Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2024, proposto da EL GI, rappresentata e difesa dagli avvocati Arcangela Spenillo ed Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
lo Studio Medico Diagnostico Albanese - Di piazza Società Consortile A Responsabilità Limitata, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all'accesso civico generalizzato esercitato con l'istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR ed il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza;
nonché per la condanna all'ostensione della documentazione suddetta;
in subordine, laddove fosse ritenuto corretto il rito di cui al 117 c.p.a., per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente ha chiesto “l’accertamento del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all’accesso civico generalizzato esercitato con l’istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR ed il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza”.
In particolare, la ricorrente ha chiesto allo Studio resistente:
“1. Quale è stata la data in cui il Vs laboratorio è stato autorizzato a svolgere i test in vitro rt-PCR?
2. Quale è stato il numero dei test in vitro rt-PCR positivi al virus sars cov 2, inviati dal Vs laboratorio alle ASL della Vs Regione, dalla data in cui è stato incluso tra i laboratori autorizzati ad oggi? Precisate ciascuna ASL a cui avete inviato gli esiti dei test in vitro rt-PCR positivi, ciascuna data di invio, e per ciascun invio a ciascuna ASL-ATS, il numero dei test inviati”.
Stante il mancato riscontro alla sua istanza, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
Lo studio intimato non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Per economia dei mezzi, il Collegio intende fare limitato richiamo ad alcune recenti pronunce del TAR Lazio su fattispecie analoga (tra le tante, TAR Lazio, sez. terza quater, nn. 18372, 18376, 18390 del 2024).
In linea generale si premette quanto segue.
Il giudizio in materia di accesso mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi.
In sostanza, il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, potendosi ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere , solo se ne sussistono i presupposti.
È stato, inoltre, ritenuto che “l'Amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di accesso manifestamente onerose, a effettuare un'attività di elaborazione dei dati o documenti richiesti, non essendo previsto un obbligo in tal senso nella normativa vigente […] l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta. Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la mole degli atti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all'amministrazione un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati” (T.A.R. Napoli, sez. IV, 28 marzo 2024, n. 2088).
Posti questi principi, è da rilevare che l’oggetto dell’istanza di accesso in questione non attiene unicamente a documenti già formati ed in possesso dell’Amministrazione né a dati facilmente estrapolabili da una banca dati.
Sul punto: “Il motivo preclusivo fondamentale consiste nel rilievo generale secondo cui ciò che viene richiesto non sono documenti già esistenti, ma piuttosto dati e informazioni tali da imporre all’Amministrazione un’attività di elaborazione estranea all’istituto dell’accesso ai documenti ed altresì all’accesso civico “generalizzato”. Al riguardo deve rilevarsi che questa Sezione ha avuto occasione di ribadire che “l’istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell’istanza: questa, invero, pone in capo all’Amministrazione un mero dovere di dare (ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito), non anche un preliminare dovere di facere (ossia confezionare una documentazione prima inesistente)” (cfr. C. di St. n. 8333/2021)” (sentenza 6 luglio 2022, n. 9258 e su un caso analogo sentenza n. 9358 del 2022). 6.5 Anche allorché si è ritenuto che l’accesso civico c.d. generalizzato possa avere ad oggetto “dati”, oltre che documenti, la Giurisprudenza (Cons. Stato, III, n. 1426 del 2021) ha chiarito che “dal sistema normativo di riferimento si ricava un principio generale che impone una necessaria operazione di bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’Amministrazione, riversando sulla stessa un onere oltremodo gravoso che la sottoporrebbe ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l’economicità e la tempestività della sua azione. Com’è ricavabile – ad esempio - dalla Circolare FOIA n. 2/2017, secondo la quale “l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione [...]. La ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri: - l’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti; - le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale; - la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare”(par. 7, lett. d).
La stessa recente pronuncia n. 10/2020 dell’Adunanza plenaria ha riconosciuto la possibilità e la doverosità di respingere richieste di accesso civico “manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, circolare FOIA n. 2/2017, 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi”(Cons. St. sez. III, 14 marzo 2023 n. 2686)” (cfr. TAR Lazio, sez. terza quater, n. 7105, 11 aprile 2024).
Alla luce di quanto riportato negli atti in ricorso, emerge come la richiesta formulata dalla ricorrente al punto n. 1 dell’istanza di accesso riguardasse solo la data di autorizzazione dello studio allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR da parte dell’Assessorato regionale della Salute, informazione di cui risulta evidentemente in possesso il resistente, riguardando l’avvio della stessa attività per lo svolgimento dei test di positività al virus sars cov 2 cui lo studio resistente è pacificamente preposto, come da elenco del Ministero della Salute pure allegato dalla ricorrente.
Quanto ai dati richiesti al punto n. 2 dell’istanza, quali il numero dei test svolti, la suddivisione per singola ASL e l’indicazione dei test positivi ad essa Azienda inviati, si tratta invece di dati che richiedono una previa attività di estrapolazione ed elaborazione. Difatti, per soddisfare la richiesta il lo studio dovrebbe ritrovare tutti i dati, anonimizzarli, suddividerli per singola Azienda Sanitaria, estrapolare i risultati positivi e conteggiarli, indicandoli in uno specifico elenco da trasmettere alla ricorrente, con la conseguenza che l’istanza di accesso non è volta a ottenere dati già elaborati in maniera anonima per una finalità di condivisione e di riutilizzo, bensì dati per i quali si richiede una attività di ricerca, estrapolazione e analisi.
In conclusione, l’odierno ricorso può essere solo in parte accolto, con riferimento al dato richiesto al punto n. 1 dell’istanza, con conseguente obbligo della società intimata di provvedere, mediante l’ostensione dell’informazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Per contro, il ricorso deve essere respinto in relazione al punto n. 2 dell’istanza, in quanto volto ad ottenere informazioni e/o dati tali da imporre all’Amministrazione un’attività di elaborazione estranea all’istituto dell’accesso ai documenti ed altresì all’accesso civico generalizzato.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda, della serialità del contenzioso attivato dalla ricorrente e, soprattutto, della reciproca soccombenza delle parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO