era assegnato?”;
11)Vero che: “è a conoscenza del fatto che dal 2010 il Sig. ha ripreso la propria T_
attività con la ditta individuale ma con un fatturato molto basso?”;
12)Vero che: “lei è a conoscenza del fatto che attualmente la ditta individuale del Sig.
è fortemente in crisi per mancanza di ordinie commesse?”; T_
13)Vero che: “il Sig. le ha riferito di essere profondamente preoccupato per T_
l'attuale condizione finanziaria della sua ditta individuale?”;
14)Vero che: “il sig. le ha più volte prospettato l'idea di lasciare l'attuale attività T_
lavorativa per trovare un lavoro come dipendente?”;
15)Vero che: “il sig. non ha un reddito annuo costante?”; T_
16)Vero che: “è a conoscenza del fatto che fra il 2021 e il 2022 vi è stato un drastico calo delle vendite da parte della ditta del Sig. e che tale condizione permane T_
tuttora?”;
17)Vero che: “in costanza di matrimonio e negli ultimi anni in più occasioni ha sentito il Sig. lamentarsi del fatto che fatica a pagare tutte le spese familiari?”; T_
18)Vero che: “dal 2007 aiutate economicamente il Sig. , contribuendo al T_
pagamento di alcune spese quotidiane, acquistando generi di prima necessità e pagando talvolta corsi ed attività scolastiche e sportive per i nipoti?”;
19)Vero che: “lei e suo marito, considerate le difficoltà economiche del Sig. , T_
4 lo aiutate pagando direttamente spese in suo favore o anche consegnando denaro ai figli?”;
20)Vero che: “i signori hanno saltato il viaggio di nozze?” ; T_
21)Vero che: “durante il rapporto matrimoniale e specificamente dopo il 2007 i signori uscivano raramente per andare a cena fuori casa?”; T_
22)Vero che: “durante il matrimonio i signori e non sono mai andati in T_ CP
vacanza in hotel o altre strutture ricettive?”
23)Vero che: “durante il matrimonio la sig.ra si lamentava spesso di ricevere CP
pochi regali?”;
24)Vero che: “durante il matrimonio la sig.ra si lamentava spesso di uscire CP
poche volte a cena fuori?”
25)Vero che: “durante il rapporto matrimoniale in più occasioni ha sentito il Sig. T_
lamentarsi del fatto che non riusciva a pagare tutte le spese familiari?”;
26)Vero che: “durante il rapporto matrimoniale in più occasioni ha sentito il Sig. T_
lamentarsi del fatto che la Signora lo insultava perché a suo dire le dava troppo CP
poco denaro?”;
27)Vero che: “durante il rapporto matrimoniale e specificamente dopo il 2012 le sole ferie che si concedevano i signori erano delle scampagnate da un giorno al T_
mare o in montagna in agosto quando l'azienda era chiusa?”;
28)Vero che: “è a conoscenza che dall'inizio del rapporto matrimoniale il Sig. T_
ha chiesto alla moglie di contribuire alla conduzione familiare cercando un lavoro?”.
Si indicano quali testimoni i signori: e , entrambi Testimone_1 Testimone_2
residenti in [...] a Bassano del Grappa, , residente in [...] Testimone_3
Novembre 75 a Bassano del Grappa;
residente in [...]1 a Testimone_4
Cassola; Dott.ssa e dott. entrambi c/o Associazione Testimone_5 Tes_6
5 Artigiani di Bassano del Grappa con sede in viale Pio X 75 a Bassano del Grappa. Si
chiede di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati da controparte con gli stessi testi indicati per la prova diretta con riserva di altri nominarne in conseguenza delle avverse istanze istruttorie.
B)Poiché è emerso che la Signora sta prestando attività lavorativa che si CP
considera retribuita, anche al fine di valutare la necessità ed eventualmente la congruità dell'assegno di mantenimento versato si chiede che il Giudice voglia ordinare alla Signora l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa CP
al proprio contratto di lavoro.
C)Qualora lo ritenesse, si chiede che vengano disposte idonee indagini patrimoniali ad opera della Polizia Tributaria sulla persona della Signora e su ogni CP
attività retribuita dalla stessa prestata.
