Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1957, n. 1035
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 novembre 1957
Art. 4.
Una aliquota, pari al 10 per cento, dei posti che si rendessero complessivamente disponibili per effetto del primo incremento apportato alla dotazione dei ruoli ordinari previsti dal regolamento organico, potra' essere ricoperta dai dipendenti collocati nei corrispondenti gradi dei ruoli speciali ad estinzione.
Entrata in vigore il 22 novembre 1957