Sentenza 3 agosto 1978
Massime • 3
Nelle cause di lavoro, in cui il lavoratore deduca anche l'omessa o insufficiente contribuzione per il rapporto previdenziale, l'ente assicuratore non e parte necessaria nel processo, poiche il difetto delle prestazioni previdenziali, per omesso versamento dei contributi, da Azione risarcitoria al lavoratore contro il datore di lavoro, alla quale rimane estraneo l'ente, il quale puo avere una diversa Azione, diretta alla liquidazione dei contributi omessi e delle relative sanzioni civili. Da cio consegue che, qualora l'ente assicuratore sia stato chiamato nel giudizio di primo grado, la sentenza non puo considerarsi pronunciata in cause inscindibili o tra loro dipendenti, onde, se essa non e stata impugnata nei confronti del detto ente, il giudice non e tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cod proc civ; consegue altresi che, potendosi applicare l'art 332, la mancata notificazione dell'appello all'ente, non rilevata dal giudice d'appello, non puo essere lamentata dalle altre parti nel giudizio di Cassazione.*
Gli scatti d'anzianita previsti per i dipendenti dell'industria non sono incompatibili con la posizione del dirigente, in quanto essi costituiscono un elemento connesso alle piu qualificate prestazioni lavorative, comunque (e quindi anche per i dirigenti, che pure appartengono alla piu qualificata categoria di lavoratori) conseguenti alla protrazione dell'attivita svolta nella stessa azienda. ( Conf 3452/76, mass n 382212).*
Deve considerarsi come ricorso per Cassazione incidentale autonomo, e quindi non puo essere proposto tardivamente, quello che investa punti della sentenza diversi da quelli investiti nel ricorso principale. (nella specie e stato considerato come ricorso autonomo quello del lavoratore, concernente la data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre il ricorso del datore di lavoro riguardava la frazionabilita del rapporto in periodi, ai fini dell'indennita d'anzianita). ( V 773/76, mass n 379430).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/1978, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1978 |
Testo completo
Nelle cause di lavoro, in cui il lavoratore deduca anche l'omessa o insufficiente contribuzione per il rapporto previdenziale, l'ente assicuratore non e parte necessaria nel processo, poiche il difetto delle prestazioni previdenziali, per omesso versamento dei contributi, da Azione risarcitoria al lavoratore contro il datore di lavoro, alla quale rimane estraneo l'ente, il quale puo avere una diversa Azione, diretta alla liquidazione dei contributi omessi e delle relative sanzioni civili. Da cio consegue che, qualora l'ente assicuratore sia stato chiamato nel giudizio di primo grado, la sentenza non puo considerarsi pronunciata in cause inscindibili o tra loro dipendenti, onde, se essa non e stata impugnata nei confronti del detto ente, il giudice non e tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cod proc civ;
consegue altresi che, potendosi applicare l'art 332, la mancata notificazione dell'appello all'ente, non rilevata dal giudice d'appello, non puo essere lamentata dalle altre parti nel giudizio di Cassazione.*