Conclusioni della resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica:
- Posto il già pronunciato scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e con sentenza parziale n. 1014 del 30 maggio 2023; CP Parte_1
- ritenuto che il figlio primogenito, , ha raggiunto la maggiore età e, Persona_3
per questo, è libero di scegliere con quale dei due genitori abitare;
- respinta ogni diversa domanda di parte ricorrente-attrice;
voglia
- affidare il figlio minore, , ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà PE
su di lui di comune accordo, prendendo insieme ogni decisione relativa alla sua educa-
zione, alla sua istruzione ed alla sua salute, ma anche alla sua vita sociale (sport,
tempo libero, etc.), per assicurargli un'educazione ed un'istruzione aperte alla propria fede e cultura, nel rispetto della libertà del suo orientamento religioso e culturale;
6 - disporre che il figlio minore ( ) possa permanere non meno di dodici giorni al PE
mese presso il padre e presso la madre, piuttosto che, in subordine, il collocamento alternato settimanale, con rotazione annuale dei periodi presso l'uno o l'altro genitore,
ovvero, in ulteriore subordine, confermarsi il collocamento presso il padre con facoltà
della madre di vedere il figlio, e tenerlo con sé, nei fine settimana alternati, dal venerdì
sera alla domenica sera, un pomeriggio alla settimana con successivo pernottamento fino al rientro a scuola, fermo restando, in ognuno dei casi, che durante le festività
pasquali e natalizie il periodo comprenda la metà dei giorni di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di
Pasqua e Lunedi dell'Angelo, nonché alternando 20 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
- stabilire che il padre provveda al mantenimento ordinario del figlio minore ( ) PE
e, fin che non sarà davvero autosufficiente, anche del primogenito ), Persona_3
gravandosi la mamma del 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità di cui al protocollo adottato dal Tribunale civile di Vicenza sui diritti/doveri verso i figli;
- fare obbligo a di corrispondere a , entro il giorno 10 di Parte_1 CP
ogni mese, a titolo di assegno OR, € 250,00, o quel diverso importo che si riterrà
equo, con rivalutazione annuale ISTAT.
Vinte le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2022 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Bassano del Grappa il 6.9.2003; che CP
dall'unione erano nati i figli (22.8.2005) e (10.2.2011); che Persona_1 PE
il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che il Tribunale di Vicenza, con sentenza
7 n. 1667/2021 dell'1.9.2021 aveva definito il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei due figli minori, il collocamento degli stessi presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo a carico di esso ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli con la somma di euro 500 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) e della moglie con la somma di euro 250 mensili;
che, successivamente alla separazione, entrambi i figli si erano trasferiti presso l'abitazione paterna ed incontravano la madre nei fine settimana;
chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare l'affido condiviso di Per_1
e di , ma con collocamento degli stessi presso di sé e
[...] PE
regolamentazione del diritto di vista materno;
di revocare l'obbligo a proprio carico di versare a il contributo mensile al mantenimento dei figli e di accertare CP
la insussistenza dei presupposti per riconoscere alla controparte un assegno OR.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 16.1.2023, CP
nulla opponendo alla pronuncia di divorzio;
chiedeva che, fermo restando l'affido dei figli in via condivisa ad entrambi i genitori, fossero previsti turni di responsabilità
genitoriale paritari;
chiedeva altresì un contributo di 300 euro mensili per il mantenimento dei figli ed il riconoscimento di un assegno OR di 250 euro mensili.
All'udienza del 14.2.2023 i coniugi comparivano personalmente avanti il Presidente
delegato rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza resa in data 20.2.2023 il Presidente delegato affidava i figli minori e ad entrambi i genitori, li collocava in via prevalente presso il padre, Per_1 PE
disponeva che la madre potesse vederli nei fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera, nonché durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, faceva obbligo a (che in udienza aveva manifestato la propria disponibilità a riguardo) Parte_1
8 di provvedere in via diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario dei figli, poneva le spese straordinarie relative ai due minori a carico dei genitori al 50% e confermava l'obbligo a carico di di contribuire la mantenimento della moglie nella Parte_1
misura stabilita dalla sentenza n. 1667/2021.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, con sentenza parziale n. 1014/2023, il
Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
Con ordinanza in data 7.6.2024, il Giudice Istruttore non ammetteva le prove testimoniali richieste dal ricorrente, ordinava alle parti di produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate o, in mancanza, i CUD e disponeva procedersi all'ascolto del minore
Persona_4
All'esito di tale incombente, all'udienza del 9.1.2025, la causa era rimessa al Collegio
per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero,
intervenuto nel giudizio.
