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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2606/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
24/12/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difesa dall'avv. Francesco Mammoliti, e , nato a [...] l'[...], c.f.
[...] Controparte_1
, difeso dall'avv. Fabrizio Palazzo, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'1/12/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 31/8/2002 a ANLI IU (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nata il [...]) e (nato il [...]), hanno riferito che con sentenza n. 496 del Per_1 Per_2
16/4/2025 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si
è esaurita ogni comunione tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e CP_1 Parte_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di ANLI IU (FR) dell'anno 2002 al numero 3, parte I e che con sentenza n. 496/25, pubblicata il 16/4/2025, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni CP_1 Parte_1 contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge e agli CP_1 Parte_1 interessi della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2606/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ANLI IU (FR) il 31/8/2002 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Controparte_1 Parte_1
ANLI IU (FR) dell'anno 2002 al numero 3, parte I;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ANLI IU (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/12/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2606/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
24/12/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difesa dall'avv. Francesco Mammoliti, e , nato a [...] l'[...], c.f.
[...] Controparte_1
, difeso dall'avv. Fabrizio Palazzo, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'1/12/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 31/8/2002 a ANLI IU (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nata il [...]) e (nato il [...]), hanno riferito che con sentenza n. 496 del Per_1 Per_2
16/4/2025 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si
è esaurita ogni comunione tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e CP_1 Parte_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di ANLI IU (FR) dell'anno 2002 al numero 3, parte I e che con sentenza n. 496/25, pubblicata il 16/4/2025, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni CP_1 Parte_1 contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge e agli CP_1 Parte_1 interessi della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2606/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ANLI IU (FR) il 31/8/2002 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Controparte_1 Parte_1
ANLI IU (FR) dell'anno 2002 al numero 3, parte I;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ANLI IU (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/12/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi