Art. 4. 1. I lavoratori di cui al precedente articolo 2, divenuti disoccupati successivamente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di centottanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero viene stabilito per ciascun anno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione di cui al comma precedente determina l'importo provvisorio del trattamento speciale spettante per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Detto importo viene stabilito in una percentuale della misura massima del trattamento speciale determinato, per tale anno ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
3. Ai fini della determinazione di tale percentuale, il consiglio di amministrazione di cui al precedente primo comma tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo italo-svizzero del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 , dovranno essere versate da parte svizzera per l'anno considerato, nonche' delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.
4. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui e' pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procedera' all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non potra' comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
5. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procedera' ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza sara' posta in detrazione dalle disponibilita' finanziarie accantonate di cui al successivo articolo 9. In caso di insufficienza delle disponibilita' di cui al precitato articolo, l'ulteriore differenza e' coperta con le disponibilita' degli esercizi successivi.
6. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo, liquidato a titolo provvisorio o definitivo, resta invariato anche se il periodo di erogazione dello stesso cade in anni diversi.
7. Trascorso il primo triennio di applicazione della presente legge, ove venga accertata la possibilita' di fissare importi definitivi pari o superiori al 70 per cento della misura massima determinata ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 , il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a determinare detti importi in tre misure differenziate in relazione ad altrettante fasce di retribuzione, minima, media e massima, ricavabili dai salari medi annui percepiti in Svizzera dai lavoratori.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione di cui al comma precedente determina l'importo provvisorio del trattamento speciale spettante per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Detto importo viene stabilito in una percentuale della misura massima del trattamento speciale determinato, per tale anno ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
3. Ai fini della determinazione di tale percentuale, il consiglio di amministrazione di cui al precedente primo comma tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo italo-svizzero del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 , dovranno essere versate da parte svizzera per l'anno considerato, nonche' delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.
4. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui e' pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procedera' all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non potra' comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
5. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procedera' ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza sara' posta in detrazione dalle disponibilita' finanziarie accantonate di cui al successivo articolo 9. In caso di insufficienza delle disponibilita' di cui al precitato articolo, l'ulteriore differenza e' coperta con le disponibilita' degli esercizi successivi.
6. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo, liquidato a titolo provvisorio o definitivo, resta invariato anche se il periodo di erogazione dello stesso cade in anni diversi.
7. Trascorso il primo triennio di applicazione della presente legge, ove venga accertata la possibilita' di fissare importi definitivi pari o superiori al 70 per cento della misura massima determinata ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 , il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a determinare detti importi in tre misure differenziate in relazione ad altrettante fasce di retribuzione, minima, media e massima, ricavabili dai salari medi annui percepiti in Svizzera dai lavoratori.