Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 02/03/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00967/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Javier Gonzalo Mosqueira Pizarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Panzeri, n. 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Milano di rigetto dell’istanza -OMISSIS- –-OMISSIS- di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, notificato alla ricorrente in data 14.11.2025, nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o seguente nell’ambito del procedimento in questione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa IN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, cittadina egiziana, espone di essere entrata in Italia nell’anno 2015 con un visto per motivi di studio, ottenendo il relativo permesso di soggiorno e rinnovandolo nel corso del tempo. Dal suo ingresso in Italia la stessa intrattiene una collaborazione professionale, annualmente rinnovata, con l’Università degli Studi di -OMISSIS- in qualità di docente di lingua araba e, dal 2023, anche con l’Università -OMISSIS-, con la medesima qualifica.
2. In data 7.12.2023, la ricorrente ha presentato domanda di conversione del titolo di soggiorno in suo possesso – valido dal 6.12.2019 al 27.04.2024 – in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, inoltrando tuttavia detta richiesta attraverso l’erronea modulistica relativa a stranieri “ che hanno conseguito diploma di laurea o di laurea specialistica in Italia ” (modulo Z2), non pertinente alla sua posizione (cfr. doc. 6 della ricorrente). La richiesta è stata respinta dalla Prefettura di Milano con provvedimento del 2.09.2025 – non impugnato – avendo l’amministrazione rilevato che la signora -OMISSIS- non era “ in possesso del titolo di studio, rilasciato da un’Università italiana statale o privata, legalmente riconosciuto dal MUR che consente l’accesso alla procedura compilando il modulo Z2, a differenza dei requisiti previsti per la compilazione del modulo Z ”.
3. Nelle more, in data 24.07.2024 la ricorrente ha inoltrato una nuova istanza di conversione utilizzando il modulo “Z” relativo alla “ conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo ” (cfr. doc. 8 della ricorrente). Anche in questo caso, tuttavia, la richiesta è stata rigettata dalla Prefettura di Milano con provvedimento del 13.11.2025, in quanto “ presentata successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno (27/04/2024) per motivi di studio n. I18969552 (…) contrariamente a quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 286/98 ”. Inoltre, l’amministrazione ha evidenziato che la ricorrente aveva formalizzato in data 27.04.2024, tramite assicurata n 05598601639-3, richiesta di rinnovo del suddetto permesso di soggiorno, essendo ancora in attesa “ di definizione presso la Questura di competenza, dunque non valutabile per la definizione dell’istanza de quo ”.
4. Avverso tale diniego è insorta la signora -OMISSIS- con l’odierno ricorso, munito di istanza cautelare, deducendo censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1 e 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto il ritardo nella presentazione della domanda di conversione non potrebbe essere considerato un elemento automaticamente impeditivo della positiva valutazione dell’istanza, soprattutto dopo la modifica apportata all’art. 6, comma 1, del D.lgs. 286/1998 dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 20/2023, che ha introdotto la possibilità di ottenere tale conversione al di fuori delle “quote flussi”.
5. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato.
6. Alla camera di consiglio del 18.02.2026 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio tramite l’adozione di sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Premette il Collegio che, come anticipato alle parti con avviso riportato a verbale, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso e la manifesta fondatezza del ricorso.
8. Invero, l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione “ può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ”.
9. In merito all’interpretazione della succitata disposizione, la Sezione ha ritenuto in analoghi precedenti che la scadenza del termine di validità del permesso di soggiorno non abbia rilievo ostativo ai fini della valutazione dell’istanza di conversione del titolo soggiorno conseguito per motivi di studio in altra tipologia (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 7.03.2025, n. 779; Id., 26.01.2026, n. 364; Id., 8.07.2025, n. 2579; Id., 6.12.2024, n. 3498).
10. La giurisprudenza ha difatti chiarito che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998, “ laddove prevede che il titolo ottenuto per motivi di studio/tirocinio può essere convertito “comunque prima della sua scadenza” non predispone sanzioni o decadenze derivanti dalla mancata presentazione della relativa istanza entro il termine ivi indicato. Peraltro, anche da un punto di vista sistematico, le disposizioni che introducono motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno non possono non essere di stretta interpretazione: ne deriva che, giacché l’inosservanza del termine indicato dall’art. 6, d.lgs. n. 286 del 1998 per inoltrare la domanda di conversione non è dalla legge elevato a ragione preliminare per il rigetto dell’istanza, la sua eventuale presentazione - dopo la scadenza del permesso di soggiorno da convertire - non consente all’amministrazione di omettere l’indagine sul merito della posizione soggettiva del cittadino straniero ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4.08.2022, n. 6884).
11. Da ciò consegue, pertanto, che “ il termine stabilito dal legislatore per la richiesta di conversione riveste portata meramente acceleratoria del procedimento amministrativo, fondandosi i presupposti sostanziali dell’istanza in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo e non già sulla tempestività nella presentazione della domanda nella vigenza del precedente permesso. Ulteriore argomento di carattere sistematico è rappresentato dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 che, nell’attribuire rilevanza ad elementi di fatto sopraggiunti da cui sia possibile trarre un giudizio prognostico favorevole circa la capacità reddituale futura del richiedente, mostra il favor del legislatore per la concreta e attuale volontà dello straniero di integrarsi nella società italiana mediante lo svolgimento di attività lavorativa ed il lecito procacciamento di mezzi di sostentamento ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 19.08.2022, n. 7318).
12. La presentazione dell’istanza, in data successiva alla scadenza del permesso di soggiorno da convertire, non consente dunque all’amministrazione di omettere l’indagine sul merito della posizione soggettiva del cittadino straniero e, in particolare, sul suo adeguato inserimento nel mondo del lavoro e sulla conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento.
13. Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa al momento della richiesta di conversione del permesso di soggiorno, in particolare collaborazioni con università italiane in qualità di lettrice di lingua araba, che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare ai fini di una valutazione nel merito della sua posizione, senza poter ritenere il ritardo nella presentazione dell’istanza automaticamente ostativo alla positiva definizione della pratica. Peraltro, va considerato che l’odierna ricorrente ha presentato una prima istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno in data 7.12.2023, dunque ben prima della data di scadenza del titolo, seppur attraverso l’utilizzo di un’erronea modulistica – come pare aver riconosciuto la stessa amministrazione nel provvedimento che ha esitato negativamente tale iniziale domanda – essendosi dunque attivata per tempo e diligentemente onde ottenere l’auspicata conversione.
14. Infine, rileva il Collegio che, nelle more della definizione della succitata pratica, la ricorrente ha altresì chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in data 14.12.2023, per cui quest’ultimo non è mai effettivamente venuto a scadenza, essendo ancora in corso il relativo procedimento amministrativo. Di tale circostanza, a ben vedere, dà atto lo stesso provvedimento impugnato – pur indicando che la richiesta di rinnovo è stata presentata in data 27.04.2024 e non in data 14.12.2023, come invece risulta dall’assicurata 05598601639-3 (cfr. doc. 13 della ricorrente) – concludendo tuttavia erroneamente che la stessa fosse “ non valutabile ” per la definizione dell’istanza di conversione, senza trarne le dovute conclusioni sul piano della permanente validità del titolo nelle more della procedura di rinnovo dello stesso.
15. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto.
16. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI DA SO, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
IN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN CA | RI DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.