Preliminarmente deve in questa sede confermarsi il giudizio di inammissibilità
espresso dal Giudice Istruttore riguardo alle prove orali richieste nella memoria ex art. 182 n. 2 c.p.c. dalla parte ricorrente, che ha reiterato la relativa istanza all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 attengono a circostanze irrilevanti, i capitoli 7, 12, 15 sono valutativi, i capitoli 8, 14, 17, 18, 19, 28
sono formulati in termini generici ed i capitoli 9, 10, 11, 16 attengono a circostanze da documentare.
Vanno parimenti disattese le richieste, avanzate da di ordini di Parte_1
9 esibizione, in quanto generici e di indagini di polizia tributaria nei confronti della controparte, perché esplorative e superflue.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata dichiarata con sentenza parziale n. 1014/2023.
Nelle more del giudizio il figlio ha raggiunto la maggiore età e, Persona_1
pertanto, nulla deve disporsi riguardo al suo affidamento ed al regime delle visite .
Le parti concordano sull'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori PE
secondo la regola dell'affido condiviso.
Non vi sono ragioni per disattendere questa richiesta, posto che tale regime di affidamento costituisce la regola generale prevista dall'art. 337 ter II comma c.c. e che non emergono dagli atti situazioni che possano portare a ritenere di pregiudizio per il minore l'affidamento condiviso.
Quanto al collocamento ed ai turni di responsabilità genitoriale, le parti all'udienza presidenziale hanno dato atto che vive stabilmente presso la casa paterna e PE
si reca a far visita alla madre nei week end dal venerdì sera alla domenica sera.
Il minore in sede di ascolto ha confermato la circostanza ed ha espresso in modo chiaro e coerente il proprio gradimento per l'attuale assetto del quale ha chiesto la conferma.
Reputa pertanto il Collegio, vista anche l'adesione prestata dalla madre in comparsa conclusionale alle richieste del figlio, che possa essere collocato in via PE
prevalente presso e che il diritto di visita di venga Parte_1 CP
esercitato nei week end e durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale che appaiono equilibrate, adeguate ai bisogni del minore e rispondenti alle sue richieste, nonché tali da consentire allo stesso
10 di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Quanto al mantenimento ordinario del figlio minore e del figlio maggiorenne PE
(economicamente non autosufficiente ed anch'esso convivente con Persona_1
il padre), le parti concordano sul fatto che vi provveda in via diretta ed esclusiva ed il Collegio non può che provvedere in modo coerente a tale Parte_1
richiesta con decorrenza dalla domanda.
Nessun provvedimento di revoca del contributo a carico del padre in favore dei figli deve essere adottato in questa sede, in quanto le statuizioni della separazione sono già superate e travolte dai provvedimenti presidenziali adottati con ordinanza in data
20.2.2023 .
Le spese straordinarie relative ai due figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno invece poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Resta infine da esaminare la domanda di assegno OR avanzata da CP
.
[...]
La decisione su tale domanda non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno
OR, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017, già recepita da questo Tribunale.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio al
Tribunale di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dalla considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere
11 all'assegno OR una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra,
comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “….dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt.
2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio…”.
Viene così superata la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno OR e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum
(affermata dalla giurisprudenza di legittimità sin dagli anni novanta) affermando che
“…..il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto
12 equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza…..”.
Partendo da questo principio la Suprema Corte, pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n. 11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, ha sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “….colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo…”
rilevando che “…l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente
l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ…..” precisando che “….la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso,
soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità
della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale….”.
Per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti,
13 se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno OR si deve, quindi, assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli),
finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Compiuto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro,
considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più
sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita, l'assegno OR non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente opinando si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto
14 incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata”
che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno OR correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che,
sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Pertanto laddove la Suprema Corte afferma che l'assegno OR deve tendere a consentire “….un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente….” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e ciò in quanto le Sezioni Unite hanno sottolineato che “….è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi….” e che “…la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale….”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte ha precisato che “….al fine di stabilire se,
ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno
15 OR, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cassazione
23.4.2019 n. 11178).
Tenendo dunque conto di quanto sin qui esposto deve essere esaminato il caso di specie, evidenziando di seguito le circostanze di fatto rilevanti per la decisione, quali risultano dal fascicolo processuale.
e si sono sposati nel settembre del 2003 quando il Parte_1 CP
marito aveva 31 anni e la moglie ne aveva 27.
Le parti hanno avuto due figli, nati nel 2005 e nel 2011.
Il matrimonio è durato 14 anni e non costano ragioni per imputare il venir meno del sodalizio coniugale a uno dei due coniugi, in quanto la separazione è stata pronunciata senza addebito.
per tutta la durata del matrimonio ha operato nel settore Parte_1
metalmeccanico tramite una propria ditta individuale.
