Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2010, n. 6573
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Sentenza 18 marzo 2010

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L'art. 52 del c.c.n.l. ENEA del 31 dicembre 1982, nella parte in cui prevede che i dipendenti che alla data di entrata in vigore del contratto usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l'ENEA lo conservano nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa, da un lato dà esecuzione all'art. 8 della legge n. 84 del 1982 - il quale, nel rinviare alla contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento economico del personale dipendente dell'ENEA, stabilisce che fino all'entrata in vigore del primo contratto continuino ad applicarsi le disposizioni della legge n. 70 del 1975 - dall'altro conferma i diritti di natura retributiva già acquisiti dai lavoratori interessati, ponendosi come norma regolatrice del rapporto. Ne consegue che la quantificazione del trattamento integrativo nei termini indicati dalla contrattazione collettiva non può essere considerata una illegittima "reformatio in peius" rispetto a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 70 del 1975.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2010, n. 6573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6573
    Data del deposito : 18 marzo 2010

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