Art. 5.
Il personale in servizio presso gli ospedali di cui al precedente articolo 1 alla data del 31 dicembre 1972 passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.
Il passaggio viene disposto con decreto del Presidente della regione su proposta dei competenti organi deliberanti degli ospedali.
Gli enti ospedalieri devono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessita' di servizio e l'esistenza di personale assunto dopo il 31 dicembre 1972.
I posti di ruolo che risultano vacanti saranno conferiti al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante concorso interno da espletarsi con le modalita' previste dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Il personale in servizio presso gli ospedali di cui al precedente articolo 1 alla data del 31 dicembre 1972 passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.
Il passaggio viene disposto con decreto del Presidente della regione su proposta dei competenti organi deliberanti degli ospedali.
Gli enti ospedalieri devono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessita' di servizio e l'esistenza di personale assunto dopo il 31 dicembre 1972.
I posti di ruolo che risultano vacanti saranno conferiti al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante concorso interno da espletarsi con le modalita' previste dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130