16 L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti si riferisce all'anno d'imposta 2023 ed espone un reddito complessivo di euro 55.228, un'imposta netta di euro 10.194, per una differenza di euro 45.034, pari a 3.752 euro mensili.
Il ricorrente non ha spese abitative, in quanto utilizza gratuitamente un immobile di proprietà del proprio padre e provvede in via esclusiva al mantenimento ordinario dei due figli nati dal matrimonio.
, al tempo delle nozze, non aveva una stabile occupazione lavorativa e CP
per tutta la durata del matrimonio ha svolto esclusivamente attività casalinga.
Dopo la separazione dal marito, ha cominciato a lavorare, dapprima come tirocinante,
poi come stagista ed infine come operaia assemblatrice per sei ore al giorno ed ha dichiarato di percepire una retribuzione netta mensile di appena di 500 euro.
Tale affermazione non è però verificabile, in quanto la resistente non ha prodotto documentazione reddituale di alcun tipo (CUD o buste paga) nonostante l'ordine di esibizione disposto anche nei suoi confronti dal Giudice Istruttore con ordinanza in data 7.6.2024.
Anche la resistente non sostiene spese abitative, in quanto gode gratuitamente della ex casa coniugale di proprietà della sua famiglia di origine.
I dati sopra riportati evidenziano un'apprezzabile squilibrio tra le condizioni economiche delle parti in quanto, pur in assenza di riscontri documentali relativi all'ammontare della retribuzione percepita dalla resistente, è indubbio che T_
, in quanto portatore di una capacità imprenditoriale non propria della moglie,
[...]
abbia una situazione reddituale e patrimoniale migliore di quella di . CP
Ugualmente però ritiene il Collegio che non ricorrano le condizioni per riconoscere alla resistente l'assegno OR richiesto.
17 come dalla stessa riconosciuto in comparsa conclusionale, non può CP
legittimamente aspirare a vedersi riconoscere un assegno OR con funzione compensativa – perequativa, non avendo provato, né di aver contribuito alla costituzione del patrimonio ed alla formazione delle capacità professionali e di reddito del marito, né di avere, durante la vita coniugale, limitato le proprie chances lavorative,
o rinunciato ad aspirazioni professionali in favore della famiglia per effetto di scelte condivise con il coniuge.
Quanto poi alla funzione assistenziale dell'assegno, deve escludersi che CP
si trovi nell'impossibilità per ragioni oggettive di reperire un'attività lavorativa
[...]
che le consenta di mantenersi decorosamente.
Va infatti considerato che la stessa ha ancora 49 anni, non soffre di patologie invalidanti che le impediscano di lavorare come operaia a tempo pieno e, soprattutto,
non ha provato di essersi attivata, dal tempo della separazione, nella ricerca di un'occupazione che le consenta di produrre un reddito autosufficiente.
Alla luce della situazione di fatto sin qui illustrata e delle considerazioni svolte, ritiene il Tribunale che non vi siano le condizioni per riconoscere a l'assegno CP
OR richiesto, a nulla rilevando quanto stabilito in sede di separazione, attesa la differenza ontologica esistente tra assegno di mantenimento ed assegno OR .
Al rigetto della domanda di assegno OR consegue che, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 1014/2023, va dichiarato cessato l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della moglie con la Parte_1
somma mensile di euro 250.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti in ragione della metà.
18 La restante metà di dette spese (liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 relativi alle cause di valore indeterminabile,
complessità bassa) va posta a carico di soccombente rispetto alla CP
domanda di assegno OR.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a)affida il minore ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Persona_4
condiviso, con collocamento e residenza dello stesso presso il padre;
b)dispone che, salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé il CP
figlio secondo le seguenti modalità: PE
-nel fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto del padre), in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
c)fa obbligo a con decorrenza dalla domanda, di provvedere in via Parte_1
esclusiva al mantenimento ordinario dei figli e;
Per_1 PE
d)pone a carico di entrambi i genitori al 50% le spese straordinarie relative ai figli e , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
Per_1 PE
e)rigetta la domanda di assegno OR avanzata a e per l'effetto CP
dichiara cessato, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale
19 n. 1014/2023, l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della Parte_1
moglie con la somma mensile di euro 250;
f)compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà;
g)condanna a rifondere alla controparte la metà delle spese di lite che CP
liquida in detta misura in euro 49 per anticipazioni ed in euro 3.808 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza l'8.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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