Art. 2.
La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verra' stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.
L'indirizzo dell'insegnamento sara' essenzialmente pratico.
La Scuola potra' tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che piu' interessano la economia rurale del luogo.
Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fissera' le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, eta', titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.
Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.
Agli alunni licenziati sara' rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.
La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verra' stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.
L'indirizzo dell'insegnamento sara' essenzialmente pratico.
La Scuola potra' tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che piu' interessano la economia rurale del luogo.
Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fissera' le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, eta', titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.
Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.
Agli alunni licenziati sara' rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.